Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer  )


Al presente numero dell’Osservatorio ha collaborato anche il dott. Diego Cefaro, al quale si devono le ultime due massime.

 

  
SOMMARIO:

TRIBUNALE DI MILANO, 9 aprile 2009 – Perozziello, Presidente e Relatore R.G. 5344/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 26 marzo 2009 – Ciampi, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. 81720/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 25 marzo 2009 – Ferraris, Presidente e Relatore R.G. 41983/2006 - TRIBUNALE DI MILANO, 25 marzo 2009 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 64579/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 17 marzo 2009 – Perozziello, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 20286/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 12 marzo 2009 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 46407/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 12 marzo 2009 – Ferraris, Presidente e Relatore R.G. 18271/2006 - TRIBUNALE DI MILANO, 12 marzo 2009 – Ciampi, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. 48975/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 12 marzo 2009 – Ciampi, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 57888/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 10 marzo 2009 – Perozziello, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 65453/2005 - TRIBUNALE DI MILANO, 5 marzo 2009 – Ciampi, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 41579/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 5 febbraio 2009 – Ciampi, Presidente e Relatore R.G. 47433/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 22 gennaio 2009 – Ciampi, Presidente – Ferraris, Relatore R.G. 72072/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 8 gennaio 2009 – Ciampi, Presidente e Relatore R.G. 4827/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 8 gennaio 2009 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 41429/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 19 dicembre 2008 – Ciampi, Presidente – Dal Moro, Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 24 ottobre 2008 – Ciampi, Presidente – Ferraris, Relatore


TRIBUNALE DI MILANO, 9 aprile 2009 – Perozziello, Presidente e Relatore R.G. 5344/2007

Società di persone – Società in accomandita semplice – Scioglimento per cause diverse dal decorso del termine – Proroga tacita – Inammissibilità (Artt. 2272, 2273 c.c.) Una società di persone può essere prorogata tacitamente ai sensi dell’art. 2273 c.c. solo se lo scioglimento si sia verificato per il decorso del termine e non per altre ipotesi eventualmente previste nel contratto sociale. Società di persone – Società in accomandita semplice – Scioglimento – Bene conferito in godimento – Diritto alla remunerazione per l’utilizzo oltre la data di scioglimento – Diritto alla restituzione del bene – Sussistenza (Artt. 2280, 2281 c.c.) Costituisce debito della società il canone per l’utilizzo oltre la data di scioglimento di un bene conferito in godimento da un socio: sicché al socio spetta il pagamento dello stesso come creditore della società, oltre alla restituzione del bene in natura ai sensi dell’art. 2281 c.c. prima della ripartizione dell’attivo tra i soci. (pfm)


TRIBUNALE DI MILANO, 26 marzo 2009 – Ciampi, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. 81720/2007

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità – Amministratore e socio di maggioranza – Nomina di nuovo amministratore – Azioni distrattive – Responsabilità – Sussistenza (Art. 2476 c.c.; art. 146 l.f.) Deve ritenersi responsabile l’amministratore – socio di maggioranza di una s.r.l., che provvedendo a nominare altro soggetto in sua sostituzione nella sua carica, nell’ambito di un più complesso accordo negoziale volto alla cessione a questi delle proprie partecipazioni, si disinteressi completamente della gestione truffaldina posta in essere dal nuovo amministratore e consistente in gravi, reiterati e palesi comportamenti distrattivi. (pfm)    


TRIBUNALE DI MILANO, 25 marzo 2009 – Ferraris, Presidente e Relatore R.G. 41983/2006

