Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Legittimazione attiva, oggetto e modalità d'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale del socio di s.r.l. in caso di pignoramento della quota di partecipazione (di Pier Paolo Pirani)


Il contributo, muovendo da tre provvedimenti del Tribunale di Roma, si propone di esaminare la questione della titolarità del diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri e documenti sociali da parte del socio di s.r.l. nell’ipotesi, non espressamente disciplinata dal legislatore, di pignoramento della quota di partecipazione.

 

Right to bring action, content and methods to the right of access the company records in the case of a foreclosure of the company shares

Starting from three key decisions of the court of Rome, the essay examines the issue related to the ownership of the right to have news on the conduct of corporate affairs and to consult books and corporate documents by the shareholder of the s.r.l. in the hypothesis, not expressly regulated, of the foreclosure of the company shares.

Keywords: limited liability company; foreclosure; right of access ex art. 2476 italian civil code.

MASSIMA(I): Al socio non amministratore la cui quota di partecipazione sia sottoposta a pignoramento spettano comunque i diritti di controllo e azione previsti dall’art. 2476 c.c. in quanto diritti amministrativi come tali estranei alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione, dunque non coinvolti nel vincolo pignoratizio. Quale strumento fondamentale per l’esercizio dei poteri di controllo spettanti al socio non amministratore, il diritto alla consultazione ed eventuale estrazione di copie deve intendersi riferito a tutti i libri sociali e a tutti i documenti relativi alla gestione. Integra quindi una seria e grave lesione di tale diritto anche la preclusione all’esame solo di taluni dei documenti richiesti. PROVVEDIMENTO(I): (Omissis). Osserva in diritto (Omissis). La domanda cautelare proposta da R. G. è fondata e va accolta. Con riferimento, innanzitutto, alla legittimazione della ricorrente, va evidenziato che non appare condivisibile l’assunto della società resistente secondo cui, per effetto del pignoramento delle quote di partecipazione al capitale sociale della P. P. S. s.r.l., nella titolarità di R. G., tale socia dovrebbe ritenersi non legittimata ad esperire il rimedio di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. Orbene, devesi ritenere che –in caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale– l’esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota trovi la propria disciplina nelle disposizioni dettate dall’art. 2352 c.c. – richiamato dall’art. 2471 bis c.c. – per l’ipotesi di sequestro delle azioni. Orbene, giova al riguardo ricordare che –ai sensi dell’art. 2352 c.c.– nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; mentre i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel suddetto articolo spettano sia al socio, sia al creditore pignoratizio. Prima della riforma del diritto societario, si riteneva che i diritti amministrativi diversi seguissero la sorte del diritto di voto e che, dunque, potessero essere esercitati soltanto dal titolare del diritto parziario. Oggi, invece, la norma pone la regola dell’esercizio concorrente di tali diritti tra il socio ed il creditore pignoratizio o l’usufrut­tuario. Tra i diritti amministrativi diversi rientrano: il diritto di ispezione dei libri sociali e di esame del bilancio; il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2367 c.c.; il diritto di esercitare l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis c.c. e le azioni cautelari di revoca dell’amministratore; il diritto di chiedere al tribunale l’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento. Sicché, l’art. 2352 c.c. contempla una “dissociazione” tra la [continua..]
SOMMARIO:

1. I casi - 2. La normativa di riferimento. Legittimazione attiva, oggetto e modalità d’esercizio del diritto di controllo - 3. Segue. La legittimazione passiva. Le contestazioni sollevabili dalla società - 4. Il commento. Le questioni di diritto e le soluzioni offerte dal Tribunale di Roma - 5. Segue. La legittimazione attiva del socio debitore esecutato. Un ulteriore spunto argomentativo - 6. Conclusioni - NOTE


