Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Verso lo staggered board nelle banche e nelle società quotate italiane (di Andrea Sacco Ginevri)


SOMMARIO:

1. Il sistema di rotazione degli amministratori nelle societą operanti nei mercati finanziari - 2. Lo staggered board negli Stati Uniti: profili di comparazione - 3. Staggered board e adeguata composizione dell’organo amministrativo: quali benefģci per la governance delle banche? - 4. Staggered board e attivismo degli investitori istituzionali: quali benefģci per la governance delle societą quotate? - 5. Brevi considerazioni conclusive - NOTE


1. Il sistema di rotazione degli amministratori nelle societą operanti nei mercati finanziari

Il presente contributo intende enucleare i benefìci che l’adozione di un sistema di rinnovo scaglionato dell’organo amministrativo (c.d. staggered board) 1 potrebbe produrre, in termini di governance, per le banche e le società quotate di diritto italiano 2. La rotazione annuale degli amministratori di società azionarie – pur avendo costituito la regola nell’abrogato codice di commercio del 1882 3, poi abbandonata con il codice civile del 1942 4 – rappresenta, attualmente, una soluzione organizzativa poco utilizzata nel mercato finanziario domestico 5 e piuttosto criticata negli ordinamenti esteri in cui è diffusa 6. Tuttavia, due filoni normativi contemporanei, di derivazione europea, stimolano una riflessione sull’opportunità di avvalersi, (quantomeno) nelle società bancarie e negli emittenti quotati, del meccanismo di rinnovo parziale (su base annuale) del­l’organo amministrativo, e segnatamente: (i) le nuove regole sulla governance bancaria introdotte dalla normativa nota come “CRD IV”, volte a rafforzare i presìdi organizzativi degli enti creditizi in una prospettiva di istituzionalizzazione e professionalizzazione della loro gestione e supervisione strategica, e (ii) le previsioni contenute nella shareholders rights directive (nonché, a fortiori, nella proposta di modifica e aggiornamento di detta direttiva), funzionali a favorire l’attivismo assembleare degli azionisti (anche esteri) delle società quotate, in un’ottica di incentivo allo sviluppo aziendale di medio-lungo periodo degli emittenti 7. Scopo del presente lavoro è quello di illustrare le ragioni per cui l’adozione di un consiglio di amministrazione che si rinnovi per un terzo dei propri componenti ogni esercizio 8 rappresenti già oggi 9 un’opzione organizzativa (legittima sul piano societario e) idonea a consentire – non solo una “continuità amministrativa” 10, in linea con le “esigenze della moderna impresa” 11, garantita dalla “pre­senza, negli stessi organi, di membri già esperti e collaudati e di altri di nuova nomina” 12, ma anche – una composizione dell’organo amministrativo in grado di adeguarsi, con la dovuta [continua ..]


2. Lo staggered board negli Stati Uniti: profili di comparazione

Un’analisi dei vantaggi di natura organizzativa che sono riconducibili a un assetto di governance imperniato sullo staggered board muove da una ricognizione, seppur sintetica, dei connotati che caratterizzano tale congegno societario nel­l’e­spe­­­rienza estera più significativa in materia, rappresentata dall’ordinamento societario dello Stato del Delaware 16. Sebbene per gran parte delle public companies statunitensi la regola generale sia quella della durata annuale dell’incarico gestorio 17 e della revocabilità ad nutum degli amministratori da parte dell’assemblea dei soci, molti ordinamenti societari del Nord America 18, ivi incluso il Delaware corporate code, consentono alle corporation ivi stabilite di derogare statutariamente ai menzionati princìpi adottando lo staggered board, e cioè un assetto organizzativo che stabilisce la durata triennale della carica amministrativa 19, con rinnovo ad ogni esercizio di un terzo degli amministratori e possibilità di loro revoca anticipata esclusivamente “per giusta causa” 20. A ciò si aggiunga che, tipicamente, le clausole statutarie che introducono lo stag­gered board nelle corporation statunitensi sono accompagnate da misure di trinceramento del management che impediscono l’incremento in corsa del numero degli amministratori rispetto alla composizione iniziale dell’organo gestorio (c.d. effective staggered board) 21. Il quadro normativo appena illustrato spiega il motivo per cui l’adozione di un effective staggered board negli ordinamenti societari statunitensi costituisce una formidabile misura anti-scalata 22, assai efficace nel disincentivare l’acquisto del controllo da parte di potenziali offerenti 23. Difatti, la circostanza che l’introduzione dello staggered board nelle corporation statunitensi impedisca la revoca degli amministratori senza giusta causa – comportando, pertanto, che un nuovo controllante impieghi almeno due assemblee annuali per eleggere la maggioranza del board 24 – spiega il motivo per cui tale congegno statutario sia fortemente criticato da una parte considerevole della dottrina americana, particolarmente attenta a [continua ..]


