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Criteri e modalità «penalizzanti» per il recesso del socio di minoranza nella società a responsabilità limitata

Giuseppe B. Portale e Alessandra Daccò

Sommario:

1. Fattispecie e quesiti - 2. L'invalidità delle clausole contenenti la disciplina del recesso e della liquidazione della quota - 3. Il recesso nell'ottica delle clausole del nuovo statuto - NOTE


1. Fattispecie e quesiti

1.1. La fattispecie. – Gli aspetti di base che, sul piano fattuale, costituiscono il background del presente parere possono essere riassunti nei termini qui di seguito riportati. In data 21 novembre 1980, l’assemblea dei soci della X S.p.A. (d’ora in poi la «società») delibera la trasformazione in società a responsabilità limitata e procede, pertanto, a variare lo statuto. In base alle modifiche apportate allo stesso (che, anche dopo la trasformazione, è rimasto atto separato rispetto all’atto costitutivo, conservando la denominazione di statuto), la società – avente per oggetto il commercio, in e senza esclusiva, l’esercizio di agenzia, di rappresentanza, di commissione e concessione di motoveicoli e autoveicoli in genere, macchine da lavoro, motori marini ed imbarcazioni, anche con acquisto ed iscrizione dei medesimi a nome della società nei pubblici registri; l’esercizio di officina meccanica e di riparazione, di carrozzeria e di autorimessa ed il commercio di pezzi di ricambio, accessori ed articoli tecnici in genere – ha durata fino al 30 giugno 2050. Nello statuto viene, inoltre, previsto che: «la cessione delle quote sociali in tutto o in parte per atto tra vivi è consentita soltanto fra i soci a mezzo di offerta in opzione, in proporzione alle quote da ciascun altro socio possedute ed al prezzo determinato in carenza di accordo fra le [continua ..]

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2. L'invalidità delle clausole contenenti la disciplina del recesso e della liquidazione della quota

 2.1. L’art. 13 dello statuto e il diritto di recesso. – Il primo quesito induce, anzitutto, a rilevare che, in base all’art. 13 dello statuto, il rimborso del valore della partecipazione, in caso di recesso, viene determinato nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2473 c.c., nonché di quelli fissati dallo statuto in relazione alla c.d. prelazione impropria. In tal modo, il patto sociale introduce un obbligo per l’organo deputato a valutare il valore della partecipazione – organo che, secondo la prevalente dottrina, è quello amministrativo [[6]] – di considerare e applicare non solo i criteri (legali) di cui all’art. 2473 c.c., ma anche quelli espressamente previsti in statuto per la c.d. prelazione impropria. L’art. 13, inoltre, stabilisce che, in caso di mancato collocamento della partecipazione presso gli altri soci e di utilizzo delle riserve disponibili, la partecipazione stessa verrà rimborsata con le modalità fissate per la c.d. prelazione impropria e, cioè, con la possibilità, ivi prevista, di utilizzare un programma di rateizzazione certamente penalizzante per il socio recedente. 2.2. L’art. 2473 c.c.: la posizione della dottrina e della giurisprudenza. – Prima di valutare, nel concreto, la legittimità o meno dell’art. 13 dello statuto, occorre soffermarsi sul dato normativo – e, cioè, [continua ..]

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3. Il recesso nell'ottica delle clausole del nuovo statuto

3.1. Premessa. – Come precedentemente esposto (dietro, n. 1.1), il socio Y, a seguito dell’approvazione del nuovo statuto, ha comunicato la propria volontà di recedere dalla società con lettera raccomandata, inviata il 9 giugno 2008. In essa, il socio recedente ha esplicitamente dichiarato che il recesso era esercitato «a fronte della delibera assembleare assunta in data 21 maggio 2008, con la quale è stato modificato lo statuto della suddetta società, e, in particolare, con riferimento al tenore dei nuovi artt. 10 (rectius, 10.10) e 13 (rectius, 13.08)». Per valutare la legittimità di questo recesso, occorre svolgere alcune considerazioni di carattere generale in ordine a detta delibera: più precisamente, con riguardo al nuovo statuto con essa approvato e alle cause di recesso nel medesimo previste e regolate. 3.2. La causa di recesso ex (nuova) clausola sulla trasferibilità della partecipazione. – Nella lettera citata, il recedente scrive che il recesso è stato esercitato in ragione, tra l’altro, del contenuto dell’art. 10.10. La disposizione – nel fissare condizioni e limiti che devono essere rispettati nel caso in cui l’assemblea dei soci sia chiamata ad esprimere il placet al trasferimento della partecipazione a terzi –, da un lato, modifica radicalmente il precedente art. 6 dello statuto del 1980, che [continua ..]

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NOTE

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