Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Assetti adeguati e cooperative a responsabilità limitata (di Tommaso Marri)


L'articolo intende fornire alcune indicazioni riguardo al regime di competenze e responsabilità nella predisposizione e nel monitoraggio degli assetti di una cooperativa a responsabilità limitata. La disciplina delle cooperative non reca alcuna indicazione – a differenza del diritto delle società per azioni – riguardo ad assetti organizzativi amministrativi e contabili né alcun riferimento al criterio di adeguatezza. Inoltre, il tema di indagine diventa più complesso con il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza non tanto perché il legislatore specifica una tra le funzioni svolte dagli assetti dell’impresa (e cioè quella di segnalare una perdita della continuità aziendale o sintomi di crisi), quanto perché le nuove norme segnano un irrigidimento della corporate governance nelle cooperative a r.l. In particolare, il legislatore determina una diversa allocazione delle competenze sugli assetti in capo agli organi sociali, le quali sono accentrate esclusivamente sull'organo gestorio e sul­l’organo di controllo, riducendo il ruolo dei soci anche nelle cooperative che adottano il modello di s.r.l.

Appropriate structures and limited liability cooperatives

The paper aims to provide some guidelines on duties about the predisposition, care, and monitoring of limited liability cooperative structures. Unlike the law of a public limited company, the cooperative's rules do not establish anything about the organisational, administrative, and accounting cooperative structures nor concern adequacy standards. Then, this topic becomes increasingly important with the Corporate Crisis and Insolvency Code not because the legislator specifies one of the functions' assets (to report signals of a loss of business continuity or symptoms of crisis), but because, the new rules indicate a hardening of corporate governance in limited liability cooperative companies. In particular, the legislator establishes a different allocation of assets' competencies on corporate bodies, which are concentrated on management and supervisory board, putting the owners out of any decisions also in limited liability cooperatives.

SOMMARIO:

1. Il tema di indagine - 2. La competenza alla predisposizione degli assetti adeguati - 3. Gli assetti anticrisi - 4. Note conclusive e spunti in tema di responsabilità da assetti inadeguati - NOTE


1. Il tema di indagine

È noto che il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d’ora innanzi c.c.i.i.) [[1]] ha elevato a prescrizione di carattere generale la necessaria dotazione – da parte dell’impresa organizzata su basi ultraindividuali – di assetti anticrisi, per tali sinteticamente intendendosi tutti quei protocolli interni funzionali a far emergere in modo tempestivo situazioni di squilibrio finanziario e di perdita della continuità aziendale, nonché alla predisposizione di adeguati strumenti reattivi. Nondimeno una simile prescrizione di carattere generale sembra trascurare le specificità della singola impresa collettiva e appare dunque inidonea a proiettarsi negli stessi termini su tutte le realtà societarie. Le riflessioni che seguono sono specificamente dedicate alle società cooperative e all’impatto su queste della novella recata dal codice della crisi d’impresa e del­l’insolvenza. L’organizzazione interna delle società cooperative segue la disciplina prevista per le società di capitali poiché viene costituita secondo il modello organizzativo tipico della s.p.a. o nella forma della s.r.l., scelta che è rimessa alla discrezionalità dei soci o che è imposta dalla legge al ricorrere di determinati presupposti [[2]]. Peraltro, dal punto di vista strettamente funzionale, le cooperative hanno – come noto – un proprio specifico scopo, che impone la rivisitazione di tutta una serie di istituti che contraddistinguono l’impresa lucrativa e che potrebbero risultare non compatibili con i principi di un’organizzazione mutualistica e tendenzialmente non plutocratica [[3]]. Nell’attuale disciplina delle società di capitali la norma di riferimento in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili [[4]], applicata all’interno del modello di amministrazione e controllo tradizionale [[5]], è l’art. 2381 c.c. che vincola gli assetti a un canone di adeguatezza e li inscrive in una cornice procedimentale tipica che fa perno sugli organi delegati: una tale articolazione della funzione amministrativa, introdotta dalla Riforma delle società di capitali del d.lgs. n. 6/2003, prevede una rigida definizione di competenze in seno all’organo gestorio e una serie di flussi informativi periodici, anch’essi rigorosamente [continua ..]


2. La competenza alla predisposizione degli assetti adeguati

a) Il modello s.p.a. – Il regime di competenze delineato nei due diversi modelli organizzativi di società cooperative riprende parzialmente la disciplina generale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata: vi è un’ingerenza dei soci nella gestione che è pressoché nulla nel modello di società per azioni, trovando applicazione la sola ipotesi di autorizzazione statutaria al compimento di specifici atti di gestione di cui all’art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.[[15]] (fatta salva l’ulteriore possibilità di accedere al libro del c.d.a. per una minoranza qualificata di soci della cooperativa ex 2545-bis, comma 1, c.c.)[[16]], laddove invece la coeva posizione dei soci di s.r.l. ben può inquadrarsi nella formula (forse approssimativa ma efficace sul piano descrittivo) del “socio co-gestore”, stante la possibilità che o lo statuto o l’iniziativa una tantum di soci (qualificati) o degli amministratori provochino un intervento dell’assemblea nella gestione dell’impresa (art. 2479, comma 1, c.c.) [[17]]. Nelle cooperative azionarie, il consiglio di amministrazione ha una competenza esclusiva in materia gestoria, alla quale si aggiungono il potere di ammissione di nuovi soci e la competenza a deliberare operazioni di riorganizzazione in forza di una delega statutaria o assembleare (al ricorrere degli stessi presupposti delineati dalla corrispondete disciplina lucrativa, nei limiti della compatibilità). In linea di massima, anche qui, l’esclusività della gestione è un principio inderogabile: non è ammissibile una competenza assembleare per la predisposizione di assetti adeguati, neppure – si intende – in riferimento a ipotetici assetti organizzativi funzionali al miglior perseguimento dello scopo mutualistico. Milita in tal senso il disposto dell’art. 2544, comma 1, c.c., che attribuisce ai gestori la competenza su tutte le materie che hanno riflessi sui rapporti mutualistici, tra cui rientra senza dubbio la predisposizione di assetti adeguati alla realizzazione dello scopo mutualistico: ad esempio, i protocolli interni idonei a verificare che sussistano i requisiti mutualistici indicati dall’atto costitutivo in capo ai terzi che fanno istanza per l’am­missione o che si offrono di acquistare la partecipazione del socio uscente (cfr. art. 2532, [continua ..]