1. I casi

A distanza di pochi mesi, il Tribunale di Roma si è pronunciato in tre diverse occasioni sul diritto d’accesso alla documentazione sociale esercitato da un socio la cui quota di partecipazione era oggetto di procedura esecutiva mobiliare [[1]]. La complessa vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale il socio di una società a responsabilità limitata, premessa la pendenza di procedura esecutiva mobiliare sulla propria quota di partecipazione, ha chiesto alla P. P. S. s.r.l. (di seguito, “la Società”) di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i documenti relativi all’amministrazione [[2]]. La Società ha contestato la domanda formulata dal socio in via d’urgenza sostenendo che l’art. 2352 c.c. non troverebbe applicazione in caso di pignoramento della partecipazione sociale ma piuttosto la disciplina delle esecuzioni forzate mobiliari (artt. 65 e 521 c.p.c.), con la conseguenza che l’esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota di partecipazione sarebbe riservato in via esclusiva al custode, e ha eccepito comunque il carattere emulativo della richiesta del socio. Con ordinanza del 20 gennaio 2020, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso d’urgenza evidenziando che: (i) la disciplina di riferimento in caso di pignoramento della quota di partecipazione sociale è rinvenibile nell’art. 2352 c.c., richiamato, in materia di società a responsabilità limitata, dall’art. 2471-bis c.c.; (i) l’art. 2352 c.c. prevede una dissociazione tra la titolarità della partecipazione sociale e l’esercizio dei diritti amministrativi che non può essere oggetto di applicazione analogica; (iii) al di fuori dell’esercizio del diritto di voto, è prevista quindi una legittimazione concorrente tra il socio debitore e il creditore pignoratizio o l’usufruttario per l’esercizio degli ulteriori diritti amministrativi; (iv) la condotta del socio ricorrente era legittima, in quanto non era finalizzata a pregiudicare il raggiungimento dell’interesse sociale, intralciare la gestione societaria ovvero svantaggiare la Società con imprese concorrenti. La decisione è stata reclamata ex art. 669-terdecies c.p.c. dalla Società sulla base di due motivi di gravame che riguardavano, da un lato, il difetto di legittimazione attiva [continua ..]


2. La normativa di riferimento. Legittimazione attiva, oggetto e modalità d’esercizio del diritto di controllo

Come noto, l’art. 2476, 2° comma, c.c. attribuisce il diritto di accesso alla documentazione sociale e di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali al socio non amministratore di s.r.l. [[3]]. Si tratta di un diritto soggettivo, sintomatico della volontà del legislatore della riforma del 2003 di enfatizzare il carattere personalistico del tipo s.r.l., che è riconosciuto al socio a prescindere dalla presenza di un organo di controllo, dalla titolarità di una quota di partecipazione al capitale sociale qualificata e può essere esercitato senza limiti temporali e di reiterazione [[4]]. Uno strumento di “privatizzazione del controllo” sulla gestione societaria tipico della s.r.l. che trova conferma anche nelle ulteriori norme – tanto in tema di legittimazione individuale dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, quanto di revoca cautelare di quest’ultimi – che attribuiscono al socio un potere di reazione individuale a seconda dell’andamento (passato, attuale e prospettico) dell’amministrazione [[5]]. Per quanto riguarda l’oggetto del controllo ex art. 2476, 2° comma, c.c., il dato normativo appare molto ampio nel prevedere il diritto sia di informazione, sia di consultazione del socio delineando due strumenti diversi ma entrambi finalizzati a garantire un effettivo controllo sulla gestione della società. In particolare, il diritto di informazione può essere esercitato in forma scritta e verbale, non esclusivamente in sede assembleare e gli amministratori devono fornire risposte esaurienti e adeguatamente motivate senza possibilità per quest’ultimi di limitarsi a mere illustrazioni generiche ma chiarendo le ragioni e le finalità alla base dell’operazione oggetto di interrogazione [[6]]. Il diritto di consultazione rappresenta un controllo di tipo diretto «ma intrinsecamente ex post» che può riguardare i libri sociali, i documenti relativi all’ammini­strazione e, più in generale, qualsiasi documento riferibile alla società [[7]]. Infatti, sembra condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che riconosce un’estensione particolarmente ampia del diritto di consultazione tale da abbracciare ogni documento sociale – amministrativo, contabile e contrattuale – senza necessità per il socio [continua ..]


