Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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La calibrazione dei diritti di ingerenza gestoria del socio di s.r.l. alla luce della nuova formulazione dell´art. 2475 c.c. (di Antonello Dell’Osso)


Il contributo prende in esame le conseguenze dell’introduzione del c.c.i.i., e in particolare della norma che riserva all’organo amministrativo l’isti­tuzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili (anche) in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa, sull’estensione dei diritti particolari dei soci di società a responsabilità limitata.

The calibration of the rights of managerial interference of the limited liability company’s partner in light of the new wording of the art. 2475 civil code

The calibration of the rights of managerial interference of the limited liability company’s partner in light of the new wording of the art. 2475 civil code. The contribution examines the consequences of the introduction of the c.c.i.i., and in particular of the rule which reserves to the management body the establishment of organisational, administrative and accounting structures (also) based on the timely detection of the business crisis, on the extension of special rights of limited liability companies’ members.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Cenni sull’art. 2468, comma 3, c.c. come momento di esaltazione della autonomia statutaria e del carattere personalistico della s.r.l. - 3. L’interpretazione dell’art. 377 c.c.i.i. e la sua modifica - 4. Le ricadute del nuovo art. 2475 c.c. sulla estensione dei diritti particolari del socio di s.r.l. - NOTE


1. Introduzione

Molteplici, e non di rado apicali, sono le questioni sollevate – complice una gestazione, per usare un eufemismo, problematica [1] – dall’emanazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d’ora innanzi anche c.c.i.i.) [2]. Notevole rilievo è stato assegnato in dottrina – non tanto, e non solo, per l’en­trata in vigore sostanzialmente immediata quanto per le potenziali ricadute sistematiche – alle disposizioni modificative del codice civile e, fra queste, all’introdu­zione del dovere generalizzato, per l’imprenditore societario e collettivo [3], di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordina­mento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale [4]. Applicato all’impresa societaria, il precetto è stato inizialmente formulato in forma ampia: con particolare riferimento alla società a responsabilità limitata, l’art. 377, comma 4, c.c.i.i. modificava infatti la norma dell’art. 2475, comma 1, c.c. nel senso di prevedere che la gestione dell’impresa, di cui la s.r.l. è titolare, si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, comma 2, c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’at­tua­zione dell’oggetto sociale. Sulla medesima il legislatore è nuovamente intervenuto con il «decreto correttivo» (art. 40, comma 4, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), con una modifica – invocata dagli interpreti [5] – dall’evidente intento contenitivo rispetto alla potenziale dirompenza della formulazione iniziale. La disposizione ha subito sollevato perplessità circa la sua compatibilità con quelle, di carattere invece maggiormente «personalistico», che caratterizzano (parte del)la normativa sulla società a responsabilità limitata [6]: fra queste, spicca certamente l’art. 2468, comma 3, c.c. in tema di diritti particolari attribuibili dallo statuto a singoli [continua ..]


2. Cenni sull’art. 2468, comma 3, c.c. come momento di esaltazione della autonomia statutaria e del carattere personalistico della s.r.l.

È noto che la riforma in materia di società a responsabilità limitata – in conformità a quanto indicato nella Legge delega (art. 3, legge 3 ottobre 2001, n. 366) – si è mossa nella direzione di un’integrale revisione del modello, nel dichiarato intento di offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa elasticità, imperniato fondamentalmente sulla considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, e teso a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell’ambito del settore delle piccole e medie imprese [8]. La connotazione in senso personalistico trova la sua migliore espressione, per un verso, nell’ampliamento del novero dei diritti attribuiti de plano al socio, a prescindere dal quorum del capitale sociale rappresentato [9]; per altro verso, dall’ac­cre­sciuta autonomia statutaria, che può spingersi sino alla attribuzione di diritti particolari a singoli soci inerenti alla amministrazione della società ovvero all’ambito patrimoniale [10]. Ciononostante, tale ultimo istituto ha usufruito – quasi per eterogenesi dei fini – di non troppo frequente applicazione [11] da parte della s.r.l. PMI [12], auspicato terreno elettivo [13], finendo con il risultare non meno utile nella partecipazione del socio pubblico all’impresa privata [14] o nell’ambito della direzione e coordinamento in cui la s.r.l. sia inserita [15]. Focalizzandosi sulla categoria amministrativa di tali diritti – e segnatamente sugli aspetti di maggior rilievo in questa sede – alcune acquisizioni possono dirsi, sul punto, consolidate: (i) dal riferimento, operato dalla norma, a “singoli soci” si deduce che, in tutti i casi in cui alcuni diritti vengano attribuiti alla totalità dei soci, si sia fuori dal campo di applicazione dell’art. 2468 comma 3 c.c., dovendosi essi qualificare come espressione di una pattuizione contrattuale generale e, quindi, di una regola di organizzazione della società [16]; conseguentemente, è da escludersi l’attribuzione a terzi [17]; (ii) si tende a riconoscere una notevole elasticità al contenuto dei diritti di matrice amministrativa: non è ad esempio revocabile in dubbio che al singolo socio possa essere attribuita la funzione di amministratore [18], [continua ..]


