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I contorni (ancora incerti) della disciplina del sindaco unico di s.r.l.
Gianfranco Alfano
Nel decreto che si annota, il giudice capitolino ritiene in astratto ammissibile che, nelle s.r.l. cc.dd. “sopra soglia” – che superano cioè almeno uno dei limiti dimensionali sanciti nel secondo comma dell’art. 2477 c.c. –, sia nominato quale sindaco unico un soggetto sprovvisto del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti, qualora a questi non sia affidata altresì la funzione di controllo contabile. Tale conclusione non sembra tuttavia convincente. Anzitutto, essa non trova conforto nel dato positivo, che, attraverso il rinvio alle disposizioni dettate in materia di società azionarie, richiede che tra i sindaci vi sia in ogni caso almeno un revisore legale dei conti. Vieppiù, l’orientamento accolto nella pronuncia in commento si fonda sul convincimento – che non sembra condivisibile – secondo cui i compiti di controllo interno affidati al sindaco unico non incaricato della revisione dei conti non giustificherebbero il possesso, in capo allo stesso sindaco, del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti.
In this decision, the Court admitted – in a limited liability company exceeding one of the limits stated forth by the second paragraph of the article 2477 of the Italian Civil Code – the appointment of a sole auditor who was not enrolled in the Register of Auditors. Such thesis does not find a solid base in the law which, through the reference to the legislative framework concerning stock companies, requires that at least one of the members of the Board of auditors is enrolled in the Register of Auditors. Moreover, the conclusion endorsed by the Court is based on the conviction – that cannot be held – that internal control tasks given to the sole auditor not given accounting control functions do not justify the possession of the professional requisite of enrolment in the Register of Auditors.
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Sommario:
1. Premessa - 2. La disciplina dei controlli nelle s.r.l.: incertezze e punti fermi di un cantiere normativo sempre aperto - 3. Sulla “flessibilità volontaria” nella scelta tra l’organo di controllo e il revisore - 4. La disciplina del sindaco unico e il (mancato) bilanciamento tra le esigenze di contenimento dei costi e i rischi dell’allentamento dei controlli - 5. (Segue): i requisiti di professionalità del sindaco unico - NOTE
1. Premessa
Il tribunale capitolino prende posizione sullo spinoso tema dell’ammissibilità della nomina, nelle s.r.l. cc.dd. “sopra soglia” – ossia quelle che superano almeno uno dei limiti dimensionali sanciti nel secondo comma dell’art. 2477 c.c. –, di un sindaco unico che non risulti essere iscritto nell’albo dei revisori legali dei conti. Nei fatti, una società a responsabilità limitata agiva in giudizio per richiedere l’iscrizione della delibera di nomina del sindaco, dopo che l’ufficio del registro delle imprese aveva rifiutato di provvedervi in ragione del rilevato difetto, in capo al soggetto designato, dei requisiti professionali necessari per l’assunzione della carica [[1]]. Il giudice interpellato ha anzitutto ritenuto ammissibile che, anche nelle ipotesi di nomina “obbligatoria” dell’organo di controllo o del revisore, la società opti per la designazione del sindaco unico, cui affidare esclusivamente il controllo di legalità sulla gestione e, dunque, non anche funzioni di revisione contabile. Inoltre, è stata considerata in astratto legittima la nomina di un soggetto iscritto non nel registro dei revisori legali dei conti tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze, bensì nel distinto albo dei consulenti del lavoro. In verità, il giudice adito ha rigettato la richiesta formulata dalla società attrice di [continua ..]
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2. La disciplina dei controlli nelle s.r.l.: incertezze e punti fermi di un cantiere normativo sempre aperto
Quello dei controlli è tema tra i più dibattuti in materia di società a responsabilità limitata, e tuttavia sempre attuale, data la frammentarietà (e la frenesia) degli interventi normativi con cui il legislatore ha rimodellato, nel tempo, il testo dell’art. 2477 c.c. [[2]] Come si sa, infatti, nell’ultimo decennio la disciplina in parola è stata oggetto di molteplici riformulazioni, le quali, lungi dal dissipare i dubbi evidenziati in dottrina e giurisprudenza, hanno reso la questione inutilmente complicata e protratta nel tempo [[3]] e – quel che è peggio – hanno fomentato negli interpreti la percezione di una situazione di «costante instabilità e incertezza» [[4]]. Sembra utile, pertanto, sintetizzare preliminarmente le principali fasi in cui si è articolato il processo di incessante mutazione della disciplina dei controlli nelle s.r.l. Anzitutto, giova ricordare che la normativa in discorso aveva solo apparentemente attraversato indenne gli “stravolgimenti” della riforma societaria del 2003 [[5]]. Rispetto al disposto di cui al previgente art. 2488 c.c., le innovazioni apportate alla disciplina dei controlli nella s.r.l. hanno fatto sì che quest’ultima avviasse – in linea con l’impianto complessivo della riforma [[6]] – un percorso di progressivo “affrancamento” dalle norme sancite in materia [continua ..]
