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Il procedimento di recesso azionario: profili generali e questioni pratico-applicative

Enrico Mugnai – Antonio Iannì

L’articolo analizza i principali profili del procedimento di liquidazione della partecipazione azionaria del socio receduto. Al riguardo, è un dato ampiamente noto e riscontrabile nella prassi che il procedimento di recesso, quale regolato dagli artt. 2437 e ss. c.c., si presti a molteplici dubbi interpretativi dalle rilevanti ricadute pratico-applicative. Muovendo da tale constatazione e avuto riguardo alle interpretazioni offerte da dottrina e giurisprudenza, l’analisi si propone di delineare alcune soluzioni funzionali a ridurre l’incertezza normativa che contraddistingue aspetti essenziali della materia in esame. In questa prospettiva, dopo aver esaminato le differenti posizioni sul momento di efficacia del recesso azionario, l’articolo affronta il tema della legittimazione da parte del socio receduto all’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali in pendenza della procedura di liquidazione delle azioni. La seconda sezione dello scritto è dedicata agli aspetti di diritto sostanziale e processuale legati alla possibilità di contestazione da parte del socio recedente del valore della partecipazione ai sensi dell’art. 2437-ter c.c. Anche alla luce delle soluzioni ipotizzate con riferimento ai principali aspetti del procedimento di liquidazione, l’articolo si conclude con l’esame dei termini di svolgimento e definizione di tale procedimento.

 

The withdrawal regime in the societŕ per azioni: legal framework, procedure and application issues

The article analyzes the withdrawal procedure of a withdrawing shareholder from a società per azioni, with particular reference to the liquidation procedure of shares. In this regard, it is noted that the relevant legal framework, as regulated by Articles 2437 ff. of the Civil Code, lends itself to multiple interpretative doubts with significant practical-applicative consequences. Starting from this assumption, the paper considers both the judicial and doctrinal findings on the subject matter and proposes to outline some functional and practical solutions to reduce the regulatory uncertainty that characterizes essential aspects of the matter under consideration. From this perspective, the article addresses the issue of the legitimacy on the part of the withdrawing shareholder to exercise administrative and pecuniary rights pending the shares liquidation procedure. The second part of the article focuses on both substantive and procedural law aspects of the challenge by the withdrawing shareholder to the value of the shareholding under Article 2437-ter of the Civil Code. In the last section, the paper examines the time frame and further procedural aspects of the liquidation procedure of shares.

Keywords: withdrawal from s.p.a. – procedure of liquidation of shares – objection to the liquidation value.

Sommario:

1. L’oggetto e le ragioni dell’indagine - 2. Le differenti tesi sul momento di efficacia del recesso - 3. Segue. L’esercizio dei diritti amministrativi da parte del socio recedente – il diritto di voto - 4. Segue. L’esercizio dei diritti patrimoniali da parte del socio recedente – il diritto agli utili - 5. La determinazione del valore delle azioni in presenza di contestazioni da parte del socio receduto - 6. Segue. Sul compenso dell’esperto nominato dal tribunale - 7. I termini di svolgimento e conclusione del procedimento di liquidazione - NOTE


1. L’oggetto e le ragioni dell’indagine

È un dato ampiamente noto e riscontrabile nella prassi che il procedimento di recesso, quale regolato dagli artt. 2437 ss. c.c., si presti a molteplici dubbi interpretativi dalle rilevanti ricadute pratico-applicative [[1]]. A tale riguardo, occorre infatti osservare che se, da un lato, sono numerosi e rilevanti i profili che non trovano diretta ed espressa disciplina nel dettato normativo, dall’altro, il quadro offerto dall’esame della dottrina e della giurisprudenza in materia si dimostra estremamente variegato e composito, caratterizzandosi, rispetto a più di una questione, per opinioni e orientamenti difformi se non apertamente contrastanti [[2]]. Quanto direttamente osservato dagli scriventi nell’ambito dell’esperienza professionale è, dunque, il determinarsi per gli operatori di una situazione di obiettiva incertezza giuridica in relazione alla gestione dei processi di cui trattasi, alla quale inevitabilmente si accompagna il rischio dell’insorgere di situazioni contenziose e, in ultima analisi, di significativo ostacolo o pregiudizio al regolare svolgimento dell’attività sociale (ciò anche attesa la possibile durata del procedimento di liquidazione – v. infra, §§ 5-7). Alla luce di tali considerazioni, il presente scritto, senza pretesa di esaustività, si propone di esaminare alcuni dei profili “controversi” caratterizzanti nello specifico la [continua ..]

