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La clausola c.d. di ribaltamento nelle società consortili

Maurizio Onza

Il contributo si concentra sull’analisi della clausola c.d. di ribaltamento nelle società consortili a mezzo della quale le passività, e specialmente le perdite, sono “ribaltate” sui soci. Dopo un’introduzione storica ed un inquadramento sistematico, sono affrontate le principali questioni applicative che l’uso di questa clausola ha posto e continua a porre.

The so called clause of “ribaltamento” provided for the consortium companies

The paper focuses on the analysis of the so called clausula c.d. di ribaltamento, provided for the consortium companies whereby the liabilities, and especially the losses, are transferred to the shareholders. After a historical introduction and a systematic framing, the main applicative questions, arising from the practice, are examined.

KEYWORDS: Clause of “ribaltamento” – Consortium companies – Profit-making purpose – Mutual benefit – Art. 2615-ter c.c.

Sommario:

1. Introduzione: la clausola c.d. di ribaltamento ed i «contributi in denaro» dei «soci» nella società consortile - 2. La «società consortile»: tra "deviazione" dal diritto comune delle società e "specificità" del consorzio - 2.1. (Segue) Spunti dalla nomogenesi dei consorzi e delle «società consortili»: esigenze dell’economia e risposte normative nel 1942 e nel 1976 - 2.2. (Segue) Il contesto normativo contemporaneo - 3. Conseguenze applicative - NOTE


1. Introduzione: la clausola c.d. di ribaltamento ed i «contributi in denaro» dei «soci» nella società consortile

La locuzione clausola c.d. di ribaltamento evoca una previsione pattizia a mezzo della quale le passività [[1]] di un ente, appunto, si “ribaltano” sui partecipanti a questo: una clausola attraverso la quale la passività dell’ente è (pre)destinata a gravare, mercé un “obbligo di copertura”, il patrimonio del partecipante. Si tratta di una manifestazione dell’autonomia privata, frequente nella “prassi” consortile [[2]], la cui emersione normativa si rintraccia nell’art. 2615-ter, 2° comma, c.c., disposizione che abilita «l’atto costitutivo» [[3]] ad obbligare i «soci» di una «società consortile» al “versamento” di «contributi in denaro» [[4]]. E proprio attorno a siffatta disposizione, quanto a latitudine precettiva ed inquadramento sistematico, gravitano i più significativi problemi che, nella teoria e nel­l’applicazione, la clausola c.d. di ribaltamento pone. Problemi: (i) che, essenzialmente, si concentrano nella sua modalità di introduzione, nel contenuto dell’obbligo e nelle sue “vicende” nonché, più in generale, nella tensione tra disciplina dei «consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi» [[5]] ed organizzazione della [continua ..]

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2. La «società consortile»: tra "deviazione" dal diritto comune delle società e "specificità" del consorzio

Per avviare l’indagine, si deve muovere svolgendo quella tensione a cui poco fa si cennava. In via elementare, questa si traduce in un concorso tra regole del consorzio e regole delle società che la disposizione sulla «società consortile» pone ma non risolve, limitandosi: (i) alla sua legittimazione, peraltro con un dato letterale ambiguo [[8]] (1° comma); ed (ii) alla possibilità di obbligare i suoi soci a versare contributi in denaro (2° comma), unica regola per essa espressamente approntata. Si lascia, di conseguenza, all’interprete il compito di individuare quante e quali regole dell’uno (il consorzio) e dell’altra (la società e, poi, la società pre-scelta [[9]]) possono o devono applicarsi. Compito, a sua volta, che suppone la selezione di un punto di vista dal quale governare quel concorso di regole: decidendo, insomma, se la «società consortile» è “più società” o è “più consorzio” [[10]]. La sede, com’è ovvio, non consente l’assolvimento di un compito tanto arduo, impegnativo e di persistente attualità [[11]]; ciò nondimeno non sembra revocabile in dubbio che in entrambi i casi, intuitivamente, sia inevitabile confrontarsi con la “specificità” del consorzio, da un lato, e con [continua ..]

