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Legittimazione attiva, oggetto e modalità d'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale del socio di s.r.l. in caso di pignoramento della quota di partecipazione
Pier Paolo Pirani
Il contributo, muovendo da tre provvedimenti del Tribunale di Roma, si propone di esaminare la questione della titolarità del diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri e documenti sociali da parte del socio di s.r.l. nell’ipotesi, non espressamente disciplinata dal legislatore, di pignoramento della quota di partecipazione.
Starting from three key decisions of the court of Rome, the essay examines the issue related to the ownership of the right to have news on the conduct of corporate affairs and to consult books and corporate documents by the shareholder of the s.r.l. in the hypothesis, not expressly regulated, of the foreclosure of the company shares.
Keywords: limited liability company; foreclosure; right of access ex art. 2476 italian civil code.
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Sommario:
1. I casi - 2. La normativa di riferimento. Legittimazione attiva, oggetto e modalità d’esercizio del diritto di controllo - 3. Segue. La legittimazione passiva. Le contestazioni sollevabili dalla società - 4. Il commento. Le questioni di diritto e le soluzioni offerte dal Tribunale di Roma - 5. Segue. La legittimazione attiva del socio debitore esecutato. Un ulteriore spunto argomentativo - 6. Conclusioni - NOTE
1. I casi
A distanza di pochi mesi, il Tribunale di Roma si è pronunciato in tre diverse occasioni sul diritto d’accesso alla documentazione sociale esercitato da un socio la cui quota di partecipazione era oggetto di procedura esecutiva mobiliare [[1]]. La complessa vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale il socio di una società a responsabilità limitata, premessa la pendenza di procedura esecutiva mobiliare sulla propria quota di partecipazione, ha chiesto alla P. P. S. s.r.l. (di seguito, “la Società”) di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i documenti relativi all’amministrazione [[2]]. La Società ha contestato la domanda formulata dal socio in via d’urgenza sostenendo che l’art. 2352 c.c. non troverebbe applicazione in caso di pignoramento della partecipazione sociale ma piuttosto la disciplina delle esecuzioni forzate mobiliari (artt. 65 e 521 c.p.c.), con la conseguenza che l’esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota di partecipazione sarebbe riservato in via esclusiva al custode, e ha eccepito comunque il carattere emulativo della richiesta del socio. Con ordinanza del 20 gennaio 2020, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso d’urgenza evidenziando che: (i) la disciplina di riferimento in caso di pignoramento della quota di partecipazione sociale è rinvenibile nell’art. 2352 c.c., [continua ..]
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2. La normativa di riferimento. Legittimazione attiva, oggetto e modalità d’esercizio del diritto di controllo
Come noto, l’art. 2476, 2° comma, c.c. attribuisce il diritto di accesso alla documentazione sociale e di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali al socio non amministratore di s.r.l. [[3]]. Si tratta di un diritto soggettivo, sintomatico della volontà del legislatore della riforma del 2003 di enfatizzare il carattere personalistico del tipo s.r.l., che è riconosciuto al socio a prescindere dalla presenza di un organo di controllo, dalla titolarità di una quota di partecipazione al capitale sociale qualificata e può essere esercitato senza limiti temporali e di reiterazione [[4]]. Uno strumento di “privatizzazione del controllo” sulla gestione societaria tipico della s.r.l. che trova conferma anche nelle ulteriori norme – tanto in tema di legittimazione individuale dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, quanto di revoca cautelare di quest’ultimi – che attribuiscono al socio un potere di reazione individuale a seconda dell’andamento (passato, attuale e prospettico) dell’amministrazione [[5]]. Per quanto riguarda l’oggetto del controllo ex art. 2476, 2° comma, c.c., il dato normativo appare molto ampio nel prevedere il diritto sia di informazione, sia di consultazione del socio delineando due strumenti diversi ma entrambi finalizzati a garantire un effettivo controllo sulla gestione della società. In [continua ..]
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3. Segue. La legittimazione passiva. Le contestazioni sollevabili dalla società
In caso di richiesta ex art. 2476, 2° comma, c.c. del socio, non vi è dubbio che la legittimazione passiva spetti esclusivamente alla società [[11]]. Come accaduto nella complessa vicenda giudiziaria decisa dal Tribunale di Roma, la società può però ritenere la condotta del socio illegittima o emulativa e pertanto non consentire l’esercizio del diritto di controllo da parte di quest’ultimo. A fronte di un dovere degli amministratori di agevolare il diritto di controllo del socio consentendo una consultazione rapida ed effettiva della documentazione sociale, sussiste infatti anche un analogo dovere di quest’ultimi di impedire l’esercizio di tale diritto qualora venga posto in essere in assenza dei presupposti di legge ovvero in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede. Se permangono dubbi in merito alla legittimazione attiva del socio receduto o escluso [[12]], sembra consolidato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il rifiuto opposto dalla società se l’esercizio del diritto di controllo del socio possa arrecare un pregiudizio grave a quest’ultima o intralciare la gestione sociale [[13]]. In particolare, è stato affermato che il diritto di controllo deve essere contemperato con le contrapposte esigenze di riservatezza della società ed è stato pertanto riconosciuto il diritto di oscurare i dati sensibili [continua ..]