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3. Sulla “flessibilità volontaria” nella scelta tra l’organo di controllo e il revisore
Della disciplina dei controlli nelle s.r.l., motivo di ambiguità è certamente la “flessibilità volontaria” concessa in punto di nomina (anche obbligatoria [[36]]) dell’organo di controllo “sindacale” ovvero del revisore. L’ampio margine di discrezionalità accordato all’autonomia dei soci costituisce peraltro uno dei tratti caratterizzanti della disciplina de quo, dal momento che i recenti interventi del legislatore, pur avendo fortemente inciso sull’impianto normativo complessivo dedicato alle s.r.l., non ne hanno mai intaccato l’elasticità in materia di controlli [[37]], ma l’hanno semmai confermata, anche al di fuori dei confini del codice civile. A titolo esemplificativo, vale citare la disciplina dedicata alle s.r.l. «a controllo pubblico» [[38]], nella quale è stata riaffermata la libertà dei soci nella scelta tra l’organo di controllo e il revisore [[39]]. Orbene, il tenore letterale dell’art. 2477 c.c., prospettando per la società un’alternativa secca tra le due tipologie di “controllori” [[40]], sembra ammettere una pluralità di scenari, che spaziano dalla previsione del solo sindaco (o del corrispondente organo collegiale), alla nomina del solo revisore (o della società di revisione), per concludere con la possibilità di individuare di due distinti soggetti, [continua ..]
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4. La disciplina del sindaco unico e il (mancato) bilanciamento tra le esigenze di contenimento dei costi e i rischi dell’allentamento dei controlli
Come si è visto, a differenza di quanto accaduto nel diverso contesto delle società azionarie, le recenti riscritture dell’articolo 2477 c.c. non hanno inciso sulla conformazione dell’organo di controllo delle s.r.l., che può dunque essere sia monocratico, sia – in presenza di un’apposita previsione contenuta nell’atto costitutivo – collegiale. Sul punto, non può sottacersi il fatto che una significativa parte della dottrina si sia espressa nel senso di ritenere inadeguato la riduzione del numero dei componenti dell’organo di controllo delle s.r.l. rispetto a quello previsto per il collegio sindacale di s.p.a., in quanto fattore potenzialmente idoneo a incidere, ovviamente in senso negativo, sul rendimento dell’attività dell’organo stesso [[72]], anche nelle ipotesi in cui il sindaco venisse affiancato da un revisore esterno incaricato di verificare la regolarità della contabilità sociale. Qualcuno ha persino avanzato perplessità circa la compatibilità della norma con il dettato costituzionale [[73]], nel punto in cui essa determina un’ingiustificata disparità di trattamento – suscettibile, per altro, di dar luogo a forme di «arbitraggio normativo» [[74]] – tra società di capitali di analoghe dimensioni, differenti solo nel “tipo”. A tal proposito, preme ribadire che il controllo [continua ..]
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5. (Segue): i requisiti di professionalità del sindaco unico
A distanza di quasi un decennio della prima apparizione della figura del sindaco unico nell’ordinamento italiano, è senz’altro singolare che la disciplina a quest’ultimo applicabile appaia ancora piuttosto nebulosa: sol si pensi alla questione, lungamente dibattuta, della nomina di uno o più supplenti, che taluni ritengono dovuta [[86]], altri (più condivisibilmente) soltanto ammissibile – oltreché opportuna, al fine garantire la continuità della vigilanza in caso di cessazione dalla carica del sindaco [[87]] – previa apposizione di una clausola statutaria ad hoc [[88]], e che qualche autore considera persino contraria all’impianto normativo dettato per le s.r.l. [[89]], che fa riferimento al solo «membro effettivo» dell’organo di controllo [[90]]. Il decreto reso dal giudice capitolino rivolge l’attenzione verso un diverso aspetto della disciplina in parola, che concerne i requisiti di professionalità che il sindaco unico deve possedere ai fini dell’assunzione e del mantenimento della relativa carica. Come è noto, infatti, la legge non stabilisce specifici presupposti di nomina per coloro che esercitano il controllo di legalità all’interno delle s.r.l., limitandosi a un generico (e non particolarmente chiaro) rinvio alle regole dettate per le società azionarie [[91]]. In specie, ci si deve domandare: i) [continua ..]
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NOTE