Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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La competenza giurisdizionale in tema di responsabilità per informazioni false relative ad un fondo d'investimento straniero (di Caterina Benini)


Il contributo tratta delle regole da cui dipende la sussistenza della giurisdizione italiana in rapporto a un'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'Administrator irlandese di un fondo d’investimento di tipo hedge situato nelle isole Cayman per avere questi falsificato i dati patrimoniali del fondo e avere così indotto alcuni investitori, destinatari di queste e ulteriori informazioni nell’ambito di una trattativa occorsa in Italia con il Manager della società di gestione del fondo e un intermediario, ad acquistare quote del fondo. Sorgono, al riguardo, una serie di questioni concernenti l’interpretazione dell'art. 7, punto 2, del reg. (UE) n. 1215/2012, che prevede una competenza speciale in materia di illeciti civili: la questione della localizzazione del fatto generatore del danno ove l'illecito consegua a condotte tenute da soggetti diversi in Stati differenti, e la localizzazione della lesione ove il danno derivi dalla decisione di procedere ad un investimento sulla base di informazioni false.

Jurisdiction over liability for false information relating to a foreign investment fund

The article analyses the rules on jurisdiction upon which Italian courts can hear a liability claim brought against the Irish administrator of a hedge fund located in the Cayman Islands who allegedly falsified the value of the fund’s asset, thus inducing some investors, which had received such and further information in the context of a negotiation that took place in Italy with the manager of the fund and an intermediary, to purchase shares of the fund. Concerning the interpretation of Article 7(2) of Regulation (EU) No 1215/2012, which provides for special jurisdiction in matters relating to torts, some issues arise, such as where to localise the event giving rise to the damage in case of torts resulting from conducts carried out by different persons in different places, and where to localise the damage when it arises from the decision to invest money based on false information.

MASSIMA: Ai sensi dell’art. 7, punto 2, del regolamento UE n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sussiste la giurisdizione italiana rispetto alla domanda tesa ad accertare la responsabilità dell’Administrator irlandese di un fondo d’investimento chiuso di tipo hedge costituito nelle isole Cayman per averne certificato falsi valori patrimoniali. Tale condotta falsificatrice ha invero contribuito a provocare l’evento dannoso, consistente nell’assunzione dell’infelice decisione di investimento da parte dei ricorrenti, destinatari di queste e ulteriori false informazioni nell’ambito di una trattativa occorsa in Italia con l’intermediario e il Manager della società di gestione del fondo caymano. PROVVEDIMENTO: FATTI DI CAUSA 1.1. Con atto di citazione debitamente notificato i litisconsorti V. e la fiduciaria dei medesimi F. S.p.A., premesso di essersi resi sottoscrittori sul finire dell’anno 2008 per un ammontare pari a 25.000.000,00 di euro, a mezzo dell’opera di taluni intermediari, delle quote di un hedge fund ubicato alle isole Cayman e di cui era administrator, con funzioni anche di controllo e di certificazione, estrisecantesi segnatamente nella predisposizione dell’AUM Asset Under Management e del NAV Net Asset Value, la B. DAC, società di diritto irlandese, e che a seguito dell’allarme creato dal caso Madoff avevano invano cercato di esercitare il diritto di riscatto reclamando il rimborso delle somme sottoscritte, convenivano in giudizio avanti al Tribunale d Milano, tra gli altri, anche la prefata B. onde sentirne pronunciare la solidale condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della citata operazione. 1.2. Il Tribunale adito, come riporta la sentenza d’appello, con sentenza 2027 del 28.2.2019 dichiarava sulla domanda proposta nei confronti di B. il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese in applicazione del criterio generale di determinazione della giurisdizione indicato dall’art. 4, comma 1, Reg. UE 12 dicembre 2012 n. 1215, con ciò escludendo sia le ragioni per dare applicazione all’art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012 – che consente di adire in caso di responsabilità da fatto illecito anche il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – poiché la nozione di evento dannoso non sarebbe atta a ricomprendere gli effetti pregiudizievoli indiretti di un danno diretto verificatosi nel territorio di un altro paese, quale doveva intendersi la privazione patrimoniale sofferta dai Vedani; sia le ragioni per dare applicazione all’art. 8, n. 1, Reg. 1215/2012 – che consente in caso di pluralità di convenuti il radicamento della lite avanti al giudice del luogo di domicilio di uno [continua..]
SOMMARIO:

1. I fatti di causa e la soluzione offerta dalla Cassazione - 2. Le particolarità del caso di specie - 3. La qualificazione della responsabilità dell’Administrator nel regime di Bruxelles - 4. Il foro speciale in materia di illeciti civili di cui all’art. 7, punto 2, del reg. Bruxelles I-bis alla prova degli illeciti complessi - 5. Gli illeciti connotati da una pluralità di eventi lesivi: illeciti con lesione plurilocalizzata e illeciti con danno diretto e indiretto - 6. Gli illeciti connotati da una pluralità di fatti causali: illeciti con più fatti causali ascrivibili alla stessa persona e illeciti plurisoggettivi - 7. L’illecito plurisoggettivo nel caso di specie - 8. Il foro degli illeciti civili alla prova degli illeciti finanziari - 9. Conclusione - NOTE


1. I fatti di causa e la soluzione offerta dalla Cassazione

La sentenza in commento trae origine da un’azione di responsabilità relativa all’acquisizione di quote di un fondo d’investimento compiuta sulla base di informazioni successivamente rivelatesi false. La questione affrontata nella pronuncia è unicamente quella della sussistenza della giurisdizione italiana in rapporto a tale azione. Questi i fatti salienti. I ricorrenti venivano informati da un intermediario operante in Italia della possibilità di acquistare quote di un fondo d’investimento alternativo di tipo hedge costituito nelle isole Cayman (il Fondo). Il Fondo, formalmente amministrato da una società inglese, era nei fatti gestito dal manager di quest’ultima, persona fisica domiciliata in Italia (il Manager), che i ricorrenti decidevano di incontrare a Milano per avere maggiori informazioni sul Fondo. In occasione di tale incontro, il Manager forniva loro copia dell’Offering Memorandum e del Monthly Commentary, documenti predisposti dalla società di gestione del Fondo, da cui emergevano valori particolarmente elevati del Net Asset Value (NAV) e dell’Asset Under Management (AUM). Tali valori patrimoniali erano stati così certificati da una società avente sede in Irlanda, operante come administrator del Fondo (l’Ad­ministrator), ovvero come soggetto preposto alla certificazione del NAV e del­l’AUM e alla raccolta ed esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di riscatto delle quote. Gli investitori italiani, valutate le informazioni ricevute, decidevano di acquistare, per il tramite della loro fiduciaria, quote del Fondo per un controvalore di 25 milioni di euro. Dopo lo scoppio dello scandalo Madoff, che vedeva coinvolti strumenti finanziari simili a quelli acquistati, gli investitori tentavano inutilmente di riscattare le proprie quote, venendo poco dopo a sapere che la Grand Court delle Isole Cayman aveva disposto la liquidazione del Fondo, il cui reale valore era di gran lunga inferiore a quanto loro comunicato. Gli investitori e la società fiduciaria da loro amministrata agivano pertanto dinnanzi al Tribunale di Milano per ottenere il risarcimento del danno patito in relazione all’investimento effettuato nei confronti (i) del Manager, persona fisica domiciliata in Italia, (ii) dell’intermediario operante in Italia e ivi domiciliato, (iii) della società italiana gestita dall’intermediario e (iv) [continua ..]