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4. Il commento. Le questioni di diritto e le soluzioni offerte dal Tribunale di Roma
Nelle tre ordinanze commentate, il Tribunale di Roma affronta diversi problemi inerenti al diritto d’accesso alla documentazione sociale del socio di s.r.l. Anzi tutto, la Società resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del socio in quanto ha ritenuto che i diritti amministrativi – a seguito del pignoramento della quota di partecipazione sociale – sarebbero di pertinenza esclusiva del custode ex art. 65 c.p.c. non trovando applicazione l’art. 2352 c.c. che si riferisce esclusivamente all’ipotesi di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni. In maniera condivisibile, il Tribunale di Roma ha affermato fin da subito che la disciplina dei diritti amministrativi connessi alla quota di partecipazione pignorata va rintracciata “nelle disposizioni dettate dall’art. 2352 c.c. richiamato dall’art. 2471 bis c.c.” non essendo corretto il richiamo alle norme in materia di esecuzioni forzate mobiliari che attribuiscono l’amministrazione dei beni pignorati al custode (art. 65 c.p.c.) sotto il controllo del giudice dell’esecuzione (art. 521, 4° comma, c.p.c.) [[17]]. Tanto chiarito sulla non applicazione analogica della disciplina dettata in materia di pignoramento mobiliare, si è posto il problema di individuare il soggetto titolare dei diritti amministrativi connessi alla quota di partecipazione in quanto la riforma del 2003 ha stabilito in caso di pignoramento di [continua ..]
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5. Segue. La legittimazione attiva del socio debitore esecutato. Un ulteriore spunto argomentativo
Senza dubbio, il problema giuridico centrale affrontato dal Tribunale di Roma nella complessa vicenda giudiziaria commentata riguarda l’equiparazione tra la fattispecie del pignoramento e quella del pegno (e usufrutto) e la conseguente legittimazione concorrente ex art. 2476, 2° comma, c.c. del socio debitore esecutato e del creditore pignorante. Principio di diritto che è stato argomentato dalla giurisprudenza romana anche in quanto l’esercizio del diritto di controllo del socio debitore esecutato non potrebbe ledere gli interessi del creditore pignorante neanche in astratto e, pertanto, non vi sarebbero ragioni per giustificare l’eventuale insussistenza dell’anzidetto diritto in capo al socio. Se l’orientamento del Tribunale di Roma appare condivisibile, mi sembra che sussistono anche ulteriori argomenti a supporto della legittimazione concorrente di debitore e creditore che è opportuno affrontare anche alla luce della diversa interpretazione del Tribunale di Milano che sembra porre la figura del custode al centro dell’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c. in caso di pignoramento della quota di partecipazione [[29]]. Infatti, l’equiparazione tra la fattispecie del pignoramento e quella del pegno mi pare sia l’unica strada interpretativa che tenga in adeguata considerazione anche il ruolo che il socio può assumere all’interno della società a responsabilità [continua ..]
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6. Conclusioni
La vicenda giudiziaria posta all’attenzione del Tribunale di Roma è particolamente interessante in quanto risolve numerosi problemi di diritto sostanziale e processuale inerenti al diritto d’accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale. I giudici romani hanno chiarito che il socio di s.r.l. ha diritto ad avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all’amministrazione nonostante la pendenza di procedura esecutiva mobiliare sulla propria quota di partecipazione. Inoltre, è stato messo in evidenza che il diritto di controllo del socio non sembra scontare limitazione in punto sia di motivazione della propria richiesta, sia di indicazione della documentazione che intende consultare. Diritto di controllo che può essere contestato soltanto in presenza di condotte del socio caratterizzate da intenti ostruzionistici o in danno della società, in palese contrasto quindi con la finalità di controllo – anche nell’interesse sociale – del diritto ex art. 2476 c.c. La prova della natura abusiva dell’esercizio del diritto di controllo grava sulla società e deve essere motivata esclusivamente in considerazione di quest’ultima e non di soggetti terzi. Non vi è dubbio che il problema più significativo affrontato dalla giurisprudenza romana riguarda l’equiparazione tra la fattispecie del pignoramento a quella del pegno con [continua ..]
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NOTE