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2.1. (Segue) Spunti dalla nomogenesi dei consorzi e delle «società consortili»: esigenze dell’economia e risposte normative nel 1942 e nel 1976

Sia la “codificazione dei consorzi”, realizzata con il codice civile del 1942, sia la di essa successiva modificazione, risalente alla legge n. 377/1976, sono dichiaratamente ispirate a rispondere ad esigenze (concrete) della “moderna” (coeva) economia [[12]]. Nel 1942, di questa, uno degli aspetti più «salienti» appariva il «fenomeno dei raggruppamenti – volontari e obbligatori – di imprese, diretti a conseguire risultati economici mediante un coordinamento della loro attività, ferma restando l’auto­nomia giuridica delle singole imprese» [[13]]. Ed anzi, nel «vastissimo campo del fenomeno consortile» [[14]], aveva acquisito una «notevole unità di lineamenti» il consorzio tra imprenditori esercenti «una medesima attività economica o attività economiche connesse» ed avente ad «oggetto la disciplina dell’attività stesse mediante una organizzazione comune»; sì da richiedere al legislatore di “colmare” la lacuna normativa che su siffatta conformazione del “fenomeno” si avvertiva, disciplinandone, in modo altrettanto unitario, la «gestione»; e non più solo (fondamentalmente) gli aspetti “pubblicistici”, affidati ad una già esistente ed ampia «legislazione speciale», caratterizzata, [continua ..]

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2.2. (Segue) Il contesto normativo contemporaneo

La storia testimonia la sopravvenuta esigenza di disciplinare il consorzio e, poi, la società consortile “deviando” dal diritto comune e calibrando la “deviazione” sulla “specificità” consortile che, in thesi, ne fissa legittimità e limiti. Ed ammessa l’esistenza di società, quale organizzazione di produzione dell’azione “metaindividuale” [[38]], prima nella “prassi” e poi “per legge” a funzione consortile, “diversa” quindi da quella (tradizionale e tipica) delineata nell’art. 2247 c.c. [[39]], restava però irrisolto il rapporto tra quantum di “deviazione” e “specificità” funzionale. Aspetto che non a caso costituiva una traiettoria di ricerca nel 1976 già sperimentata [[40]] e che, di lì a poco, avrebbe gemmato studi fondamentali [[41]] sugli usi percepiti “devianti” e, per così dire, “anomali” della società [[42]]. Sia ben inteso: le regole organizzative (in particolare tese a governare i processi decisionali, dichiarativi e di partecipazione al risultato) sono, in sé, neutre, prescindendo dal tipo di risultato e dalla sua destinazione programmati da chi di quelle regole si avvale. Gli è, però, che le regole organizzative previste nel diritto societario del codice [continua ..]

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3. Conseguenze applicative

La previsione dei «contributi in denaro» dei «soci», persone o enti (anche, in talune ipotesi, pubblici [[67]]), nelle società consortili esprime, secondo la nomogenesi, un connotato eventuale, tipico e di diritto scritto della funzione consortile ed innesta nella società prescelta un elemento “deviante” dal diritto comune delle società. Una “deviazione” da riguardare nella relazione tra soci e società consortile e che, in questa traiettoria conoscitiva, si lascia razionalizzare come segue: a) la società consortile, in quanto “società”, è un ente “distinto” dai suoi partecipanti [[68]]; b) questa entificazione [[69]] genera un’articolazione dei patrimoni coinvolti, distinguendo il patrimonio dell’ente, da un lato, ed il patrimonio dei partecipanti, dal­l’altro [[70]]; c) l’articolazione dei patrimoni descritta isola, a sua volta, i terzi titolari di ragioni di credito in due classi, gli uni, creditori della società consortile, sul cui patrimonio vantano e realizzano le pretese [[71]]; gli altri, i creditori del socio della società consortile, i quali vantano e realizzano sul di lui patrimonio le pretese; d) l’isolamento in questione è permeabile solo verso il patrimonio del socio, [continua ..]

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NOTE

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