2. Le particolarità del caso di specie

Il caso de quo si distingue tanto dalla vicenda che ha occasionato l’unico precedente in cui la Cassazione si è pronunciata sui limiti della giurisdizione italiana in ipotesi di investimento in strumenti finanziari esteri [[2]] quanto dai casi in cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito la portata applicativa del foro speciale in materia di illeciti in ipotesi di danno da investimento finanziario [[3]]. In primo luogo, la vicenda esaminata dalla Corte nella pronuncia in commento riguarda, diversamente dai precedenti citati, l’acquisto di quote di un fondo chiuso di tipo hedge con sede alle Isole Cayman. I fondi hedge sono fondi di investimento alternativi [[4]] che, per il fatto di praticare strategie di investimento particolarmente aggressive, sono adatti ad una clientela sofisticata e professionale [[5]]. Coloro che intendono gestire e commercializzare fondi di investimento alternativi all’interno dell’Unione europea sono soggetti alla direttiva 2011/61 (c.d. direttiva AIFMD) [[6]], la quale ha introdotto regole uniformi relative all’autoriz­zazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di tali fondi, lasciando ai legislatori nazionali il compito di regolare la struttura e il tipo di vigilanza esercitabile sugli stessi [[7]]. La disciplina in parola, attuata in Italia con gli artt. 39 e seguenti del t.u.f. [[8]], non si applica quando l’attività di gestione e/o di commercializzazione del fondo, intesa come attività volta ad “offrire o collocare direttamente o indirettamente, su iniziativa del gestore del fondo o per conto del gestore del fondo d’investimento alternativo, quote o azioni di un fondo d’investimento alternativo” [[9]] non si svolge nell’Unione [[10]]. Di conseguenza, non rientrano nell’ambito della direttiva AIFMD (i) la commercializzazione di quote di un fondo d’investimento alternativo che avvenga fuori dall’Unione e (ii) l’acquisto di quote di un fondo d’investimento alternativo che avvenga in Unione ma su iniziativa di un investitore professionale [[11]], ovvero colui che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume [[12]]. Questa seconda ipotesi è, precipuamente, quanto si è verificato nel [continua ..]


3. La qualificazione della responsabilità dell’Administrator nel regime di Bruxelles

Rispetto alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Manager, dell’in­termediario e dell’Administrator, dubbi sono stati avanzati – e avallati dal giudice di prime cure – sulla competenza giurisdizionale del giudice italiano a pronunciarsi sulla responsabilità dell’Administrator. Essendo pacifica l’operatività nella specie del reg. Bruxelles I-bis, l’attenzione si è soffermata sulle competenze speciali di cui all’art. 7, in forza delle quali una persona domiciliata in uno Stato membro dell’Unione (come l’Administrator, nella specie) può essere convenuto in uno Stato membro diverso da quello in cui è domiciliato se vi sia un legame obiettivo tra il paese del giudice adito e la fattispecie litigiosa. In particolare, in materia contrattuale è competente come foro speciale l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio (art. 7, punto 1), mentre in caso di illeciti civili l’attore può rivolgersi all’au­torità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 7, punto 2). Merita in questa sede ricordare che buona parte delle nozioni impiegate dal reg. Bruxelles I-bis sono autonome, nel senso che il loro significato non dipende dalle corrispondenti nozioni di diritto interno. Così, dunque, quando si tratti di identificare il discrimen tra la materia contrattuale e quella extracontrattuale ai fini delle disposizioni ora ricordate, l’interprete deve guardare al significato che tali nozioni rivestono nell’ambito del reg. Bruxelles I-bis, anche alla luce delle decisioni dalla Corte di Giustizia. Riassumendo una giurisprudenza complessa, può dirsi che, in linea di massima, una vertenza è di tipo contrattuale solo laddove l’attore faccia valere un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra [[17]]. Se la vertenza non è contrattuale, la stessa di norma ricade nell’ambito del foro speciale degli illeciti civili [[18]]. Applicando tali criteri al caso di specie, l’asserita responsabilità dell’Admini­strator risulta essere di tipo aquiliano. Invero gli attori lamentano la violazione da parte dell’Administrator dell’obbligo di fornire una rappresentazione veritiera della consistenza [continua ..]


4. Il foro speciale in materia di illeciti civili di cui all’art. 7, punto 2, del reg. Bruxelles I-bis alla prova degli illeciti complessi

