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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Napoli
A cura di Giulia Bovenzi, Carlo Limatola, Maria Laura Micucci e Mirta Morgese
Rientra tra i poteri dell’amministratore giudiziario nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 185, 6° comma, l. fall. l’adozione di una delibera avente ad oggetto l’esecuzione dell’aumento oneroso di capitale sociale funzionale all’esecuzione di un concordato preventivo omologato e la revoca di una delibera di aumento di capitale riottosa rispetto agli obblighi concordatari.
(Art. 185, 6° comma, l. fall.)
La sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale, contemplata dall’art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 va letta alla luce dell’inibitoria di risoluzione del concordato preventivo prevista dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118. Pertanto, essendo diretta a sterilizzare gli effetti economici negativi della pandemia da Covid-19, siffatta deroga opera in riferimento all’esercizio in cui viene rilevata la perdita, a prescindere dal momento nel quale si sia verificato il fatto costitutivo che l’ha determinata. (mlm).
(Artt. 2446, 2° comma, 2447, c.c.; art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23)
TRIBUNALE DI NAPOLI, ord., III Sezione civile specializzata in materia di impresa, 4 aprile 2022 – Fucito, [continua ..]