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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma
Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò
TRIBUNALE DI ROMA, 20 gennaio 2020 (ord.) Bernardo, Giudice Designato
R.G. 45215/2019
(Artt. 2261, 2352, 2471 bis, 2476, comma 2, c.c.)
In caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale l’esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota diversi dal voto – tra cui il diritto di ispezione dei libri sociali – spetta in via concorrente al socio ed al creditore pignoratizio. La “dissociazione” tra titolarità della partecipazione sociale con i connessi diritti e legittimazione al loro esercizio, prevista all’art. 2352 c.c., ha carattere eccezionale, e trova applicazione solo nelle ipotesi specificamente previste dal legislatore.
Al socio debitore esecutato non è precluso l’esercizio dei peculiari diritti di controllo riconosciuti dall’art. 2476 c.c., e del potere di azione di cui al terzo comma della norma citata, poiché strumentali all’esigenza di preservare l’integrità del patrimonio sociale, coincidente con gli interessi del creditore pignorante e coerente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento. Il diritto, estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione sociale, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il [continua ..]