L’art. 7, punto 2, del reg. Bruxelles I-bis prevede che “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro […] in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. A fronte di un riferimento volutamente ambiguo al luogo dell’evento dannoso [[19]], la Corte di Giustizia segue da tempo l’orientamento secondo cui la giurisdizione spetta, ai sensi della norma ora ricordata, tanto al giudice del luogo in cui è insorta la lesione del bene giuridico quanto al giudice del luogo in cui si è verificato il fatto che ha determinato la lesione (c.d. teoria dell’ubiquità del fatto illecito) [[20]]. Di fatto l’attore può agire, ai sensi dell’art. 7, punto 2, sia dove la lesione si è materializzata sia dove si è svolta la condotta che ne rappresenta la causa. Tale opzione di competenza, ove attivata dall’attore, permette di radicare il giudizio in capo ad un’autorità giurisdizionale prossima alla vertenza. Questo non solo perché il giudice del luogo della condotta e/o della lesione sarà verosimilmente più vicino agli elementi di prova da acquisire al processo, ma anche perché tali autorità si trovano meglio piazzate per valutare la sussistenza dei diversi elementi costitutivi della responsabilità civile, ovverossia condotta, danno e nesso causale, potendo tenere in considerazione, nella valutazione di ciascuno di essi, usi e norme vigenti nel paese nel quale l’evento dannoso si è verificato [[21]]. L’art. 7, punto 2, del reg. Bruxelles I-bis è stato formulato avendo a riferimento una fattispecie semplice di illecito civile transfrontaliero, dove ad una condotta (commissiva od omissiva) tenuta nello Stato X consegue la lesione del bene giuridico nello Stato Y. Non a caso, la disposizione fa riferimento al luogo, e non ai luoghi, nel quale l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. La realtà è spesso ben più complessa di così. Non è infrequente che una medesima condotta sia in grado di violare lo stesso bene giuridico in più paesi o che una pluralità di condotte, poste in essere dalla stessa persona o da più persone, ledano lo [continua ..]


5. Gli illeciti connotati da una pluralità di eventi lesivi: illeciti con lesione plurilocalizzata e illeciti con danno diretto e indiretto

Per illeciti connotati da una pluralità di eventi lesivi ci si riferisce agli illeciti nei quali, a fronte di un unico fatto o comportamento, consegua una pluralità di eventi lesivi. All’interno di questa categoria occorre distinguere: (i) gli illeciti con lesione plurilocalizzata e (ii) gli illeciti connotati da danno diretto e indiretto. Gli illeciti con lesione plurilocalizzata sono quelli nei quali, a seguito di un unico fatto causale, lo stesso bene giuridico venga a subire una lesione localizzabile in più paesi. Ciò accade, di norma, quando ad essere lesi siano diritti o interessi che abbiano ad oggetto un bene giuridico immateriale. I diritti della personalità, quali il diritto al nome, il diritto all’onore e il diritto alla riservatezza, sono un perfetto esempio. Quando Tizio viene leso nella sua reputazione in conseguenza di circolazione in diversi paesi di notizia diffamatoria, non è facile identificare dove sia avvenuta la lesione. Non essendo il bene giuridico “reputazione” dotato di una consistenza materiale che lo localizzi in modo univoco in un posto o nell’altro, Tizio potrebbe legittimamente ritenere di essere stato leso nella reputazione di cui gode in ciascuno dei paesi coinvolti dalla notizia diffamatoria. Tale plurilocalizzazione della medesima lesione [[22]] gli consentirebbe, ai sensi del foro speciale degli illeciti, di promuovere azione di responsabilità in ciascuno dei paesi dove è circolata la notizia, perché ivi si proietta geograficamente, almeno in parte, la lesione. Ed invero, in Shevill, la Corte di Giustizia si è pronunciata proprio in questo senso [[23]]. In presenza di un comportamento umano o fatto giuridico in senso stretto in grado di ledere il bene giuridico protetto in più stati, quale, per l’appunto, la diffamazione per mezzo di giornale diffuso in più paesi, l’attore ha la facoltà di presentare domanda di responsabilità in ciascuno degli stati in cui ritiene di avere subito un’offesa alla sua reputazione. Se tale opzione viene esercitata, e l’attore adisce il giudice del luogo dove è avvenuta una parte della lesione, quest’ultimo sarà competente a conoscere della sola lesione verificatasi nel paese su cui ha giurisdizione (c.d. teoria del mosaico). Questa limitazione di competenza ben si spiega alla luce delle esigenze di [continua ..]