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. – Contraddittorio esteso alla società – Litisconsorzio necessario – Irrilevanza (Artt. 2476 c.c.) In un’azione di responsabilità promossa avverso gli amministratori dal singolo socio ai sensi dell’art. 2476 c.c. è facoltà dell’attore proporre il giudizio in contraddittorio con la società, a prescindere dalla sua qualificazione o meno di litisconsorte necessaria. Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità verso gli amministratori –Insuccesso della gestione – Specificità dell’addebito – Onere della prova (Artt. 2476 c.c.) L’insuccesso della gestione non costituisce di per sé colpevole inadempimento dei doveri gravanti sugli amministratori, sicché in materia di azione sociale di responsabilità parte attrice non può limitarsi a formulare generici addebiti relativi al mancato conseguimento di un – anche specifico risultato (nella specie: il corretto funzionamento della struttura telematica e informatica della società), senza alcuna indicazione di comportamenti dell’amministratore connotati dall’inosservanza del dovere di attenta e diligente amministrazione. Spetta, infatti, all’attore l’onere di provare il rapporto di causalità tra il comportamento inadempiente, che deve essere dalla medesima specificato, e la conseguenza dannosa. (pfm)


TRIBUNALE DI MILANO, 25 marzo 2009 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 64579/2007

Società in accomandita semplice – Violazione del divieto di immistione – Accertamento – Domanda del socio accomandatario – Carenza di interesse ad agire (Art. 2320 c.c.) È inammissibile perché carente di interesse ad agire la domanda del socio accomandatario volta ad ottenere in funzione di «eventuali future posizioni debitorie» l’accertamento della violazione del divieto di immistione da parte del socio accomandante. (pfm)    


TRIBUNALE DI MILANO, 17 marzo 2009 – Perozziello, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 20286/2008

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità – Nesso causale – Mancata tenuta regolare delle scritture contabili – Liquidazione del danno in via equitativa – Criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare (Artt. 2393, 2394 e 2476 c.c.; art. 146 l.f.) Qualora risulti impossibile ricostruire materialmente le operazioni riferibili a negligente condotta degli amministratori che hanno causato un danno e tale impossibilità sia ascrivibile a fatto e colpa degli stessi (nella specie: mancata tenuta regolare delle scritture contabili), il curatore fallimentare non è tenuto alla rigorosa dimostrazione di un nesso causale tra condotta e danno, potendo far riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa al parametro residuale ancorato alla differenza tra attivo e passivo patrimoniale accertato in sede concorsuale. (pfm)    


TRIBUNALE DI MILANO, 12 marzo 2009 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 46407/2007

Società cooperativa – Mancanza di convocazione rituale dei componenti dell’organo deliberativo, falsità del verbale, patologie di funzionamento della regola maggioritaria – Impossibilità di configurare l’inesistenza della delibera affetta dai suddetti vizi (Artt. 2519, 2379 c.c.) Anche a voler sostenere che la categoria dell’inesistenza degli atti deliberativi trovi ancora uno spazio, dopo la riforma del diritto societario del 2003, in casi del tutto particolari (quali provvedimenti assunti al di fuori di qualunque parametro normativo di riferibilità dell’atto alla società a cui venisse imputato), deve comunque ritenersi che una delibera viziata dalla mancanza di convocazione rituale dei componenti dell’organo deliberativo della società, dalla falsità del verbale e da patologie di funzionamento della regola maggioritaria non sia riconducibile ad una fattispecie di inesistenza della delibera, configurando invece una fattispecie di radicale nullità della stessa. Nella specie, sussistendo una parvenza di delibera di formale, esteriore, benché di solo apparente provenienza dal consiglio di amministrazione della società, nella sua forma collegiale ed all’esito di regolare convocazione, non si può parlare di delibera inesistente, bensì di delibera esistente, invalidata da patologia del suo procedimento di formazione (convocazione e intervento della maggioranza) e di esteriorizzazione (falsità del verbale). Società cooperativa – Invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione – Configurabilità esclusivamente di fattispecie di annullabilità (Artt. 2519, 2388 c.c.) Alla luce della formulazione dell’art. 2388, commi 4 e 5, c.c., che contemplano tutti i casi di delibera non conforme alla legge o allo statuto (comprendendovi indifferentemente anche quelli di delibere con oggetto impossibile o illecito) e che non richiamano la norma specifica di cui all’art. 2379 c.c. e i tipici casi di nullità ivi previsti, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso esaurire, nell’ambito della generale categoria dell’annullabilità, tutte le fattispecie di invalidità dell’atto consiliare, introducendo così un chiaro e netto limite temporale entro cui i soggetti legittimati possono farle valere. (mb)    


