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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma
A cura di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò
Il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell’interesse della società, litisconsorte necessario e titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore.
Ai fini della risarcibilità del danno l’attore, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore, deve allegare e provare, sia pure con ricorso a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, ossia del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in difetto, la domanda risarcitoria è manchevole di oggetto.
Gli amministratori non possono essere chiamati a rispondere in ipotesi di inopportunità della scelta gestionale adottata, o di risultati negativi dell’attività gestoria, sulla base di una mera valutazione ex post. Oggetto di accertamento e di valutazione non è l’atto di gestione in sé e per sé considerato né il risultato conseguito, bensì le modalità di esercizio del potere discrezionale e, cioè, la diligenza nella valutazione preventiva [continua ..]