3. L’interpretazione dell’art. 377 c.c.i.i. e la sua modifica

Come anticipato, la prima modifica all’art. 2475, comma 1, c.c. – nella sua perentorietà – aveva indotto parte degli interpreti a ritenere bisognose di un incisivo adeguamento interpretativo [32], quando non implicitamente abrogate, almeno tre disposizioni codicistiche dettate in materia di s.r.l. che rivelavano un contrasto potenzialmente insanabile con il «nuovo» principio di competenza gestionale esclusiva dell’organo amministrativo (anche) in tale modello societario: e segnatamente (i) l’art. 2479, comma 1, c.c. che riserva ai soci ogni decisione in ordine alle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione; (ii) l’art. 2476, comma (prima 7, ora) 8, c.c., che stabilisce la responsabilità in solido con gli amministratori dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi; (iii) e appunto l’art. 2468, comma 3, c.c., su cui si sono registrate le prese di posizione probabilmente più radicali [33]. La rivisitazione di tali norme implicherebbe la sostanziale esclusione della possibilità che ai soci di s.r.l., tanto in sede assembleare quanto mediante le modalità alternativa della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, siano riservate «decisioni» in materia gestionale, con l’ulteriore corollario che rimarrebbe possibile la sola attribuzione di un potere consultivo – id est l’espressione di pareri non vincolanti [34] – ovvero autorizzatorio [35]. Si assisterebbe, in altri termini, a una sempre maggiore ibridazione fra modelli societari, che porta con sé una sostanziale detipizzazione dei «tipi» e, in subiecta materia, a un riavvicinamento della s.r.l. alla piccola anonima per quote ante riforma del diritto societario del 2003 [36]. Non sono mancate, in uno con decise critiche all’operato del legislatore [37], prese di posizione meno estreme; in primo luogo, parte degli interpreti ha inteso distinguere, all’interno del concetto di «gestione», fra quella «organizzativa» e «operativa»: la prima di spettanza esclusiva dell’organo amministrativo, la [continua ..]


4. Le ricadute del nuovo art. 2475 c.c. sulla estensione dei diritti particolari del socio di s.r.l.

Emerge da quanto detto che la riserva di competenza ora assegnata dall’art. 2475, comma 1, c.c. – quale che ne sia l’estensione – ha per oggetto un antecedente organizzativo o, se si preferisce, un prius logico rispetto al momento dell’assun­zione delle decisioni gestionali vere e proprie e della esecuzione delle stesse [53]. Se dunque non è revocabile in dubbio, per essere espressamente previsto dal legislatore, che l’istituzione di un meccanismo procedurale di corretta amministrazione costituisca competenza esclusiva dell’organo amministrativo, occorre svolgere una considerazione ulteriore e cioè che, ferma restando tale competenza esclusiva – in uno con lo sdoppiamento di attribuzioni fra delegati e c.d.a., dato dall’e­spresso richiamo all’art. 2381 c.c. – anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa [54], debba essere, inoltre e necessariamente, appannaggio del medesimo organo amministrativo la realizzazione di tutte quelle funzioni logicamente propedeutiche alla costituzione degli assetti. In altri termini, richiamata la distinzione, già anticipata, fra assetti amministrativi – relativi alla dimensione dinamico-funzionale dell’organizzazione, intendendosi per tale l’insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle sue singole fasi –, organizzativi – inerenti agli aspetti statico-strutturali dell’organizzazione dell’impresa nel senso di configurazione di funzioni e competenze (funzionigramma), poteri e responsabilità (organigramma) e contabili – che hanno riguardo alla corretta traduzione contabile dei fatti di gestione sia ai fini di programmazione sia ai fini di consuntivazione –, pare necessario che parimenti siano riservate all’organo gestorio le decisioni di vertice relative alla configurazione e al funzionamento dell’organismo produttivo nonché (al)la generale pianificazione e programmazione dell’attività produttiva [55]: nelle parole di autorevole dottrina, le concrete modalità di organizzazione interna dell’attività di impresa [56] che, da un punto di vista (crono)logico, precedono l’isti­tuzione degli assetti ma ne costituiscono indispensabile antecedente. Ciò si correla, altresì, con [continua ..]


NOTE