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Abuso di eterodirezione e regimi di responsabilità. La recente giurisprudenza del Tribunale di Milano.
Amedeo Valzer
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Sommario:
1. Premessa - 2. La recente giurisprudenza del tribunale di Milano - 3. Sulla legittimazione attiva della società eterodiretta ad agire ex art. 2497 c.c. contro la capogruppo - 4. Sulla natura dell’attività di direzione e coordinamento. I rapporti tra le società del gruppo e le inferenze sulla posizione degli organi gestori - 5. Azione ex art. 2497 c.c. e onere della prova - 6. Responsabilità da direzione e coordinamento di società e holding persona fisica - 7. Eterodirezione congiunta e responsabilità solidale ex art. 2497, 2° comma, c.c. Problemi e prospettive - NOTE
1. Premessa
Negli ultimi due anni il tribunale di Milano si è pronunciato più volte su vicende (a torto o a ragione) ricondotte alla fattispecie di responsabilità tracciata dall’art. 2497 c.c. Una ricognizione delle decisioni rese in materia suggerisce l’opportunità di un’indagine volta a rilevare ed evidenziare le linee principali delle tesi interpretative che sembrano consolidarsi in seno alla giurisprudenza milanese. Come si vedrà di seguito, in una serie di pronunce – alcune delle quali rese, peraltro, in sede cautelare – il tribunale ha voluto trattare funditus della natura, dei presupposti, della portata e delle implicazioni della disciplina della responsabilità da eterodirezione di società, cogliendo l’occasione per prospettare le linee portanti del pensiero maturato sul tema, dopo una serie di sentenze tra loro diverse e già oggetto di analisi da parte della dottrina 1. D’appresso verranno riportati i passaggi fondamentali delle argomentazioni articolate in diritto nelle motivazioni dei provvedimenti esaminati (senza nessun riferimento al merito delle vicende concretamente dedotte in giudizio). All’esito verranno avanzate, in maniera trasversale e secondo l’ordine delle questioni emerse nelle pronunce, alcune considerazioni in merito all’assetto interpretativo che la giurisprudenza milanese va così adottando.
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2. La recente giurisprudenza del tribunale di Milano
Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, 20 dicembre 2013 (ord.), n. 42294-1/2013 R.G. La pronuncia viene resa nell’ambito di un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere un sequestro conservativo sui beni dei resistenti, già convenuti in responsabilità come soggetti (in ipotesi) esercenti l’attività congiunta di direzione e coordinamento sulle società ricorrenti/attrici [[2]]. Nel volgere all’analisi del fumus boni iuris a fondamento della richiesta tutela cautelare, il giudice rileva che il titolo di responsabilità ex art. 2497 c.c. azionato in giudizio introdurrebbe «varie questioni: a’) Sussistenza della legittimazione (attiva) della società eterodiretta ad agire in responsabilità nei confronti dell’ente/soggetto dirigente. a’’) Sussistenza della legittimazione (passiva) della persona fisica che abbia esercitato attività di direzione e coordinamento di una società ad essere destinataria di azione risarcitoria esercitata dalla società eterodiretta. a’’’) Puntualizzazioni sulla natura dell’attività di direzione e coordinamento. a’’’’) Configurabilità dell’esercizio congiunto dell’attività di direzione e coordinamento tra più soggetti. a’’’’’) Criteri di prova dell’esercizio [continua ..]
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3. Sulla legittimazione attiva della società eterodiretta ad agire ex art. 2497 c.c. contro la capogruppo
Come già in parte evidenziato nel riportare i provvedimenti in analisi, i passaggi delle motivazioni delle prime due ordinanze cautelari affrontano profili delicati e particolarmente dibattuti della disciplina codicistica dettata in materia di direzione e coordinamento di società. E nell’alveo della ricostruzione da esse tracciata possono poi ricondursi, per quanto riguarda l’impostazione di fondo, anche le successive due sentenze di cui si è data notizia. Senz’altro meritevole di una sua autonoma considerazione è, invece, l’ultimo provvedimento trascritto, che, come le ordinanze di apertura, ha trattato funditus alcuni profili interpretativi relativi alla disciplina della responsabilità ex art. 2497 c.c.; profili, questi, sui quali è opportuno indugiare. I due “fronti interpretativi” – non in contrasto tra loro, ma sicuramente capaci di distinguersi l’uno dall’altro – prospettano una serie di riflessioni che paiono proporsi come ideali punti di maturazione degli orientamenti sul tema propri della sezione commerciale del tribunale ambrosiano. Le decisioni, cioè, più che come precedenti giurisprudenziali, aspirano a porsi quali veri e propri referenti di indirizzo in materia di direzione unitaria di società. Come anticipato, nella prima ordinanza cautelare il tribunale di Milano, dopo aver dichiarato la struttura dell’ordo quaestionum, che informa [continua ..]
