Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Lo scioglimento per impossibilità di conseguimento dell´oggetto sociale di società in regime di commissariamento prefettizio (di Andrea Palazzolo)


Il Tribunale di Palermo Sez. Imprese ha ritenuto l’applicazione di una misura interdittiva ex art. 32 d.l. 90/2014 capace di determinare l’impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale, poiché la società non ha altro scopo che la gestione del servizio in concessione. Per il Tribunale, tuttavia, la misura interdittiva sub iudice è inidonea temporalmente a produrre tale effetto sino alla pronuncia definitiva (Cass. n. 4683/1981). Il percorso logico argomentativo compiuto dal Tribunale non tiene conto che il Commissariamento ex art. 32 d.l. n. 90/2014 è un istituto finalizzato alla prosecuzione dell’attività aziendale e si pone in antitesi rispetto ad una condizione di impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale. Le ragioni di tale rilievo emergono da un confronto tra le funzioni del Commissario Straordinario e quelle del Curatore nel nuovo Codice della Crisi e del­l’Insolvenza e dell’Amministratore giudiziario ex art. 15 del d.lgs. n. 231/2001.

Le misure interdittive ex art. 32 sono state previste dal legislatore per consentire, in presenza di fatti illeciti attribuibili all’impresa aggiudicataria di un appalto, la prosecuzione dei lavori pubblici. Quindi nel caso delle società di scopo l’interdittiva non ne implica ex se lo scioglimento.

The dissolution of companies under temporary receivership pursuant to art. 32 d.l. 90/2014 for impossibility of achieving the corporate purpose

The section dealing with companies matters of the Court of Palermo has deemed the application of an interdictive measure pursuant to art. 32 d.l. 90/2014 capable of determining the impossibility of achieving the corporate purpose, since the company has no other purpose than the management of the service under concession.

For the Court, however, the interdictive measure sub iudice is temporally unsuitable to produce this effect until the final judgment (Cass. 4683/81). The rationale adopted by the Court does not take into account that the commissioner pursuant to art. 32 d.l. 90/2014 aims at the continuation of the business activity and contrasts with the impossibility of achieving the corporate purpose.

This observation derives from a comparative analysis of the function of the extraordinary commissioner with the functions of the insolvency administrator of the new “Codice della Crisi e dell’Insolvenza” and of the judicial administrator pursuant to art. 15 of Legislative Decree 231/2001.

The interdictive measures pursuant to art. 32 have been laid down to allow, in the event of unlawful acts attributable to the company awarded a contract, the continuation of public works. Therefore, in the case of a company with a corporate purpose coinciding with the contract awarded (the so called “società di scopo”) the interdictive measure does not imply alone the dissolution of the company.

TRIBUNALE PALERMO, Sezione V civile, specializzata in materia di impresa, 13 maggio 2019 (decr.) – Aiello Presidente – Monfredi Estensore   Scioglimento società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento oggetto sociale, sospensione causa di scioglimento, volontaria giurisdizione, rito sommario, amministrazione prefettizia, misura interdittiva, certificazione antimafia, misura ad contractum, servizio in concessione La sospensione dell’operatività della causa di scioglimento della società prevista dall’art. 2484 co. 1 n. 4 c.c. per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale – nelle more della verifica dei presupposti del concordato preventivo con riserva e per la durata del concordato (in ipotesi di omologazione) – non fa venir meno l’interesse concreto ed attuale all’indagine circa la diversa e non sospesa causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 co. 1 n. 2 c.c per conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. Ciò premesso, nel caso in cui il contratto pubblico esaurisca l’oggetto sociale non si può dubitare che il suo conseguimento sia reso impossibile dall’applicazione della misura di cui all’art. 32 del d.l. 90 del 2014, la c.d. “amministrazione prefettizia”, purché l’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto che ha dato luogo al commissariamento divenga definitiva. Ed infatti l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale può costituire causa legittima di scioglimento della società quando riveste caratteri di assolutezza e definitività tali da rendere inutile ed improduttiva la permanenza del vincolo sociale (ex multis, Cass. sez. 1^ civ. n. 4683/81).   Sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’u­dien­za camerale del 3.5.19 nel procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso ex art. 2487 co. 2^ c.c. da …, rispettivamente componente del consiglio di amministrazione e titolare di una partecipazione pari al 25,80% del capitale sociale di …; esaminati gli atti; ha emesso il seguente DECRETO Parte in fatto I ricorrenti chiedono l’accertamento della causa di scioglimento di cui all’art. 2484 co. 1^ n. 2 c.c. e la conseguente nomina del liquidatore di … spa, società di scopo affidataria del servizio idrico integrato in ventisette dei quarantatrè comuni della Provincia di …, giusta convenzione intercorsa con il raggruppamento temporaneo di imprese denominato ATI …, concessionario del servizio dell’ATO di …. I ricorrenti deducono la sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale in ragione del fatto che … spa, destinataria di certificazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto …, [continua..]
SOMMARIO:

