Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Piergiuseppe Spolaore, Micol Sabbioni, Giovanni Re Garbagnati, Michele Bellisari)


L’efficacia del recesso è subordinata alla stretta osservanza del procedimento stabilito dallo statuto. Ai fini della sospensione degli effetti del provvedimento che, in via cautelare, ha ordinato l’accesso alla documentazione sociale, è difficilmente configurabile, a­strattamente, un grave danno causato alla società da circostanze sopravvenute ma collegate all’esercizio del diritto di ispezione da parte del socio. La tenuta e l’esibizione del libro soci non è attinente con presunte decadenze/prescrizioni dell’azione sociale di responsabilità e, pertanto, deve essere esibito nella sua integralità (ps). (Artt. 2519, 2476, 2° comma, c.c., 700 c.p.c.) TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 20 maggio 2022 – Mambriani, Presidente – Marconi, Relatore, Zana, Relatore RG n. 13548//2022 *** La fattispecie di “giusta causa di revoca del liquidatore” può essere interpretativamente individuata considerando, da un lato, la natura contrattuale del rapporto tra liquidatore e società e, dall’altro, gli effetti risolutori di tale rapporto che sono connessi ad essa “giusta causa”. È inammissibile una domanda diretta a far accertare e dichiarare la responsabilità del socio liquidatore, con riserva di danni da quantificare e da far valere nel giudizio di merito, non essendo proponibili in sede cautelare domande di mero accertamento di responsabilità risarcitorie con riserva di quantificazione del danno [In o.d., il Tribunale afferma altresì che è dubbia l’applicabilità dell’art. 2390 c.c., e quindi l’esistenza di un divieto di concorrenza, in capo all’amministratore di s.r.l. In ogni caso, nel caso di specie viene data rilevanza dirimente, al fine di escludere la sussistenza di un divieto di concorrenza, che fosse stato stipulato dai soci all’unanimità un patto parasociale in forza del quale essi consentivano alla prosecuzione delle rispettive attività dopo lo scioglimento della società] (ps). (Artt. 700 c.p.c., 2390 e 2487, 4° comma, 2489, 2° comma, c.c.) TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 11 maggio 2022 – Mambriani, Presidente relatore RG n. 50904/2021 *** Il diritto di ispezione e consultazione del socio ai sensi dell’art. 2476, 2° comma, c.c. è un diritto potestativo, funzionale all’espressione consapevole il diritto di voto in sede assembleare e alla valutazione di un’eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, che deve essere esercitato in conformità ai doveri di correttezza e buona fede oggettiva, espressione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall’art. 2 Cost. È abusiva l’attivazione del diritto di informazione e consultazione che [continua..]