Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Questioni aperte in tema di prelazione societaria: qualificazione della denuntiatio ed ammissibilità della prelazione parziale (di Emma Pane)


Il presente contributo si propone di analizzare alcune questioni aperte in tema di prelazione societaria muovendo dalle considerazioni del Tribunale di Milano sulla qualificazione della denuntiatio e sul problema dell’ammissibilità della prelazione parziale.

In particolare, astrattamente la denunzia può essere configurata sia come invito ad offrire che come proposta contrattuale; in ipotesi di clausole non dettagliate, tuttavia, appare opportuno, in ossequio al principio di equità, imporre il minor sacrificio possibile al venditore qualificando la comunicazione come un mero invito ad offrire.

Relativamente all’ammissibilità della prelazione parziale, risulta coerente con il principio di libera trasferibilità delle partecipazioni di società di capitali, ritenere che l’esercizio frazionato del diritto di preferenza possa essere legittimamente esercitato ove previsto nello statuto.

Unsolved issues about corporate pre-emption: qualification of denuntiatio and admissibility of partial pre-emption

The paper aims at analysing some unsolved issues in the field of corporate pre-emption starting from the statements of the Court of Milan about qualification of denuntiatio and admissibility of partial pre-emption.

In this regard, the denuntiatio may be abstractly configured both as an invitation to bid either as a tender. In the case of non-detailed clauses, however, it seems appropriate, in accordance with the equity principle, to impose the least possible sacrifice on the seller by qualifying the denuntiatio as a mere invitation to bid.

Concerning the legitimacy of partial pre-emption, it seems consistent with the principle of free transferability of shares to allow it when it’s provided for by the statute.

MASSIMA: In tema di prelazione societaria, la denuntiatio non costituisce una proposta contrattuale produttiva di obblighi immediati a carico del promittente, ma un invito a contrarre, diretto meramente ad informare gli altri soci dell’intenzione di disporre della partecipazione sociale attraverso la comunicazione delle condizioni mediante le quali si intende concludere il contratto. L’accettazione da parte del beneficiario non comporta, pertanto, la conclusione del contratto, in particolare nel caso in cui la dichiarazione del prelazionario sia difforme rispetto all’invito ad offrire. PROVVEDIMENTO:   FATTO L.R., quale socio con partecipazione pari al 5% della s.r.l. M., società partecipata inoltre da D.S. per il 45% e G.S. per il 50%, con atto di citazione iscritto a ruolo in data 23 luglio 2019 ha convenuto in giudizio G.S., chiedendo al Tribunale di: – «Dichiarare che, per effetto della accettazione del Sig. L.R. dell’offerta in prelazione del Sig. G.S., il Sig. L.R. ha Acquistato la proprietà di un ulteriore 5% del capitale sociale di M. S.r.l. cedutogli dal Sig. G.S., per il prezzo di Euro 40.000,00 che il Sig. L.R. è disponibile a pagare banco iudicis.» – «In subordine, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo della compravendita delle partecipazioni, disponendo il trasferimento coattivo, dal Sig. G.S. al Sig. L.R., di una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di M. S.r.l. per il prezzo di Euro 40.000,00, dando atto della disponibilità del Sig. L.R. ad eseguire quanto disposto dal 2° comma dell’art. 2932 c.c.». Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2019 L.R. ha domandato in via d’urgenza e inaudita altera parte al Tribunale di – «disporre il sequestro giudiziario della partecipazione pari al 5% del capitale sociale di M. s.r.l. di proprietà di Gianluca G.S. (offerta in prelazione a L.R. e sulla quale quest’ul­timo ha esercitato il diritto di prelazione accettando l’offerta di vendita ed offrendo il pagamento del relativo prezzo di euro 40.000,00), nominando all’uopo un custode che ne gestisca l’ammini­strazione». Espone il ricorrente: in base all’art. 7 dello statuto di M. s.r.l.: «In caso di trasferimento di quote di partecipazione per atto tra vivi, i soci avranno diritto di prelazione per l’acquisto di quote a parità di condizioni coi terzi. Pertanto il socio che vorrà cedere, in tutto o in parte, la propria quota dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con A. R. Per poter esercitare il diritto di prelazione, i soci dovranno comunicare la loro decisione al socio cedente entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta lettera raccomandata. Il diritto di prelazione spetterà ai soci in proporzione alle quote dagli stessi possedute; tale [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso e la normativa di riferimento - 2. Lo stato della questione in dottrina e giurisprudenza - 3. Il commento: la qualificazione della denuntiatio - 4. Segue. Il problema della prelazione parziale - NOTE


