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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Palermo

A cura di Laura Cacopardi, Salvatore Casarrubea, Ruggero Corona, Stefano Di Dato, Ignazio Gucciardo, Maria Vittoria Zammitti

Ai sensi dell’art. 146, legge fall. il curatore di una società di capitali fallita è legittimato ad esperire le azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo, previste tanto a tutela della società che dei terzi creditori.

Tali azioni, benché esercitate dal medesimo organo della procedura, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 24715/2015), non perdono la loro originaria identità giuridica e rimangono tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione. (sc)

(Art. 146, legge fall.; artt. 2392, 2394, 2476 e 1176, 2° comma, c.c.,)

La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società – o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 legge fall. – è tenuta ad allegare l’inadempimento degli amministratori ai loro obblighi e provare tanto il danno, [continua ..]

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