Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Napoli (di A cura di Giulia Bovenzi, Carlo Limatola, Maria Laura Micucci e Mirta Morgese)


Rientra tra i poteri dell’amministratore giudiziario nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 185, 6° comma, l. fall. l’adozione di una delibera avente ad oggetto l’esecuzione dell’aumento oneroso di capitale sociale funzionale all’esecuzione di un concordato preventivo omologato e la revoca di una delibera di aumento di capitale riottosa rispetto agli obblighi concordatari. (Art. 185, 6° comma, l. fall.) La sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale, contemplata dall’art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 va letta alla luce dell’inibitoria di risoluzione del concordato preventivo prevista dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118. Pertanto, essendo diretta a sterilizzare gli effetti economici negativi della pandemia da Covid-19, siffatta deroga opera in riferimento all’esercizio in cui viene rilevata la perdita, a prescindere dal momento nel quale si sia verificato il fatto costitutivo che l’ha determinata. (mlm). (Artt. 2446, 2° comma, 2447, c.c.; art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23) TRIBUNALE DI NAPOLI, ord., III Sezione civile specializzata in materia di impresa, 4 aprile 2022 – Fucito, G.U. *** È nulla la clausola statutaria di esclusione del socio di società a responsabilità limitata priva del requisito di specificità e non sorretta da una giusta causa. A tal fine, è possibile attribuire rilevanza anche a situazioni personali, che si considerino non trascurabili per il perseguimento degli scopi comuni, purché non si tratti di presupposti arbitrari e generici. È, pertanto, inammissibile una previsione meramente riproduttiva del contenuto dell’art. 2286 c.c., che condizioni l’esclusione al compimento di generiche inadempienze agli obblighi assunti dal socio, giacché, diversamente da quanto avviene nelle società di persone – ove è sufficiente il mero venir meno del rapporto fiduciario tra i soci, tale da compromettere l’intuitus personae – nella s.r.l. è indispensabile circoscrivere l’esclusione ad ipotesi specifiche e ben delineate, affinché il socio possa regolare la sua condotta e non incorrere nei presupposti contemplati dalla clausola statutaria. (cl). (Art. 2473-bis c.c.) TRIBUNALE DI NAPOLI, III Sezione civile specializzata in materia di impresa, 29 marzo 2022 – Graziano, Presidente – De Gennaro, Relatore *** Il curatore fallimentare è legittimato ad agire in responsabilità nei confronti dell’amministratore che abbia effettuato un pagamento preferenziale in situazione di dissesto, in quanto tale operazione integra una violazione del dovere di gestione conservativa. Occorre, in questo caso, dimostrare l’elemento soggettivo, ovvero la reale intenzione dell’organo gestorio di favorire il singolo creditore a scapito degli altri; il nesso di causalità, dovendosi considerare insussistente [continua..]