1. Il caso e la normativa di riferimento

G.S., socio della M. s.r.l. comunicava, in virtù dell’art. 7 dello statuto, attributivo del diritto di prelazione a favore dei soci, l’intenzione di vendere la sua partecipazione pari al cinquanta per cento del capitale sociale, al prezzo di € 400.000,00. Il socio L.R. esercitava, dunque, il diritto di prelazione non già sull’intero oggetto della proposta, ma sul cinque per cento della stessa. Tuttavia, G.S. comunicava il venir meno dell’interesse del terzo all’acquisto della sua quota precisando, inoltre, che la comunicazione di L.R. non costituiva valido esercizio del diritto di prelazione, essendo relativa al solo cinque per cento di quanto da lui offerto in vendita. Il prelazionario, ritenendo, al contrario, già perfezionato il contratto traslativo, agiva per l’accertamento giudiziale della stipula ovvero, in subordine, per ottenere una sentenza costitutiva dello stesso. All’esito della fase cautelare, il Tribunale, nel rigettare la richiesta di sequestro giudiziario della partecipazione, prendeva posizione sui rilievi di parte attrice, qualificando la denuntiatio come mero invito a contrarre. Ad avviso del Giudice, la stessa prelazione statutaria, infatti, si articolerebbe come un accordo esterno rispetto al contratto di cessione di quote, volto meramente ad individuare un criterio preferenziale nella scelta dell’acquirente e non ad obbligare il concedente a porre in essere un negozio traslativo. Dunque, per il perfezionamento del trasferimento è necessaria un’ulteriore manifestazione di volontà del prelazionante idonea a confermare la sua intenzione di trasferire la quota offerta in vendita al beneficiario. Nella motivazione la non conformità tra l’oggetto della denuntiatio e l’accet­tazione del socio promissario, costituisce decisivo argomento per negare il perfezionamento del vincolo negoziale fra le parti, non potendosi ammettere che la prelazione sia esercitata esclusivamente su una frazione della partecipazione oggetto del patto di preferenza [[1]]. L’istituto della prelazione societaria non è stato oggetto di una puntuale regolamentazione ad opera del legislatore, il quale si è limitato a disciplinarne alcune ipotesi, di cd. prelazione legale [[2]], poste a tutela di interessi ritenuti prevalenti rispetto alla libertà negoziale nella scelta dell’acquirente [[3]]. Per tali [continua ..]


2. Lo stato della questione in dottrina e giurisprudenza

L’ordinanza in commento pone l’accento sul dibattito teorico in merito alla qualificazione giuridica della denuntiatio nell’ipotesi di clausola di prelazione prevista dallo statuto di una società a responsabilità limitata. Tale dichiarazione assolve alla funzione di comunicare, essendo il soggetto passivo di un rapporto di preferenza in procinto di trasferire ad un terzo la propria partecipazione, al beneficiario le condizioni di tale accordo [[7]]. In assenza di un’e­spressa regolamentazione della prelazione societaria e convenzionale, non è possibile individuare ex lege gli elementi essenziali della comunicazione [[8]]. Secondo alcuni interpreti, che si rifanno alla disciplina della prelazione legale, la denuntiatio andrebbe ricondotta ad una proposta contrattuale, pertanto il suo contenuto minimo coincide con gli elementi essenziali del contratto di diritto comune [[9]]; in particolare, ai sensi dell’art. 1325 c.c., a pena di nullità, devono essere previste tutte le condizioni ed il prezzo di offerta, rispondendo così alla necessità dei soci di valutare la convenienza dell’esercizio della prelazione [[10]]. Sulla base del disposto dell’art. 1326 c.c., il momento di perfezionamento dell’accordo traslativo e quello in cui l’oblato viene a conoscenza dell’accettazione del prelazionario coincidono; dunque, per i sostenitori di tale ricostruzione, non si ritiene necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà al fine di concludere il contratto traslativo delle quote [[11]]. All’opposto, l’orientamento a cui aderisce la pronuncia in commento, tende a configurare la denuntiatio, sul piano strutturale, come atto non negoziale, funzionale ad avviare una trattativa e, quindi, volto a comunicare al beneficiario l’inten­zione di vendere. In questa prospettiva, il destinatario della comunicazione, è tenuto a formulare una proposta contrattuale, sicché può ricondursi la denuntiatio alla figura dell’invito ad offrire [[12]]. Questa ricostruzione assicura il diritto di pentimento del prelazionante, ossia la possibilità di sondare la convenienza dell’affare senza obbligarsi alla vendita della propria quota. Tale esigenza è particolarmente avvertita in tema di prelazione impropria, ove la determinazione del prezzo di vendita è rimesso ad un [continua ..]


