TRIBUNALE DI ROMA, 20 gennaio 2020 (ord.) Bernardo, Giudice Designato
R.G. 45215/2019
(Artt. 2261, 2352, 2471 bis, 2476, comma 2, c.c.)
In caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale l’esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota diversi dal voto – tra cui il diritto di ispezione dei libri sociali – spetta in via concorrente al socio ed al creditore pignoratizio. La “dissociazione” tra titolarità della partecipazione sociale con i connessi diritti e legittimazione al loro esercizio, prevista all’art. 2352 c.c., ha carattere eccezionale, e trova applicazione solo nelle ipotesi specificamente previste dal legislatore.
Al socio debitore esecutato non è precluso l’esercizio dei peculiari diritti di controllo riconosciuti dall’art. 2476 c.c., e del potere di azione di cui al terzo comma della norma citata, poiché strumentali all’esigenza di preservare l’integrità del patrimonio sociale, coincidente con gli interessi del creditore pignorante e coerente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento. Il diritto, estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione sociale, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento.
In analogia con quanto previsto dall’art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone, nelle società a responsabilità limitata il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui sia titolare. Oggetto della consultazione sono tutti i documenti afferenti l’amministrazione della società, dal momento della costituzione, con la connessa facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati a spese del richiedente.
Il diritto potestativo, strumentale all’esercizio del fondamentale potere di controllo, non tollera limitazioni. Eventuali sue restrizioni, in applicazione del principio di correttezza e buona fede, si legano a comportamenti del socio rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi, ostruzionistici, antisociali, di ingerenza o turbativa dell’operato degli amministratori, o comunque connotati da abuso del diritto.
L’ingiustificato procrastinarsi della concreta ed effettiva possibilità di accesso alla documentazione sociale – od anche a parte di essa – integra, di per sé, il periculum in mora che fonda l’emissione del provvedimento cautelare, poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie. (at)
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TRIBUNALE DI ROMA, 24 marzo 2020 – Di Salvo, Presidente – [continua..]