Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma (di A cura di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò)


In assenza di specificazioni normative, condizione necessaria per l’annulla­mento del contratto stipulato dall’amministratore in conflitto d’interessi, per conto proprio o di terzi, è, su un piano oggettivo, la sussistenza in capo all’ammi­nistratore di un interesse nell’affare di qualunque natura, patrimoniale o meno. Non è viceversa richiesta un’assoluta incompatibilità tra la realizzazione dell’in­teresse sociale – anche solo potenzialmente leso dal negozio – e quello personale dell’amministratore. Su un piano soggettivo, condizione necessaria e sufficiente è che la situazione di conflitto di interessi appaia riconoscibile al terzo contraente. L’amministratore deve avere avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell’atto. Se si fosse limitato a recepire all’interno del contenuto negoziale la volontà dei soci cristallizzatasi in una decisione della società, verrebbe meno la ratio della norma, in coerenza con la norma di ordine generale che esclude l’annullabilità del contratto con se stesso in caso di predeterminazione del contenuto del contratto da parte dello stesso rappresentato. L’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato ed il suo amministratore non può evincersi genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve accertarsi in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società – che sostiene di aver stipulato il contratto contro la propria volontà – ed il suo amministratore e della sua riconoscibilità da parte dell’altro contraente. Il sacrificio degli interessi della società deve intendersi in termini di mera potenzialità dannosa del contratto che si assume annullabile (per vizio del consenso della persona giuridica), secondo un giudizio probabilistico e statistico: è sufficiente un ragionevole pericolo di pregiudizio. (at) (Artt. 1394, 1395, 2392, 2475-ter, 2476 c.c.) TRIBUNALE DI ROMA, 10 maggio 2022 – Di Salvo, Presidente – Manzi, Giudice – Goggi, Relatore R.G. 35174/2017 *** L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, sicché mentre sull’attore (società o curatore fallimentare) grava esclusivamente l’onere di allegare l’altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, ferma la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e le suddette violazioni, incombe, per converso, sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti [continua..]