3. Il commento: la qualificazione della denuntiatio

In tema di prelazione societaria, occorre verificare se possa individuarsi un’unica modalità legittima di strutturazione della denuntiatio ovvero se la stessa possa essere formulata dal socio sia come invito ad offrire, che come proposta contrattuale. Le contrapposte ricostruzioni in materia di appaiono, invero, tutte astrattamente compatibili con il dato normativo, sebbene ognuna presenti profili di debolezza. La tesi secondo cui la denunzia deve essere qualificata come una proposta contrattuale, infatti, implica che la stessa abbia un contenuto minimo, coincidente con gli elementi essenziali della proposta contrattuale, ma comprime l’interesse a sondare le intenzioni dei soci in previsione di un ipotetico disinvestimento, senza impegnarsi nella conclusione della compravendita [[22]]. Il pregio dell’opposta ricostruzione è, al contrario, quello di non frustrare l’in­teresse del promittente a valutare in un momento successivo alla comunicazione la convenienza dell’affare, c.d. ius poenitendi. Individuando a priori nella denuntiatio un invito ad offrire si nega ingiustificatamente ai soci la possibilità di rendere la comunicazione vincolante, al fine di meglio tutelare il loro interesse, uti singuli, all’accrescimento delle quote di loro proprietà. Non giova ai fini definitori nemmeno l’analisi della denunzia in ipotesi di clausole di prelazione impropria da cui si vorrebbe trarre una regola generale sul tema. Secondo alcuni, infatti, la denuntiatio, in tali ipotesi, si potrebbe configurare esclusivamente come invito ad offrire, dato che nelle predette clausole si rimette la determinazione del corrispettivo per il trasferimento delle quote a criteri statutariamente prestabiliti o all’organo gestorio ovvero a un terzo; più precisamente, dato che la comunicazione dell’intenzione di vendere dà il via a un procedimento per la determinazione del valore della controprestazione, solo all’esito del quale ci sarà l’effettivo scambio tra proposta e accettazione, in capo all’alienante dovrebbe sussistere, ipso iure, il diritto al pentimento, infatti, solo successivamente alla determinazione del prezzo si può valutare la convenienza dell’affare [[23]]. Tale assunto non convince. L’istituto della determinazione del prezzo di vendita ad opera del terzo è ben noto al diritto comune, ma da esso non si trae [continua ..]


4. Segue. Il problema della prelazione parziale

La pronuncia in commento offre la possibilità di soffermarsi anche sul problema dell’ammissibilità della prelazione parziale. Come evidenziato, infatti, il caso in esame trae origine dall’esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio di una s.r.l., non sull’intera quota oggetto di denuntiatio, ma su parte della stessa. Tale accettazione parziale si giustificherebbe, secondo il prelazionario, sulla base della clausola statutaria ove è previsto che «il diritto di prelazione spetterà ai soci in proporzione alle quote dagli stessi possedute». Il Tribunale, nell’interpretare tale inciso, ha ritenuto, al contrario, che lo stesso andasse meramente a regolare l’ipotesi di prelazione esercitata da più soci e, dunque, che l’of­ferta posta in essere dal prelazionario fosse novativa rispetto alla denuntiatio. Occorre verificare se sia legittimo l’esercizio della prelazione non sull’intera partecipazione sociale, ma pro quota, su una frazione della stessa, più precisamente, quale sia la disciplina applicabile, allorquando non tutti i beneficiari esercitino la prelazione oppure la esercitino solo su una parte della quota offerta, dato che, ove si ammetta un esercizio frazionato del diritto, il promittente resterebbe titolare di parte della quota ove il terzo decida di non acquistare il residuo. Anche in questa ipotesi, è difficile fornire una risposta univoca, pertanto è necessario ricostruire la disciplina sulla base degli interessi che la clausola si prefigge di tutelare. Si osserva che, in coerenza con la finalità di controllo della compagine sociale, la clausola assicura attraverso l’acquisto solo parziale della quota offerta in prelazione da parte del terzo che questi entri in società con una partecipazione ridotta, senza però obbligare i soci all’acquisto dell’intero oggetto dell’offerta. Il beneficio così ricavato non è trascurabile dato che consente di operare la selezione all’ingresso anche a chi non ha la forza economica di rilevare l’intera quota o non voglia sostenere un eccessivo impegno economico. Invero, le ricostruzioni prospettate da coloro che negano a priori l’ammissibilità dell’esercizio parziale della prelazione prestano il fianco ad alcuni rilievi. In via preliminare, si osserva che l’argomento della tesi negativa, [continua ..]


NOTE