Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di Rocco Antonini, Luca Della Tommasina, Marco Ferrari e Marcello Giuliano)


TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa) 2 luglio 2020 – Marconi, relatore e Riva Crugnola, presidenteR.G. n. 63055/2016 – Sentenza n. 4186/2020 Società di capitali – recesso – recesso ad nutum in società contratte con termine di durata eccedente l’aspettativa di vita del socio (artt. 2285, 2347, 2473 c.c.) Nelle società di capitali non trova fondamento normativo il diritto di recesso del socio di società avente durata statutaria superiore alla vita umana, ovvero durata da considerare eccessiva alla stregua della vita umana media, così dovendosi escludere una applicazione analogica dell’art. 2285 c.c. alle società medesime. Nelle società di capitali l’interesse del socio al disinvestimento, ove il contratto sociale preveda un termine di durata eccedente le sue aspettative di vita, collide con l’interesse dei terzi creditori a non veder pregiudicata la loro unica garanzia generica, costituita dal patrimonio sociale, attraverso l’esercizio imprevedibile di diritti potestativi all’uscita dalla compagine sociale che possano intaccarne la consistenza. (mf) *** TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 16 luglio 2020 – Riva Crugnola, Presidente relatoreR.G. 14072/2018 – Sentenza n. 4628/2020 (artt. 1331, 1344, 2265 c.c.) Il contratto di opzione “put” a prezzo predefinito avente ad oggetto una partecipazione sociale, tale da esonerare l’oblato dalle eventuali perdite emerse tra la conclusione del contratto e l’esercizio dell’opzione, non è di per sé meritevole di tutela. Tale contratto, in quanto connotato dalla causa di trasferimento della partecipazione sociale, può realizzare in via indiretta l’effetto leonino, vietato dall’art. 2265 c.c., e dunque, ricadere nella previsione ex art.1344 c.c. (mf) *** TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa) 25 giugno 2020 – Vannicelli, relatore e Riva Crugnola, presidenteR.G. n. 10547/2018 – Sentenza n. 3725/2020 (art. 2383 c.c.) Le ragioni che integrano la giusta causa di cui all’art. 2383, co. 3, c.c. debbono essere enunciate specificamente nella delibera assembleare, senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori e l’onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa di revoca incombe sulla società, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere dal rapporto amministrativo senza conseguenze risarcitorie. (ra) *** TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa) 16 luglio 2020 – Vannicelli, relatore e Riva Crugnola, presidenteR.G. n. 19069/2018 – Sentenza n. 4407/2020 (artt. 1126, 2043 e 2598 c.c.) Il danno derivante dal compimento di atti [continua..]