TRIBUNALE DI MILANO, 12 marzo 2009 – Ferraris, Presidente e Relatore R.G. 18271/2006

Società a responsabilità limitata – Clausole compromissorie relative all’esercizio del­l’azio­ne sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori – Nullità di tali clausole in caso di mancata approvazione assembleare delle medesime (Art. 2476 c.c.) Alla rinuncia all’azione sociale di responsabilità e alla transazione sulla stessa vanno equiparate, ai medesimi effetti della nullità per difetto di approvazione assembleare e della rilevabilità d’ufficio della nullità, le clausole compromissorie. Società a responsabilità limitata – Responsabilità dell’amministratore verso la società per superamento dei limiti ai poteri di gestione affidatigli in via statutaria (Art. 2476 c.c.) La colpa dell’amministratore, al di là di ogni sua presunzione legale, sussiste allorché questi abbia compiuto un atto gestorio che travalichi i limiti dei poteri di gestione a lui affidati in via statutaria, senza averne dato alcuna preventiva comunicazione al consiglio di amministrazione o all’assemblea e senza aver effettuato alcun prudente accertamento dell’utilità o del carattere pregiudizievole dell’atto per la società. (mb)


TRIBUNALE DI MILANO, 12 marzo 2009 – Ciampi, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. 48975/2008

Società per azioni – Revoca implicita di un amministratore – Possibilità di provare la sussistenza di una giusta causa di revoca (Art. 2383 c.c.) Qualora la revoca di un amministratore in carica sia avvenuta implicitamente per nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, che non comprenda l’amministratore facente parte del precedente consiglio, e, in sede di revoca implicita, non sia stato esplicitato alcunché in ordine alla causa della esclusione (e quindi della revoca implicita) di quell’amministratore, è precluso alla società provare in giudizio la sussistenza di una giusta causa di revoca. Società per azioni – Contrarietà della condotta dell’amministratore ad un indirizzo gestionale espresso dai soci di maggioranza – Insussistenza di una giusta causa di revoca (Art. 2383 c.c.) La mera contrarietà della condotta dell’amministratore ad un indirizzo amministrativo o gestionale espresso dai soci di maggioranza non costituisce giusta causa di revoca, non trattandosi di una situazione soggettiva di gravità tale da determinare il venir meno del rapporto fiduciario con i soci. (mb)  


TRIBUNALE DI MILANO, 12 marzo 2009 – Ciampi, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 57888/2007

Rapporto tra rito ordinario e rito societario – Implicita rinuncia a coltivare l’eccezione di rito desumibile da un comportamento processuale concludente del convenuto – Onere di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza ai fini dell’immediata decisione collegiale sulla questione preliminare di rito (Art. 16 d.lgs. 5/2003; art. 70 ter c.p.c. disp. att.) Per le controversie normalmente soggette al rito ordinario, la scelta del convenuto di svolgere le proprie difese secondo il rito speciale societario può profilarsi non solo mediante un’espres­sa manifestazione di scelta di rito nella fase iniziale, come indicato nell’art. 70-ter disp. att. c.p.c., ma anche attraverso un’implicita rinuncia a coltivare l’eccezione di rito, desumibile da un comportamento processuale concludente che inequivocabilmente si ponga in contrasto con l’eccezione di rito preliminarmente sollevata. Ne consegue che, nel momento in cui una parte processuale chiamata a difendersi secondo le forme del rito societario decidesse di portare la questione del rito applicabile alla controversia all’attenzione del collegio solo a contraddittorio esaurito, essa dovrebbe quantomeno dimostrare che la trattazione della controversia, svoltasi, nonostante l’eccezione di rito, secondo il rito societario, ha comportato una sostanziale violazione dei suoi diritti processuali di difesa. In caso di mancata dimostrazione di tale sostanziale violazione, si deve ritenere che il comportamento della parte che, nonostante l’eccezione di rito, abbia continuato a svolgere le sue difese con il deposito di memorie difensive scambiate nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs. 5/2003 – omettendo quindi di depositare istanza di fissazione di udienza per provocare un’immediata decisione del collegio sulla questione preliminare processuale – costituisca accettazione del rito societario, quale valida alternativa al rito ordinario normalmente applicabile. (mb)