3. Staggered board e adeguata composizione dell’organo amministrativo: quali benefģci per la governance delle banche?

Terreno fertile per la sperimentazione dello staggered board in Italia 31 sembrerebbe essere, in primo luogo, l’ordinamento creditizio, atteso che, nella disciplina di settore post crisi finanziaria, la governance bancaria è divenuta laboratorio privilegiato in cui testare soluzioni evolute in materia di organizzazione aziendale 32. I nuovi assetti di governo bancario – delineati nella normativa europea nota come “CRD IV” 33 nonché nelle disposizioni domestiche di attuazione 34 e nelle prescrizioni e orientamenti di EBA 35, Banca d’Italia 36 e Basel Committee on Banking Supervision 37 – sono infatti improntati a princìpi innovativi, volti a promuovere una sana e prudente gestione dell’impresa creditizia nell’interesse (non solo dei suoi shareholders e stakeholders, bensì) del sistema economico nel suo complesso. In quest’ottica si spiega la progressiva istituzionalizzazione dell’impresa bancaria e del suo governo societario, realizzata sottraendo spazio all’autonomia privata (sempre più compressa entro precetti imperativi e vincoli di settore) e potenziando, di converso, il ruolo di esponenti aziendali – altamente qualificati e tendenzialmente indipendenti da chi effettivamente li nomina 38 – nel nome di un interesse sociale settoriale sempre più “permeato dagli interessi pubblicistici che contraddistinguono l’esercizio dell’attività finanziaria” 39. Sta dunque prendendo piede un sistema in cui la complessità tecnica dell’atti­vità bancaria richiede una gestione e supervisione strategica dell’impresa rimessa a professionalità diversificate e specializzate, attente alle esigenze mutevoli che emergono nella dinamica del business finanziario. Siffatta “managerializzazione” dell’impresa creditizia 40 spiega – oltre alla ne­cessità che gli esponenti aziendali di banche siano dotati di requisiti rigorosi di idoneità soggettiva allo svolgimento dell’incarico 41, anche – l’esigenza che l’or­gano amministrativo abbia, nel suo complesso, una «adeguata composizione» 42, e cioè una combinazione [continua ..]


4. Staggered board e attivismo degli investitori istituzionali: quali benefģci per la governance delle societą quotate?

Oltre che nelle banche, lo staggered board costituisce soluzione organizzativa auspicabile anche nelle società quotate tout court. Ciò in quanto – ribaditi i vantaggi, più volte rammentati, in termini di continuità gestionale e di effettivo monitoraggio sull’adeguata composizione dell’organo amministrativo e dei comitati endoconsiliari – il sistema di rotazione degli amministratori consentirebbe agli emittenti quotati di adattare, con cadenza annuale, gli assetti gestori all’evoluzione degli equilibri fra soci 59, e quindi di assicurare ai nuovi investitori una finestra temporale “istituzionale” e periodica per far valere le proprie eventuali istanze rappresentative. Il che non significa, tuttavia, che la maggioranza degli amministratori – che costituisce l’indice principale da cui inferire la sussistenza di un controllo di fatto sull’emittente 60 – sia suscettibile di cambiamento ad ogni esercizio (ma nemmeno, come avviene tipicamente oggi, in ragione degli assetti partecipativi, talvolta occasionali e transeunti, di fine triennio), dato che, in uno scenario fisiologico (in cui non si ricorra né alla revoca degli incumbents né alla cooptazione degli insurgents), per conseguire l’elezione di più della metà dei consiglieri di amministrazione sarebbe necessario prevalere in almeno due tornate assembleari nel corso degli ultimi tre esercizi, e quindi in un lasso temporale che, da un lato, deve considerarsi sufficientemente stabile per escludere contingenze casuali e, dall’altro lato, non sarebbe troppo lungo da disincentivare un acquisto graduale del controllo 61. L’assemblea annuale di nomina di almeno un terzo degli amministratori rappresenterebbe, peraltro, un’occasione appropriata per consentire agli investitori istituzionali di manifestare in maniera incisiva il proprio gradimento sulla gestione d’esercizio – con uno strumento ben più efficace del voto consultivo sulle politiche di remunerazione 62 – che si manifesterebbe attraverso la preferenza espressa sui candidati presentati per integrare il plenum consiliare 63. Sul piano delle concretezze, si tratterebbe di una sorta di “test elettorale”, volto a indirizzare la futura gestione dell’impresa quotata; il tutto coerentemente [continua ..]


5. Brevi considerazioni conclusive

Le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi mostrano l’opportunità di riflettere sui vantaggi che l’adozione di uno staggered board potrebbe apportare nelle società azionarie bisognose, in concreto, di dispositivi volti a salvaguardare e assicurare l’efficienza e la stabilità gestionale anche in un’ottica prospettica ovvero ad attrarre nuovi capitali da parte di investitori istituzionali interessati ad avere diritti di voice e di rappresentanza effettivi. Tali benefìci emergono, con maggiore nettezza, nelle società vigilate, soprattutto bancarie, e nelle società ad azionariato diffuso, ma nulla vieta di pensare che possano manifestarsi anche in altre realtà e contesti imprenditoriali diversi. Preso atto dell’accresciuta flessibilità che la soluzione organizzativa de qua offrirebbe alle società interessate ad avvalersene – senza presentare, all’apparenza, svantaggi eccessivi in termini di costi e processi per gli organi coinvolti – desta perplessità lo scarso utilizzo del congegno in parola nei mercati domestici. L’auspicio è quindi quello di assistere, in Italia, a un rinnovato interesse per il sistema di rotazione degli amministratori nelle società operanti nei mercati finanziari, che sia scevro da preconcetti derivanti da un’errata percezione del suo funzionamento, e sia rispondente ai valori che emergono in un mercato finanziario nazionale caratterizzato da un’apertura crescente ai capitali esteri e da un processo di progressiva disgregazione delle coalizioni di controllo destinate a lasciare sempre più spazio ad assetti proprietari eterogenei e meno concentrati 75.


NOTE