3. Segue. La legittimazione passiva. Le contestazioni sollevabili dalla società

In caso di richiesta ex art. 2476, 2° comma, c.c. del socio, non vi è dubbio che la legittimazione passiva spetti esclusivamente alla società [[11]]. Come accaduto nella complessa vicenda giudiziaria decisa dal Tribunale di Roma, la società può però ritenere la condotta del socio illegittima o emulativa e pertanto non consentire l’esercizio del diritto di controllo da parte di quest’ultimo. A fronte di un dovere degli amministratori di agevolare il diritto di controllo del socio consentendo una consultazione rapida ed effettiva della documentazione sociale, sussiste infatti anche un analogo dovere di quest’ultimi di impedire l’eser­cizio di tale diritto qualora venga posto in essere in assenza dei presupposti di legge ovvero in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede. Se permangono dubbi in merito alla legittimazione attiva del socio receduto o escluso [[12]], sembra consolidato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il rifiuto opposto dalla società se l’esercizio del diritto di controllo del socio possa arrecare un pregiudizio grave a quest’ultima o intralciare la gestione sociale [[13]]. In particolare, è stato affermato che il diritto di controllo deve essere contemperato con le contrapposte esigenze di riservatezza della società ed è stato pertanto riconosciuto il diritto di oscurare i dati sensibili presenti all’interno della documentazione consultata ovvero di imporre un obbligo di non divulgazione in capo al socio [[14]]. In ordine sempre al profilo oggettivo del diritto di consultazione, non si dubita che gli amministratori, se la richiesta del socio sia diretta a soddisfare finalità extrasociali, debbano opporsi per tutelare anche gli asset patrimoniali della società; circostanza che sembra verificarsi nell’ipotesi in cui il socio si trovi in una situazione di concorrenza con la società ovvero di conflitto di interessi [[15]]. A fronte del rifiuto della società, è riconosciuto il diritto del socio di ricorrere alla tutela d’urgenza per esercitare il proprio diritto di controllo qualora sussistano i requisiti di proponibilità della domanda del fumus boni iuris e del periculum in mora [[16]].


4. Il commento. Le questioni di diritto e le soluzioni offerte dal Tribunale di Roma

Nelle tre ordinanze commentate, il Tribunale di Roma affronta diversi problemi inerenti al diritto d’accesso alla documentazione sociale del socio di s.r.l. Anzi tutto, la Società resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del socio in quanto ha ritenuto che i diritti amministrativi – a seguito del pignoramento della quota di partecipazione sociale – sarebbero di pertinenza esclusiva del custode ex art. 65 c.p.c. non trovando applicazione l’art. 2352 c.c. che si riferisce esclusivamente all’ipotesi di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni. In maniera condivisibile, il Tribunale di Roma ha affermato fin da subito che la disciplina dei diritti amministrativi connessi alla quota di partecipazione pignorata va rintracciata “nelle disposizioni dettate dall’art. 2352 c.c. richiamato dall’art. 2471 bis c.c.” non essendo corretto il richiamo alle norme in materia di esecuzioni forzate mobiliari che attribuiscono l’amministrazione dei beni pignorati al custode (art. 65 c.p.c.) sotto il controllo del giudice dell’esecuzione (art. 521, 4° comma, c.p.c.) [[17]]. Tanto chiarito sulla non applicazione analogica della disciplina dettata in materia di pignoramento mobiliare, si è posto il problema di individuare il soggetto titolare dei diritti amministrativi connessi alla quota di partecipazione in quanto la riforma del 2003 ha stabilito in caso di pignoramento di quest’ultima, da un lato, le modalità esecutive ma, dall’altro lato, non ha indicato quelle relative all’esercizio dei diritti amministrativi [[18]]. Le soluzioni prospettabili sono due: assimilare la fattispecie del pignoramento a quella del pegno, con logico corollario che sia il socio debitore esecutato, sia il creditore pignorante possono esercitare i diritti amministrativi “diversi” ex art. 2352, 6° comma, c.c., ovvero associare il pignoramento al sequestro, con titolarità esclusiva del custode all’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione sociale. Nell’accogliere il ricorso d’urgenza del socio, il Tribunale di Roma preso atto che l’art. 2352 c.c. prevede “una dissociazione tra la titolarità della partecipazione sociale con i connessi diritti e la legittimazione all’esercizio degli stessi” ha ritenuto tale dissociazione “di carattere eccezionale” – trovando quindi [continua ..]