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2. Le differenti tesi sul momento di efficacia del recesso

2.1. Nell’ottica sopra evidenziata, la prima questione che in via preliminare merita sicuramente di essere affrontata è quella che attiene all’esatta individuazione del momento di efficacia del recesso attivato dal socio interessato. Al pari di altri aspetti di cui si dirà nel prosieguo, il tema dell’efficacia immediata o c.d. differita del recesso appare fortemente controverso per via del silenzio normativo sul punto, non avendo il legislatore preso espressamente posizione in ordine a tale profilo, né a quello (conseguente) della perdita dello status socii da parte del recedente. Provando, anzitutto, a sintetizzare le tesi che finora si sono contrapposte, bisogna dar conto – in dottrina e in giurisprudenza – quantomeno di due opposti orientamenti principali. Nella prospettiva di un primo orientamento interpretativo [[3]], il momento di scioglimento del vincolo societario e della conseguente perdita della legittimazione all’esercizio di tutti i diritti sociali coinciderebbe con la ricezione da parte della società della dichiarazione di recesso (art. 2437-bis c.c.), ciò in coerenza con il carattere unilaterale e recettizio della dichiarazione medesima. Nell’ambito di tale ricostruzione si è osservato, più in particolare, che la partecipazione sociale oggetto del recesso non si estinguerebbe, ma rimarrebbe (provvisoriamente) senza titolare, venendo amministrata dalla [continua ..]

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3. Segue. L’esercizio dei diritti amministrativi da parte del socio recedente – il diritto di voto

3.1. L’individuazione del momento di efficacia del recesso, lungi dal rimanere questione circoscritta al mero ambito teorico, assume diretta rilevanza sul piano – di preminente interesse in questa sede – delle conseguenze pratico-applicative e di gestione endosocietaria del procedimento di exit. In tale prospettiva, il tema principale che viene a porsi attiene alla legittimazione all’esercizio dei diritti sociali da parte del socio che abbia comunicato alla società la propria volontà di recedere. È, infatti, del tutto evidente che laddove si aderisca all’orientamento dell’efficacia differita, da ciò discende l’ulteriore questione del “riconoscimento” (o meno) dei diritti patrimoniali e amministrativi al socio receduto nelle more del procedimento e fino al momento di effettiva liquidazione della quota; momento che, per le ragioni meglio illustrate nel prosieguo, potrebbe verificarsi a distanza di mesi dal perfezionamento della comunicazione recettizia di cui all’art. 2437-bis c.c., e, in ipotesi, anche oltre i centottanta giorni indicati dall’art. 2437-quater, comma 5, c.c. (sul quale v. infra, § 7). Al riguardo si prenderanno in considerazione, nello specifico, le seguenti fattispecie esemplificative: sotto il profilo dei diritti amministrativi, i) il tema del­l’esercizio del diritto di voto in assemblea; con riferimento a quelli patrimoniali, ii) le problematiche [continua ..]

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4. Segue. L’esercizio dei diritti patrimoniali da parte del socio recedente – il diritto agli utili

4.1. Assai meno controverso si presenta il tema della titolarità dei diritti patrimoniali. Al riguardo, è, infatti, opinione largamente condivisa che gli stessi non spettino ai soci receduti [[26]], ma debbano ritenersi “sospesi” – nel senso di seguito precisato – sino al termine del relativo procedimento di liquidazione [[27]]. Conclusione quest’ultima che, indipendentemente da ogni ulteriore e diverso argomento di natura giuridica, trova convincente spiegazione, sul piano economico, alla luce della considerazione per cui, ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, c.c., la determinazione del valore di liquidazione delle azioni (nelle società chiuse) deve compiersi avendo riguardo non solo alla «consistenza patrimoniale» della società alla data del recesso, ma anche alle «prospettive reddituali» della stessa. Concentrando l’esame sulla sola fattispecie del diritto alla distribuzione degli utili, non vi è dubbio, pertanto, che il valore di liquidazione delle azioni dei receduti contenga in sé una valutazione – prospettica e attualizzata – anche dei redditi attesi e debba, pertanto, ritenersi comprensivo anche delle componenti economiche (utili di esercizio) che dovessero maturare in un momento successivo alla comunicazione di recesso e di cui fosse eventualmente deliberata la distribuzione prima della conclusione del relativo procedimento. In altri [continua ..]