TRIBUNALE DI MILANO, 10 marzo 2009 – Perozziello, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 65453/2005

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Bilancio d’esercizio – Deliberazione di approvazione – Procedimento di formazione – Vizio procedimentale – Sanabilità mediante partecipazione del socio all’assemblea – Inammissibilità (Artt. 2479 ter, 2478 bis c.c.) Il difetto assoluto del procedimento di formazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio d’esercizio non può essere colmato dalla successiva partecipazione all’assemblea da parte del socio e dall’eventuale richiesta di informazioni, trattandosi di un vizio procedimentale di formazione della deliberazione assembleare che prescinde dalla partecipazione o meno del socio all’assemblea. Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori –Redazione del bilancio – Alterazioni contabili – Danno in capo alla società – Esclusione (Artt. 2476, 2478 bis c.c.) La responsabilità degli amministratori non può trovare la sua causa nella redazione di un bilancio, anche se, in ipotesi, falso, essendo lo stesso un mero atto di accertamento delle poste contabili in esso contenute, in quanto tale inidoneo a concretare un danno in capo alla società. (mm)


TRIBUNALE DI MILANO, 5 marzo 2009 – Ciampi, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 41579/2008

Società di capitali – Responsabilità dell’amministratore nei confronti della società per atti di mala gestio – Utilizzo del criterio della differenza tra attivo e passivo patrimoniale accertato in sede concorsuale per la liquidazione del danno in via equitativa (Art. 146 l.f.; art. 1226 c.c.) Il criterio ancorato alla differenza tra attivo e passivo patrimoniale accertato in sede concorsuale non è di regola applicabile al fine di valutare il preciso ammontare dei danni cagionati alla società da atti di mala gestio compiuti dall’amministratore, essendo in contrasto con il principio civilistico che impone di accertare l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta illegittima e il danno; il suddetto criterio può, tuttavia, costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, qualora sia stata accertata l’oggettiva impossibilità di quantificare l’esatto ammontare del danno occorso alla società, a causa dei dati parziali ricavabili dalle scritture contabili ritrovate e dell’assenza di ogni possibilità di ricostruire con precisione gli specifici atti di mala gestio compiuti (al di là di quelli indicati in via esemplificativa dal fallimento). (mb)


TRIBUNALE DI MILANO, 5 febbraio 2009 – Ciampi, Presidente e Relatore R.G. 47433/2008

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Autonomia statutaria – Clausola di esclusione del socio – Esclusione per situazione pregressa – Inammissibilità (art. 2473 bis c.c.) Il socio può essere escluso ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. soltanto in forza di un suo comportamento successivo all’introduzione nello statuto di una clausola di esclusione, e non in ragione di una mera situazione giuridica del medesimo, pregressa e preesistente rispetto alla disciplina statutaria dell’esclusione. (mm)  


TRIBUNALE DI MILANO, 22 gennaio 2009 – Ciampi, Presidente – Ferraris, Relatore R.G. 72072/2007

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Amministrazione di fatto – Responsabilità per diligente gestione – Onere della prova (Art. 2476 c.c.) Poiché in caso di amministratore di fatto il convenuto risponde per la violazione dei doveri inerenti al rapporto di amministrazione, l’onere della prova dell’adempimento (o dell’impossi­bilità di adempiere per causa non imputabile al debitore) grava sul convenuto; l’inosservanza di tale onere consente di ritenere inadempiuto il dovere di salvaguardare da ogni pregiudizio la società mediante il diligente svolgimento del controllo sulla gestione. (mm)