6. Gli illeciti connotati da una pluralità di fatti causali: illeciti con più fatti causali ascrivibili alla stessa persona e illeciti plurisoggettivi

Anche il fatto causale, elemento costitutivo della responsabilità civile accanto al­l’evento lesivo e al nesso di causalità, può essere composito. Non di rado accade che la lesione di un bene giuridico sia provocata da più fatti o comportamenti posti in essere da una o più persone nello stesso paese o in più paesi diversi. Questa circostanza mette alla prova il foro speciale degli illeciti: la localizzazione del fatto generatore del danno non è operazione semplice in presenza di illeciti connotati da una pluralità di fatti causali. Occorre, a questo punto, distinguere tra (i) illeciti in cui i fatti causali siano posti in essere dalla medesima persona e (ii) illeciti in cui i diversi fattori causali siano realizzati da più persone. Quanto alla prima tipologia, ovvero gli illeciti dove la stessa lesione è provocata da più fatti o condotte poste in essere dalla medesima persona, è utile fare riferimento ai fatti del già menzionato caso Shevill. Un quotidiano, edito e pubblicato in Francia, riportava una notizia diffamatoria sul conto di tale Fiona Shevill, una cittadina inglese che per un certo tempo aveva lavorato a Parigi. La pubblicazione veniva diffusa in diversi paesi europei, tra cui l’Inghilterra e il Galles. La Shevill aveva allora convenuto in giudizio dinnanzi ai giudici inglesi la casa editrice francese per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione alla sua reputazione. Sebbene il punto controverso fosse l’identificazione del luogo di verificazione della lesione alla reputazione, la Corte di Giustizia si è pronunciata incidentalmente sul luogo del fatto causale, affermando che “nell’ipotesi di diffamazione a mezzo di un articolo di stampa diffuso sul territorio di più Stati contraenti, il luogo del­l’evento generatore ai sensi di questa giurisprudenza può essere solo il luogo ove è stabilito l’editore della pubblicazione controversa, in quanto costituisce il luogo di origine del fatto dannoso a partire dal quale la diffamazione è stata formulata e messa in circolazione” [[27]]. A ben vedere, dunque, sebbene la lesione della reputazione fosse stata provocata tanto dalla pubblicazione del giornale quanto dalla sua distribuzione [[28]], la Corte di Giustizia ha posto enfasi sulla prima di tali condotte, ovvero quella a partire dalla quale [continua ..]


7. L’illecito plurisoggettivo nel caso di specie

Nel caso di specie, gli attori imputano all’Administrator di aver omesso di effettuare i controlli che avrebbe dovuto eseguire e, per l’effetto, aver certificato valori falsi del NAV e dell’AUM. Si tratta pertanto di una condotta in parte omissiva (assenza di controlli) e in parte commissiva (falsa certificazione dei valori patrimoniali), tenutasi in Irlanda. Tale condotta dell’Administrator viene invocata in concorso con le condotte dell’intermediario e del Manager, i quali hanno trasmesso, durante le trattative svolte in Italia, informazioni relative al Fondo, inclusi i valori patrimoniali così come certificati dall’Administrator, poi rilevatesi false. Sulla base della ricostruzione attorea, tanto la comunicazione delle informazioni false da parte dell’intermediario e del Manager quanto la falsificazione dei dati patrimoniali da parte dell’Administrator hanno contribuito a causare l’evento di danno, avendo persuaso gli investitori ad acquistare le quote del Fondo. Non sembra che una delle due cause si ponga in relazione di esclusività con l’evento di danno così da escludere il nesso eziologico dell’altra causa. Invero, così come senza la comunicazione delle informazioni, poi rivelatesi false, gli investitori non sarebbero venuti a conoscenza del Fondo, allo stesso modo se i dati patrimoniali non fossero stati falsificati, gli investitori non avrebbero immaginato di ottenere vantaggi dall’acquisto delle quote del Fondo, e non avrebbero di conseguenza investito nel Fondo. Orbene, assodato che tali condotte risultano essere le cause dell’infelice decisione di investimento dei ricorrenti, resta ora da identificare la condotta “principale” al fine della localizzazione del fatto generatore del danno. Date le caratteristiche sopra descritte, la condotta principale appare essere la comunicazione delle informazioni false agli investitori. È stato per effetto di questa condotta che gli investitori sono venuti conoscenza sia del Fondo sia dei valori di NAV ed AUM come certificati dall’Administrator. Invero, sebbene la predisposizione di valori patrimoniali falsi abbia convinto gli investitori ad acquistare le quote del Fondo, l’efficienza causale della condotta dell’Administrator non può che essere inferiore a quella della comunicazione delle informazioni da parte dell’inter­mediario e del Manager, [continua ..]


