Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Matteo Arrigoni, Andrea Cardani, Miriam Ghilardi, Edoardo Grossule, Luca Lentini)


Il mancato pagamento dei debiti fiscali e previdenziali costituisce una causa targata di responsabilità per mala gestio dell’amministratore, il quale è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla società se non prova, secondo i princìpi, che l’inosservanza del dovere imposto dalla legge è dovuta a causa a lui non imputabile. Il danno in questione è parametrato alla lievitazione del debito fiscale conseguente all’applicazione delle sanzioni di legge e, in particolare, all’applica­zione degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione. (ll) (Artt. 1218, 2476 c.c.) TRIBUNALE DI MILANO, Sezione XV civile specializzata in materia di impresa B, 8 luglio 2022 – Mambriani, Presidente – Marconi, estensore R.G. n. 6510/2021 *** La norma di cui all’art. 2388 c.c. costituisce espressione del principio di generale sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo, secondo l’applicazione delle regole contenute nell’art. 2377 c.c., a propria volta espressivo del medesimo principio di sindacabilità delle decisioni di tutti gli organi sociali. Di conseguenza, nonostante la collocazione topografica nel tipo azionario, anche le decisioni del consiglio di amministrazione di una s.r.l. sono impugnabili dagli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dai soci i cui diritti siano stati direttamente incisi dalla delibera. L’applicabilità al tipo s.r.l. dell’art. 2388 c.c. impone, in ogni caso, di interpretare la detta norma negli stessi limiti cui la stessa è soggetta nel tipo azionario e, quindi, secondo una logica intesa a privilegiare la stabilità delle decisioni del­l’organo gestorio rispetto a quelle assembleari, senza alcuna distinzione – per gravità della specifica causa di invalidità o per termini decadenziali – fra nullità e annullabilità, esclusa solamente l’ipotesi estrema della deliberazione inesistente. In tema di impugnazione di delibere consiliari, l’art. 2388 c.c. pone la qualità di amministratore come condizione dell’azione, che deve sussistere fino al momento della decisione e la cui carenza è rilevabile d’ufficio. In tema di responsabilità degli amministratori, il principio della «business judgement rule» trova un proprio limite nella valutazione di ragionevolezza della scelta gestoria, da compiersi ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive che normalmente sarebbero richieste per una scelta di quel genere e della diligenza adoperata nella valutazione dei margini di rischio connessi all’operazione. [Nel caso di specie (relativo alla decisione consiliare in ordine alla conclusione di un accordo transattivo) il Tribunale [continua..]