Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Napoli (di A cura di Paolo Ghionni Crivelli Visconti, Carlo Limatola e Mirta Morgese)


TRIBUNALE DI NAPOLI, VII Sezione civile, 14 giugno 2016
De Matteis, Presidente e relatore

R.G. 7636/2014

TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa,
ord., 20 luglio 2016 – Quaranta, Giudice Unico

R.G. 29319/2015

TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa,
ord., 1 agosto 2016 – Buttafoco, Presidente – Quaranta, Relatore

R.G. 7466 + 10890 + 11030 + 12729/2016

TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa,
ord., 10 ottobre 2016 – Quaranta, Giudice Unico

R.G. 17830/2016

TRIBUNALE DI NAPOLI, III Sezione civile, 22 novembre 2016,
Buttafoco, Presidente – Quaranta, Relatore

R.G. 22452/2012

 

SOMMARIO:

14 giugno 2016 De Matteis, Presidente e relatore R.G. 7636/2014\ - 20 luglio 2016 – Quaranta, Giudice Unico R.G. 29319/2015 - 1 agosto 2016 – Buttafoco, Presidente – Quaranta, Relatore R.G. 7466 + 10890 + 11030 + 12729/2016 - 10 ottobre 2016 – Quaranta, Giudice Unico R.G. 17830/2016 - 22 novembre 2016, Buttafoco, Presidente – Quaranta, Relatore R.G. 22452/2012


14 giugno 2016 De Matteis, Presidente e relatore R.G. 7636/2014\

Società di persone – Impugnazione di decisione sociale – Mancanza di sospensione in via cautelare – Atti esecutivi della decisione impugnata – Validità anche in caso di successivo annullamento (Art. 2378, 3° comma, c.c.) La mancanza del provvedimento di sospensione cautelare di una decisione sociale impugnata, previsto dall’art. 2378, 3° comma, c.c. ed applicabile anche alle società personali, comporta la legittimità degli atti posti in essere in esecuzione della stessa.   Società di persone – Amministrazione – Nomina degli amministratori con successiva modifica del contratto sociale – Revoca – Presupposti – Giusta causa – Consenso unanime fatta eccezione per quello dell’amministratore-socio da revocare (Artt. 2252, 2259, commi 1° e 3°, 2295, 1° comma, n. 3, 2373 c.c.)                              Deve considerarsi nominato con il contratto sociale, ai sensi e per gli effetti del­l’art. 2259, 1° comma c.c., anche l’amministratore investito della carica in forza di una successiva modifica del contratto originario; ai fini della sua revoca, è sempre necessario, oltre alla giusta causa espressamente prevista dal dettato normativo, il consenso unanime dei soci ex art. 2252 c.c., fatta eccezione, però, per quello del socio-amministratore da revocare, stante la portata generale del divieto di voto ex art. 2373 c.c.   Società di persone – Amministrazione – Revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale – Giusta causa – Nozione – Violazione dell’obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili – Revoca dell’amministratore successiva all’approvazione del rendiconto – Ammissibilità (Artt. 2259, 1° comma, 2261, 2262 c.c.) Costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale qualsivoglia evento, posteriore alla sua nomina, anche non imputabile allo stesso, tale da rendere impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione. Tra tali ipotesi è compreso l’inadempimento, non necessariamente grave o reiterato, degli obblighi derivanti dal mandato ricevuto, ogni qualvolta esso renda la permanenza dell’amministratore [continua ..]


20 luglio 2016 – Quaranta, Giudice Unico R.G. 29319/2015

Società per azioni – Amministrazione – Responsabilità degli amministratori – Obbligo di diligenza – Insindacabilità delle scelte di merito (Business judgment rule) – Contenuto (Art. 2392 c.c.) Non possono essere sottoposte a sindacato di merito le scelte discrezionali riguardanti la gestione dell’impresa compiute dagli amministratori, in quanto caratterizzate dall’assunzione di un rischio. È però valutato il percorso decisionale adottato, al fine di verificare che la decisione sia stata coerente e congrua. Sono pertanto esenti da responsabilità i gerenti che provino di aver agito in buona fede e in assenza di un interesse in conflitto con quello della società, nonché di aver assunto tutte le informazioni opportune.   Società per azioni – Responsabilità dei sindaci – Presupposti – Previo illecito degli amministratori – Conseguente danno – Violazione dei doveri di vigilanza – Rapporto di causalità (Artt. 2403, 2407 c.c.) La responsabilità dei componenti del collegio sindacale presuppone la sussistenza di un previo illecito commesso dagli amministratori, dal quale sia derivato un danno, che i sindaci avrebbero potuto evitare con la vigilanza richiesta dalla legge. Ne consegue che difetta la causalità omissiva e quindi la responsabilità dei sindaci quando, da una prognosi postuma, risulti che gli eventuali controlli compiuti da costoro non avrebbero comunque evitato il danno.   Gruppi di società – Gestione accentrata di cassa (cash pooling) – Funzione – Conto corrente ordinario – Rapporti – Previa stipula di un contratto di conto corrente tra la società pooler ed un istituto di credito – Necessità (Art. 1823 c.c.) La gestione accentrata di cassa nei gruppi di società (c.d. cash pooling) prevede che le singole società stipulino contratti di conto corrente con la società pooler, la quale abbia a sua volta concluso un contratto di conto corrente con un’azienda di credito. L’istituto non ha, tuttavia, la mera ratio del conto corrente ordinario, ossia di gestione unitaria di tutti i crediti e debiti che insorgono nelle reciproche relazioni, ma ha un diverso fondamento causale, in termini di servizio di tesoreria e di finanziamento del gruppo [continua ..]