3. Gli assetti anticrisi

La predisposizione di assetti sempre più procedimentalizzata di riflesso riduce il rischio di scelte gestionali inadeguate e, quindi, il rischio d’impresa, tanto che la tesi di una competenza generale dell’organo gestorio nelle cooperative a r.l. trova conferma anche all’interno del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il legislatore ha declinato il tema di assetti adeguati in quella zona grigia che precede la crisi di impresa, dove il debitore deve comportarsi secondo correttezza e buona fede, privilegiando soluzioni volte a consentire il superamento della crisi e a realizzare il miglior interesse dei creditori [[54]]. In uno stato di precrisi, inizia a mutare l’interesse sociale conformandosi alla diversa situazione ovvero iniziano a cambiare le gerarchie degli interessi tutelati [[55]]. A prescindere dal tipo societario prescelto e dal modello di amministrazione e controllo applicato [[56]], di pari passo anche gli assetti, purché adeguati, da un lato, contribuiscono a rilevare tempestivamente un tale mutamento dello stato di salute dell’impresa, dall’altro, aiutano alla predisposizione di misure reattive fornendo dei segnali informativi agli organi sociali per l’even­tuale ristrutturazione precoce che possa prevenire l’insolvenza [[57]]. Infatti, il c.c.i.i., da un lato, predispone modificando l’impianto normativo del Codice civile i) un obbligo per l’imprenditore di dotarsi di assetti anticrisi – declinando un tale dovere da quello generale di predisposizione di assetti adeguati – e segnatamente idonei a rilevare: gli indizi di crisi e la perdita di continuità aziendale, nonché l’obbligo di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti predisposti per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale, in particolare a seguito della modifica dell’art. 2086 c.c. (v. art. 375) [[58]] e degli articoli in tema di gestione nelle società lucrative. Dall’altro lato, il legislatore disciplina ii) una fase stragiudiziale “di allerta interna” in cui, a seguito dell’attiva­zione di indicatori di crisi e della rilevazione da parte degli assetti adeguati (art. 3 c.c.i.i.), sorgono quei doveri di segnalazione propri dell’organo di controllo e prodromici all’apertura della composizione negoziata [continua ..]


4. Note conclusive e spunti in tema di responsabilità da assetti inadeguati

La mutata struttura della cooperativa a r.l., in virtù delle modifiche apportate alle norme societarie dal c.c.i.i., è compatibile con una maggiore procedimentalizzazione degli assetti. Dalla lettura delle norme del c.c.i.i., risulta un irrigidimento della corporate governance delle competenze sociali sugli assetti in funzione anticrisi, rispetto alla procedimentalizzazione nella costruzione degli assetti cristallizzata nel­l’art. 2381 c.c. e finalizzata (quello parrebbe il suo compito) ad individuare competenze e responsabilità ascrivibili agli organi sociali [[82]]. Le norme del c.c.i.i. sugli assetti devono, però, essere coordinate con la disciplina dell’art. 2381 c.c., poiché gli assetti relativi all’impresa, idonei a rendere più efficiente il proprio business e le performance aziendali, comprendono anche quelli che svolgono funzioni specificatamente individuate dalle norme del c.c.i.i. e idonee a prevenire o attenuare la crisi di impresa. Appare, infatti, poco plausibile, stante la non agevole distinzione degli assetti in funzione anticrisi dagli assetti che hanno funzioni diverse, prevedere rigide competenze per i primi, mentre una governance flessibile (ovvero con la partecipazione seppur minima dei soci) per gli altri. Infatti, sotto un profilo di sistema, è maggiormente condivisibile, ritenere che quell’irrigidimento della corporate governance di una cooperativa a r.l. sussista a prescindere dallo stato di salute in cui versa la cooperativa. L’unica differenza che si rileva, seppur lieve, attiene non agli assetti in sé quanto alle competenze alla loro gestione: e cioè la fase di precrisi determina una ripartizione di competenze tra il solo organo di gestione e quello di controllo cosicché è da escludere qualsiasi competenza dei soci, anche quella di natura eccezionale relativa al caso dell’amministratore unico [[83]]. Questo risulta confermato dalla rubrica dell’art. 2086 c.c., come modificata dall’art. 375, comma 1, c.c.i.i. e denominata «Gestione dell’impresa», in cui sono contenute le indicazioni normative sulla predisposizione degli assetti, norma che, individuando «il cuore della funzione gestoria» [[84]], attribuisce ai soli amministratori delle società di capitali competenze relative alla loro predisposizione e correzione/integrazione in una fase delicata [continua ..]


NOTE