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4. Sulla natura dell’attività di direzione e coordinamento. I rapporti tra le società del gruppo e le inferenze sulla posizione degli organi gestori
Tanto nei provvedimenti cautelari, quanto nella sentenza quivi riportati, il tribunale di Milano ha affermato la netta distinzione, concettuale e normativa, intercorrente tra attività di direzione e coordinamento e attività gestoria delle società controllate soggette alla direzione unitaria dell’ente di vertice. E in effetti – come indicato anche dall’uso di clausole generali diverse da quelle che connotano il mandato gestorio (art. 2392 c.c.) – l’attività di eterodirezione è (ulteriore nonché) differente 23 rispetto sia all’attività di gestione in senso stretto della holding sia a quella di realizzazione dell’oggetto sociale delle società controllate. Detta attività, per la holding, si concreta nella formulazione, nell’attuazione e nel controllo della propria politica imprenditoriale di direzione strategica e di coordinamento delle imprese delle società asservite; e per queste ultime, di conseguenza, rileva come ciò che detta la loro posizione nell’ambito del gruppo e, tramite questo, sul mercato 24. Per i soci esterni (e per i creditori) delle società eterodirette, invece, il rilievo che assume l’attività di direzione unitaria condotta dalla capogruppo è – e non può che essere – diverso, poiché essa investe dall’esterno le dinamiche di produzione dell’azione [continua ..]
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5. Azione ex art. 2497 c.c. e onere della prova
Nel procedimento cautelare sopra riportato, le allegazioni fatte dalle parti ricorrenti a sostegno delle proprie pretese contemplavano censure specifiche in relazione ad operazioni ben individuate, ma il giudice, prima di esaminare in concreto le deduzioni attoree, ha inteso prospettare anzitutto la tesi interpretativa (ritenuta) più corretta in punto di ripartizione dell’onere della prova nei giudizi ex art. 2497 c.c. Anche nella sentenza del 14 novembre 2014 vi sono interessati osservazioni sul tema. E, più in generale, le riflessioni svolte dal tribunale investono un tema di importante rilievo teorico e di sicuro impatto pratico: il problema della prova nei giudizi di responsabilità occupa, infatti, un campo sul quale si gioca buona parte dell’effettività della tutela approntata dalla legge. Entrando gradatamente nel tema, può preliminarmente osservarsi che, ad una più ampia ricognizione delle decisioni rese dalla giurisprudenza di merito nelle liti ex art. 2497 c.c. avviate nei primi anni di vigenza dell’attuale normativa, l’impressione suscitata sia che i giudici abbiano agevolato l’esperimento, da parte dei “soci esterni” del gruppo, di iniziative giudiziarie dirette e immediate contro la holding, bypassando la scissione logico-temporale di attuazione della tutela tracciata dal combinato disposto dei commi terzo e primo dell’art. 2497 c.c. 35 e ritenendo, nella specie, [continua ..]
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6. Responsabilità da direzione e coordinamento di società e holding persona fisica
La fattispecie concretamente portata a cognizione del giudice in sede cautelare, ha indotto il tribunale, tanto in prima istanza quanto nel giudizio di reclamo, a prendere posizione anche in merito all’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2497 c.c. nei confronti dell’holding persona fisica. In linea di principio, e (anzi) tanto sotto il profilo normativo quanto in punto di ricognizione del diritto vivente, come lo stesso tribunale ha cura di evidenziare, non v’è dubbio che una persona fisica possa esercitare in maniera professionale e organizzata l’attività di direzione unitaria di più imprese societarie partecipate. Tuttavia, come è noto, le vicende che hanno interessato la redazione del testo dell’art. 2497 c.c. [[52]] hanno suscitato, all’indomani della riforma, il problema interpretativo dell’applicazione a detta ipotesi della disciplina della responsabilità dettata per «le società e gli enti»: la modifica testuale (da “chi” a “le società o gli enti”) è stata letta da parte della dottrina non solo nel suo risultato immediato di riferire la fattispecie alle società e agli enti esercenti l’attività di direzione unitaria; ma anche in quello ulteriore di escludere espressamente applicazioni analogiche e/o estensive della norma [[53]]. Nella decisione riportata, il tribunale ambrosiano avalla, [continua ..]
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7. Eterodirezione congiunta e responsabilità solidale ex art. 2497, 2° comma, c.c. Problemi e prospettive
Sempre nella parte dedicata in generale alla disciplina dell’attività di direzione e coordinamento di società, il tribunale tratta due ulteriori profili meritevoli di riflessione: il problema della configurabilità dell’eterodirezione congiunta e di imputazione della correlata responsabilità; e il diverso tema della corresponsabilità ex art. 2497, 2° comma, c.c., con le conseguenti ricadute in punto di onere di allegazione e di prova, incombenti sull’attore che voglia citare in responsabilità più ipotetici compartecipi nell’abuso da direzione e coordinamento. Su altro piano, il tribunale si pronuncia anche sull’ammissibilità e sulla rilevanza diretta ai fini dell’applicazione della disciplina dell’attività congiunta di direzione e coordinamento 59. A tal fine, il giudice valorizza sia il dato testuale d’esordio dell’art. 2497 c.c. (che guarda alle società o enti), sia il profilo, per così dire, ontologico, per il quale se più soggetti hanno cagionato un danno, è naturale che la responsabilità si imputi a tutti gli agenti; sia ancora la riconosciuta ammissibilità del controllo congiunto, in merito al quale il tribunale non manca di dare alcuni referenti di emersione normativa (testuali i riferimenti al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e allo IAS 24). A [continua ..]
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NOTE