5. Segue. La legittimazione attiva del socio debitore esecutato. Un ulteriore spunto argomentativo

Senza dubbio, il problema giuridico centrale affrontato dal Tribunale di Roma nella complessa vicenda giudiziaria commentata riguarda l’equiparazione tra la fattispecie del pignoramento e quella del pegno (e usufrutto) e la conseguente legittimazione concorrente ex art. 2476, 2° comma, c.c. del socio debitore esecutato e del creditore pignorante. Principio di diritto che è stato argomentato dalla giurisprudenza romana anche in quanto l’esercizio del diritto di controllo del socio debitore esecutato non potrebbe ledere gli interessi del creditore pignorante neanche in astratto e, pertanto, non vi sarebbero ragioni per giustificare l’eventuale insussistenza dell’anzidetto diritto in capo al socio. Se l’orientamento del Tribunale di Roma appare condivisibile, mi sembra che sussistono anche ulteriori argomenti a supporto della legittimazione concorrente di debitore e creditore che è opportuno affrontare anche alla luce della diversa interpretazione del Tribunale di Milano che sembra porre la figura del custode al centro dell’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c. in caso di pignoramento della quota di partecipazione [[29]]. Infatti, l’equiparazione tra la fattispecie del pignoramento e quella del pegno mi pare sia l’unica strada interpretativa che tenga in adeguata considerazione anche il ruolo che il socio può assumere all’interno della società a responsabilità limitata. Come noto, a seguito di un travagliato iter normativo, l’art. 2475, 1° comma, c.c. stabilisce che “l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci” e, al quinto comma, il legislatore individua le materie inderogabilmente di competenza dell’organo gestorio [[30]]. A fronte di tali compiti propri degli amministratori, l’art. 2479, 1° comma, c.c. dispone che “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione” ed è inoltre fatta “salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardati l’amministrazione della società” (art. 2468, 3° comma, c.c.). Il sistema normativo [continua ..]


6. Conclusioni

La vicenda giudiziaria posta all’attenzione del Tribunale di Roma è particolamente interessante in quanto risolve numerosi problemi di diritto sostanziale e processuale inerenti al diritto d’accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale. I giudici romani hanno chiarito che il socio di s.r.l. ha diritto ad avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all’ammi­nistrazione nonostante la pendenza di procedura esecutiva mobiliare sulla propria quota di partecipazione. Inoltre, è stato messo in evidenza che il diritto di controllo del socio non sembra scontare limitazione in punto sia di motivazione della propria richiesta, sia di indicazione della documentazione che intende consultare. Diritto di controllo che può essere contestato soltanto in presenza di condotte del socio caratterizzate da intenti ostruzionistici o in danno della società, in palese contrasto quindi con la finalità di controllo – anche nell’interesse sociale – del diritto ex art. 2476 c.c. La prova della natura abusiva dell’esercizio del diritto di controllo grava sulla società e deve essere motivata esclusivamente in considerazione di quest’ultima e non di soggetti terzi. Non vi è dubbio che il problema più significativo affrontato dalla giurisprudenza romana riguarda l’equiparazione tra la fattispecie del pignoramento a quella del pegno con conseguenziale legittimazione concorrente del socio debitore esecutato e del creditore pignorante a esercitare il diritto di controllo ex art. 2476, 2° comma, c.c. Si tratta di un orientamento consolidato del Tribunale di Roma che si contrappone a quanto affermato dal Tribunale di Milano in una fattispecie analoga [[38]]. A fronte di un contrasto nella giurisprudenza di merito, l’interpretazione fornita dal Tribunale di Roma sembra essere preferibile in quanto consente di tutelare, in via generale, gli interessi di tutti i soggetti coinvolti (società, socio debitore esecutato e creditore pignorante) ed è la più coerente rispetto alle caratteristiche tipologiche della s.r.l., apprezzando pienamente il ruolo che il socio può assumere nella gestione della società e permettendo a quest’ultimo di porsi al riparo dai ritardi eventuali del custode o dalle incongruenze dei provvedimenti impartiti dal giudice dell’esecuzione.


NOTE