TRIBUNALE DI MILANO, 8 gennaio 2009 – Ciampi, Presidente e Relatore R.G. 4827/2008

Società di capitali – Società per azioni – Aumento di capitale – Estinzione del debito da conferimento mediante compensazione – Ammissibilità (Artt. 1241, 2438 ss. c.c.) Il socio può compensare il suo debito per la sottoscrizione del nuovo capitale con propri pregressi crediti verso la società. (mm)


TRIBUNALE DI MILANO, 8 gennaio 2009 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 41429/2007

Società a responsabilità limitata – Decisioni dei soci assunte in sede assembleare – Assemblea totalitaria – Trattazione di argomenti ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nell’avviso di convocazione – Mancata opposizione da parte del rappresentante in assemblea delegato da un socio – Configurabilità del vizio di assoluta assenza di informazione, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., nei confronti del delegante – Negazione (Artt. 2479 bis, 2479 ter c.c.) Non ricorre il vizio di assenza assoluta di informazione ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., allorquando il rappresentante del socio che sia intervenuto per delega non si sia opposto, ex art. 2479 bis, comma 5, c.c., alla trattazione da parte di un’assemblea totalitaria anche di oggetti non compresi nell’ordine del giorno indicato nell’avviso di convocazione. In particolare, il fatto che il rappresentante abbia così tradito la fiducia del socio rappresentato o male interpretato il suo mandato rileva solo nei rapporti interni tra socio e delegato e, come tale, non può intaccare la validità dell’atto societario assunto da un’assemblea validamente costituita. (av)  


TRIBUNALE DI MILANO, 19 dicembre 2008 – Ciampi, Presidente – Dal Moro, Relatore

Invalidità delle decisioni dei soci – Società per azioni – Società a responsabilità limitata decisioni dei soci – Inesistenza della delibera assembleare – Nullità della delibera assembleare (Art. 2479 ter c.c.) È da ritenersi fondata e quindi meritevole di accoglimento l’impugnazione proposta dal consigliere di amministrazione ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., volta ad ottenere la dichiarazione di annullamento della delibera dell’assemblea ordinaria della società qualora detta delibera sia stata assunta in evidente contrasto con quanto previsto dallo statuto societario, in particolar modo per quanto riguarda la convocazione dell’assemblea sociale. Non può, al contrario, trovare accoglimento l’impugnazione della delibera assembleare formulata ex art. 2479 ter c.c. al fine di ottenere la dichiarazione di inesistenza della delibera stessa e ciò in quanto questa è un’ipotesi di invalidità assai discussa, che la riforma del diritto societario ha inteso di fatto bandire in quanto, nulla aggiungendo in effetti alla declaratoria di nullità, crea fattispecie atipiche di invalidità. L’art. 2479 ter c.c. circoscrive la declaratoria di nullità alle ipotesi di delibere aventi oggetto impossibile, illecito o assunte in assenza assoluta di informazione; pertanto, la delibera non può essere considerata nulla qualora, come nel caso di specie, sia stata data informazione dell’assemblea, tanto che alla convocazione è stato replicato dai convocati, anche se detto avviso di convocazione deve per regolamento statutario essere ritenuto irregolare. (dc) Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Milano ha sottolineato come la riforma del diritto societario abbia inteso bandire il concetto di delibera assembleare inesistente in quanto, creando fattispecie atipiche di invalidità, nulla aggiunge agli effetti che comporterebbe la declaratoria di nullità. Partendo, infatti, dal concetto di invalidità, l’art. 2479 ter, comma 1, c.c. dispone che qualsiasi decisione dei soci che non è stata assunta in conformità della legge, dell’atto costitutivo o anche – come giustamente motivato dai giudici meneghini – dello statuto societario, può essere impugnata dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale [continua ..]


TRIBUNALE DI MILANO, 24 ottobre 2008 – Ciampi, Presidente – Ferraris, Relatore
Fascicolo 4 - 2009