1. Il Caso - 2. La normativa di riferimento - 2.1. Breve premessa sulla natura del procedimento di volontaria giurisdizione ed i suoi limiti nell’accer­tamento della causa di scioglimento per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale e fattispecie in esame - 3. I precedenti giurisprudenziali e la dottrina. Le competenze degli organi sociali durante il regime di Commissariamento prefettizio - 4. Il commento. Misure interdittive e impossibilità di conseguimento del­l’oggetto sociale durante il periodo di commissariamento - NOTE


1. Il Caso

Girgenti Acque è la società concessionaria del pubblico servizio idrico della Provincia di Agrigento. L’azionariato è composto in parte da imprenditori privati e in parte da società in mano pubblica; la società espleta il servizio in forza di una convenzione trentennale stipulata con l’ente che raggruppa i Comuni dell’intera provincia (oggi ATI). Tra la società ed i Comuni, tramite l’ATI (Assemblea Territoriale Idrica), vi è un annoso contenzioso in ordine al riconoscimento di aumenti tariffari; di contro i Comuni lamentano disservizi di varia natura. Di recente la società è stata attinta da una certificazione interdittiva per il rischio di infiltrazioni criminali. Questi eventi hanno determinato la decisione da parte dell’ATI di risolvere il contratto, innescando un ulteriore contenzioso. L’attuale gestione della società è in capo a due commissari prefettizi. La società ha dapprima accertato la perdita integrale del proprio capitale sociale e poi dichiarato di avviare la procedura di concordato preventivo. La vicenda esaminata dal Tribunale delle Imprese di Palermo origina da tali eventi; uno dei soci ha chiesto accertarsi la causa di scioglimento consistente nell’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, derivante dalla risoluzione della Convenzione; gli altri soci e il consiglio d’amministrazio­ne, che già aveva deliberato in senso contrario, si sono opposti. Anche i commissari prefettizi si sono costituiti opponendosi. Il caso è obiettivamente complesso anche per i suoi antefatti. Il provvedimento risolve la questione sul piano sostanziale e sulla scorta di un orientamento che, sia pur con pochi precedenti, può dirsi consolidato nel senso di negare la dichiarazione di scioglimento nelle ipotesi di effetti reversibili e non definitivi, quali quelli in questione.


2. La normativa di riferimento

La pronuncia offre tuttavia lo spunto per riflettere sulla natura del provvedimento ex artt. 2485/2487 cc, nonché sul particolare regime del commissariamento prefettizio e sul suo rilievo rispetto alle vicende societarie, con particolare riguardo ai poteri residuali degli organi sociali. L’art. 32, comma 3, D.L. n. 90/2014 prevede infatti la sospensione dei poteri dell’assemblea e del­l’organo amministrativo per l’intera durata della misura, mentre nulla dice in ordine al collegio sindacale.


2.1. Breve premessa sulla natura del procedimento di volontaria giurisdizione ed i suoi limiti nell’accer­tamento della causa di scioglimento per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale e fattispecie in esame

Vi è una sottile demarcazione tra giurisdizione volontaria e giurisdizione contenziosa. La prima è tradizionalmente definita come l’insieme degli interventi dell’autorità giudiziaria che non hanno per oggetto la risoluzione di controversie, ma servono a regolare situazioni giuridiche indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi conflitto d’interesse tra i soggetti. Dottrina e giurisprudenza hanno individuato, tra i criteri distintivi [1]: 1) la mancanza di contenzioso: il giudice non è chiamato a dirimere un conflitto tra le parti; 2) la mancanza di coazione: il giudice collabora alla formazione del rapporto giuridico, non applica coattivamente la norma che i privati hanno disatteso; 3) l’insussistenza del passaggio in giudicato del provvedimento: il provvedimento è revocabile ex art. 742 c.p.c.; 4) il potere inquisitorio del giudice che si estrinseca in poteri più penetranti del giudice in materia contenziosa. Le decisioni, salvo talune eccezioni, non sono mai qualificabili come cosa giudicata e quindi sono sempre revocabili (art. 742 c.p.c.). In ragione della natura di tali procedimenti, i soggetti terzi non sono legittimati a richiedere la revoca di una decisione, ma possono trovare tutela solamente in sede contenziosa. Incerti sono i confini della “sommarietà” da contrapporre alla c.d. “cognizione piena ed esauriente” del processo ordinario [2] . Sembra sul punto doversi concludere che la maggiore elasticità nell’esercizio dei poteri istruttori ad opera del giudice camerale – chiamato ad assumere informazioni – si estrinsechi in più ampie facoltà di iniziativa e in una piena libertà di forme. Tra le metodiche utilizzate per la volontaria giurisdizione fondate sull’assunzione di informazione ai sensi dell’art. 738 c.p.c. è consentita l’ammissione di prove atipiche (o quella tipica ma tipicamente assunta) in cui non solo vi è la semplificazione su ammissione ed assunzione di quest’ultime ma pure si riconoscono al giudice più ampi poteri officiosi [3] . Assunte queste premesse, è dubbio che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti per un ricorso al giudice in sede di volontaria giurisdizione, ammessa pacificamente a condizione che non venga contestato il perfezionarsi della causa di scioglimento, ma invece [continua ..]