1 agosto 2016 – Buttafoco, Presidente – Quaranta, Relatore R.G. 7466 + 10890 + 11030 + 12729/2016

Banche popolari – Trasformazione in s.p.a. – Regime di stabilità della delibera ex art. 2500-bis c.c. – Estensione del regime di stabilità alle delibere funzionalmente connesse (Art. 2500-bis c.c.) Il regime di stabilità della delibera di trasformazione previsto dall’art. 2500-bis c.c. si estende alle delibere funzionalmente connesse ad essa (nel caso di specie, riduzione del capitale, modifiche statutarie collegate e aumento del capitale successivo alla trasformazione).   Banche popolari – Trasformazione in s.p.a. – Conseguente modifica dello statuto e sostituzione della delibera impugnata in precedenza con altra conforme alla legge – Cessazione della materia del contendere – Applicabilità in sede cautelare (Artt. 2377, 8° comma, 2379 c.c.; 28, comma 2-ter, t.u.b.) L’intervenuta sostituzione della delibera impugnata, anche ex art. 2379 c.c., con altra conforme alla legge ai sensi dell’art. 2377, 8° comma, c.c. comporta, pure in sede cautelare, la cessazione della materia del contendere. È questo il caso del­l’eliminazione dei limiti statutari al diritto di recesso di cui all’art. 28, comma 2-ter, t.u.b., a seguito di trasformazione della banca popolare in s.p.a. e dell’ado­zione di un nuovo statuto.   Banche popolari – Obbligo di dotazione di un capitale minimo – Riduzione del capitale sociale per perdite – Applicabilità dell’art. 2446, commi 2° e 3°, c.c. (Artt. 2446, commi 2° e 3°, c.c.; 14 t.u.b.) La disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite è in genere inapplicabile alle società cooperative, ma deve ritenersi valevole per le banche popolari in quanto dotate di un capitale minimo.   Società per azioni – Impugnazione delle delibere assembleari – Mancata richiesta di sospensione – Legittima esecuzione delle delibere impugnate (Artt. 2377, 2378, 3° comma, c.c.) È legittimo eseguire le delibere impugnate di s.p.a. per le quali non è stata richiesta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2378, 3° comma, c.c. (pgcv)


10 ottobre 2016 – Quaranta, Giudice Unico R.G. 17830/2016

Società a responsabilità limitata – Revoca cautelare dell’amministratore – Legittimazione del socio – Sussistenza – Tutela patrimoniale diretta del socio – Irrilevanza – Tutela del patrimonio sociale – Rilevanza (Art. 2476, 3° comma, c.c.) A prescindere dai rapporti con l’azione sociale di responsabilità, la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l., disciplinata dall’art. 2476, 3° comma, c.c., è una misura connessa ad un’azione di merito (sia essa risarcitoria o di revoca del­l’amministratore) esercitata dal socio in nome proprio, ma nell’interesse della società. Ne consegue che la cautela è esperibile in relazione a vicende in grado di arrecare pregiudizio al patrimonio sociale e non anche direttamente alla sfera soggettiva dei soci o di terzi.   Società a responsabilità limitata – Trasferimento mortis causa delle partecipazioni – Assunzione della qualità di socio – Oneri pubblicitari – Omissione – Esercizio dei diritti sociali – Inammissibilità (Art. 2470 c.c.) L’omesso deposito dell’atto di trasferimento delle quote sociali di s.r.l. per la conseguente iscrizione nel registro delle imprese impedisce di considerare socio l’ac­quirente delle medesime, con la conseguenza che costui non è legittimato ad esercitare i diritti connessi a tale qualifica. Pertanto i chiamati all’eredità, comprensiva della partecipazione sociale del de cuius, non possono esercitare i rimedi sociali tipici per impedire che il valore della quota sia pregiudicato dalla mala gestio dell’amministratore, quali il diritto di informazione o la legittimazione a chiedere la revoca in sede cautelare. Potranno, diversamente, avvalersi di altri istituti, tipici o atipici (si pensi al sequestro conservativo o a misure cautelari innominate), volti a preservare il valore del proprio patrimonio. (cl)


22 novembre 2016, Buttafoco, Presidente – Quaranta, Relatore R.G. 22452/2012