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5. La determinazione del valore delle azioni in presenza di contestazioni da parte del socio receduto

5.1. Volgendo l’analisi ai profili di carattere propriamente “procedimentale” della fattispecie del recesso azionario, occorre, in primo luogo, soffermarsi sulla possibilità di contestazione, da parte del socio receduto, del valore delle azioni determinato dagli amministratori. In tale evenienza, l’art. 2437-ter, ult. comma, c.c., dispone che il valore di liquidazione «è determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale (…), su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’art. 1349 c.c.» [[34]]. Rispetto alla previsione in esame si pongono varie problematiche, di carattere interprativo e/o applicativo, in relazione alle quali non è dato ricavare indicazioni univoche e chiare dalla disciplina legale. In questa sede, nello specifico, verrano esaminati i seguenti profili: i) natura giuridica dell’istituto della determinazione del terzo; ii) legittimazione all’istanza di nomina; iii) decorrenza del termine per la determinazione del valore da parte dell’esperto; iv) profili di riunione/connessione in caso di pluralità di recessi; v) aspetti strettamente processuali. 5.2. In via di inquadramento della fattispecie, va osservato che il rinvio operato dall’art. 2437-ter, ult. comma, c.c. al primo comma di cui all’art. 1349 c.c. chiaramente [continua ..]

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6. Segue. Sul compenso dell’esperto nominato dal tribunale

Secondo quanto previsto dal già ricordato art. 2437-ter, ult. comma, c.c., in caso di contestazione del valore di liquidazione delle azioni individuato dalla società, detto valore sarà determinato da un esperto «nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente (…)» [[51]]. Nella prospettiva di questa trattazione, va osservato come sia la nomina giudiziale sia l’espressione «provvede anche sulle spese» abbiano dato luogo ad alcune questioni interpretative, in ultima analisi riconducibili al tema del regime dei compensi dell’esperto arbitratore [[52]]. In primo luogo, è controverso l’inquadramento ordinamentale della figura dell’“esperto” di cui all’art. 2437-ter, ult. comma, c.c., rinvenendosi in giurisprudenza posizioni divergenti. In forza di un primo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nel 2012, l’esperto andrebbe considerato alla stregua di un ausiliario del giudice, chiamato a una stima sul prezzo delle azioni oggetto di recesso in una situazione di contrapposizione tra la società (i cui amministratori hanno pre-determinato il valore ex art. 2437-ter c.c.) e i soci recedenti che abbiano contestato il valore “offerto” loro. La Suprema Corte ha motivato la propria decisione rilevando segnatamente che: i) nell’ambito del procedimento di determinazione del valore tramite [continua ..]

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7. I termini di svolgimento e conclusione del procedimento di liquidazione

Un ultimo profilo sul quale occorre interrogarsi riguarda i termini di svolgimento e conclusione del procedimento di liquidazione della partecipazione [[63]]. In particolare, l’art. 2437-quater c.c. prevede, per quanto di maggiore interesse ai fini del presente esame: i) un termine di 15 giorni per il deposito presso il registro delle imprese dell’offerta in opzione agli altri soci, decorrente «dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione» (art. 2437-quater, comma 2, c.c.); ii) un termine ultimo e di “chiusura” del procedimento, disponendo che «in caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2357» (art. 2437-quater, comma 5, c.c.). In merito, occorre osservare come la normativa codicistica non sembri prendere espressamente in considerazione (e conseguentemente distinguere ai fini della disciplina) le fattispecie caratterizzate da contestazione del valore originariamente determinato dagli amministratori (contestazione che, come si è già avuto modo di rilevare, potrebbe allungare significativamente i tempi di svolgimento/conclu­sione della procedura di determinazione del valore di liquidazione e, dunque, del [continua ..]

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NOTE

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