Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Palermo (di A cura di Laura Cacopardi, Salvatore Casarrubea, Ruggero Corona, Stefano Di Dato, Ignazio Gucciardo, Maria Vittoria Zammitti)


Ai sensi dell’art. 146, legge fall. il curatore di una società di capitali fallita è legittimato ad esperire le azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo, previste tanto a tutela della società che dei terzi creditori. Tali azioni, benché esercitate dal medesimo organo della procedura, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 24715/2015), non perdono la loro originaria identità giuridica e rimangono tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione. (sc) (Art. 146, legge fall.; artt. 2392, 2394, 2476 e 1176, 2° comma, c.c.,) La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società – o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 legge fall. – è tenuta ad allegare l’inadempimento degli amministratori ai loro obblighi e provare tanto il danno, quanto il nesso di causalità tra la violazione e il danno medesimo; compete, invece, agli amministratori dimostrare, con riguardo agli addebiti contestati, l’osservanza dei doveri di cui all’art. 2392 c.c., con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (c.d. operativi) rispondono non già secondo la diligenza del mandatario, come previsto dall’art. 2392 c.c. previgente, ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, 2° comma, c.c. Rimane ferma l’ap­plicazione della business judgement rule, secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti. Ha, invece, natura extracontrattuale l’azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l’obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede, sì da rispondere dei comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale. (sc) (Art. 146, legge fall.; artt. 1176, 2° comma e 2392, c.c.) L’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 legge fall. compendia in sé le ordinarie azioni di responsabilità verso l’organo amministrativo e quello preposto al controllo previste a tutela della società e dei terzi creditori. Ed infatti, pur in mancanza di un’esplicita disposizione, che si rinviene per le s.p.a. nell’art. 2394 c.c., è ormai pacifica l’esperibilità delle azioni a tutela dei creditori sociali anche per le s.r.l. e la legittimazione del curatore fallimentare di s.r.l. fallita al relativo esercizio [continua..]