3. I precedenti giurisprudenziali e la dottrina. Le competenze degli organi sociali durante il regime di Commissariamento prefettizio

L’ art. 32, comma 3, D.L. n. 90/2014 prevede la sospensione dei poteri dell’assem­blea e dell’organo amministrativo per l’in­tera durata della misura, mentre nulla dice in ordine al collegio sindacale [6]. A fronte dell’eccezione di inammissibilità del ricorso da parte dei commissari, il Tribunale ha ritenuto di dare alla norma una lettura sistematica, escludendo che tale sospensione si applichi se non “limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione” [7]. In sostanza la sospensione riguarda esclusivamente le deliberazioni (residuali) concernenti la gestione del­l’impresa sociale e le attività di disposizione e non preclude la restante attività deliberativa dell’assemblea dei soci [8]. Si soggiunge, peraltro, che nel caso di specie il socio aveva agito a titolo individuale e senza alcuna previa deliberazione assembleare, il che lascia dubitare anche sotto questo profilo che egli non fosse legittimato a ricorrere. La sospensione dei poteri degli organi sociali non dovrebbe infatti incidere sui diritti attribuiti ai soci, uti singuli [9]. Ad ulteriore riprova di ciò, la ratio della sospensione dei poteri dell’assemblea è rinvenibile nell’evitare che quest’ultima interferisca sulla gestione del contratto. Perciò è da ritenersi precluso all’assemblea esclusivamente il potere di deliberare quegli atti o quelle operazioni che potrebbero ostacolare l’esecuzione della misura della straordinaria e temporanea gestione [10] . Si tratta di una situazione che, sotto certi profili, può essere accostata alla limitata sospensione dei poteri gestori in capo ai competenti organi sociali ed alla conseguente attribuzione dei medesimi ad un soggetto terzo, a seguito della formulazione da parte dei creditori sociali di una proposta di concordato preventivo “concorrente” ex artt. 163, 165, 172, 175, 177 e 185 l. fall. (come riformulati dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132) approvata dalla maggioranza dei creditori ai sensi dell’art. 177 l. fall. e non attuata dall’impresa in concordato, allorché il Commissario Giudiziale abbia richiesto ed ottenuto dal Tribunale – ai sensi dell’art. 185 l. fall l’autorizzazione a darvene esecuzione [continua ..]


4. Il commento. Misure interdittive e impossibilità di conseguimento del­l’oggetto sociale durante il periodo di commissariamento

Il Tribunale ha per un verso ritenuto che l’applicazione di una misura interdittiva determini l’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, stante che la società non ha altro scopo che quello della gestione del servizio in concessione; ha tuttavia ritenuto, sulla scorta di un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 4683/1981), che la misura fosse sub iudice e non idonea a determinare tale effetto sino alla pronuncia definitiva dei giudici amministrativi. La soluzione appare corretta, il percorso logico argomentativo presenta tuttavia dei rilievi. Il fatto che ad una misura interdittiva consegua il commissariamento, quale istituto finalizzato alla prosecuzione dell’at­tività aziendale, preclude infatti in radice l’ipotesi che si verta in una condizione di impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale [16]. Anticipate le conclusioni, è utile una distin­zione tra il commissariamento prefettizio ai sensi dell’art 32 e le altre figure previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e l’amministra­zione giudiziaria prevista dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Rispetto ai due istituti sopraindicati, la straordinaria e temporanea gestione di cui all’art. 32 in esame è caratterizzata dalla circostanza che il soggetto che dispone detta ingerenza gestionale non è un organo giudiziario, bensì di natura governativa, ossia il Prefetto competente, eventualmente su proposta dell’ANAC. Inoltre le due diverse ipotesi suddette determinano il completo spossessamento gestionale dell’impresa a seguito della commissione di un fatto di reato; la gestione commissariale determina invece uno spossessamento limitato all’attività riguardante l’esecuzione dello specifico contratto oggetto di commissariamento [17]. Le misure di straordinaria e temporanea gestione disciplinate dall’art. 32 in esame si distinguono anche dai provvedimenti da assumersi a seguito di interdittiva antimafia, ai sensi dell’art. 94, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Infatti, se da un lato la regola generale imporrebbe la caducazione dei contratti in corso, l’art. 32 rappresenta una deroga, là dove prevede la continuazione del rapporto contrattuale, ferme restando le esigenze sottese a detta prosecuzione. Tali figure sono state costruite dal legislatore per prevenire le [continua ..]


NOTE