8. Il foro degli illeciti civili alla prova degli illeciti finanziari

Come ricordato, in alternativa al luogo in cui è stato realizzato il fatto generatore del danno, l’attore può citare il convenuto nel luogo dove si è materializzata la lesione. L’identificazione di siffatto luogo è particolarmente difficile quando vengano lamentati danni puramente patrimoniali, essendo quest’ultimi privi di una dimensione tangibile che ne agevoli la localizzazione [[46]]. La localizzazione del danno finanziario è stato oggetto di vivace dibattito a seguito di recenti pronunce della Corte di Giustizia [[47]]. In particolare, se nel 2015 la Corte di Giustizia ha localizzato il danno finanziario conseguente a perdita di investimento nel luogo ove è situato il conto corrente presso cui il ricorrente subisce la perdita patrimoniale [[48]], nel 2018 la Corte ha chiarito che il giudice del luogo ove si trova il conto corrente dell’investitore è competente ai sensi del foro speciale in materia di illeciti civili solo ove “altre circostanze specifiche” – quale la notifica del prospetto informativo alle autorità competenti dello Stato membro in cui è domiciliato ed ha il conto corrente l’investitore – concorrano ad attribuire competenza a tali giudici [[49]]. Infine, nel 2021 la Corte ha affermato che il danno puramente economico risultante da decisioni d’investimento adottate sulla base di informazioni facilmente accessibili a livello mondiale, ma inesatte, incomplete o fuorvianti provenienti da una società quotata in borsa è da localizzarsi nel luogo in cui tale società era sottoposta ad obblighi legali di pubblicità, ovvero nel paese in cui la società risultava quotata [[50]]. Nonostante che la Corte abbia dato vita a soluzioni sempre più specifiche, identificando circostanze, quali la notifica del prospetto informativo alle autorità di controllo o il luogo dove la società emittente è quotata, che permettono di applicare l’art. 7, punto 2, del reg. Bruxelles I-bis in modo abbastanza agevole, così evitando le difficoltà della localizzazione del danno puramente patrimoniale, il caso in esame non risulta sussumibile sotto le recenti pronunce. Come evidenziato sopra [[51]], non vi è stata alcuna previa notifica alle autorità di vigilanza di prospetto informativo né era la società di [continua ..]


9. Conclusione

L’esito a cui perviene la Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe appare persuasivo. Considerato che la vicenda ruota attorno a una asserita responsabilità per la predisposizione e comunicazione di informazioni false, attribuire la cognizione della causa al giudice del luogo in cui le informazioni sono state comunicate, luogo che peraltro coincide con quello dove è stata assunta la decisione di investimento, risponde alle esigenze di prossimità e di buona amministrazione della giustizia sottese alle competenze speciali di cui all’art. 7 del reg. Bruxelles I-bis. A parere di chi scrive, è corretto che in casi di responsabilità per investimento occasionato da informazioni truffaldine venga dato rilievo alla comunicazione di informazioni false e fuorvianti e alla conseguente assunzione della decisione di investimento. Questa circostanza consente infatti di localizzare il fatto illecito nel luogo dove l’informazione falsa è stata data e ricevuta, e l’evento di danno nel luogo dove, sulla base di tali informazioni false, è stata assunta, ed era prevedibile che fosse assunta, la decisione di investimento [[55]]. Il fatto che il luogo dove è stata fornita l’informazione coincida, nella maggioranza dei casi, con il luogo dove viene assunta la decisione d’investimento segnala la prossimità di tale luogo a questa tipologia di illeciti, con conseguente soddisfazione di esigenze di giustizia del caso concreto, nella misura in cui viene attribuita giurisdizione ad un giudice geograficamente prossimo alla vicenda in esame, facilmente prevedibile dal convenuto, e situato nell’ordinamento la cui legge sostanziale sarà verosimilmente applicata al merito della controversia ai sensi dell’art. 4 del reg. Roma II, il quale dispone che “la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica” [[56]].


NOTE