Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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Il ripudio delle Sezioni Unite all´utilizzo automatico del criterio del deficit patrimoniale, anche in assenza della contabilità sociale (nota a Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100) (di Marco Nazareno Mizzau)


CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, 6 maggio 2015, n. 9100 – Rovelli Presidente – Rordorf Giudice

 

Società di capitali – Responsabilità amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori – Fallimento – Azione responsabilità curatore – Risarcimento – Onere di allegazione – Inadempimento qualificato – Danno – Nesso di causalità

 

(Artt. 1223, 2056 c.c.; art. 146 legge fall.)

 

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l. fall. nei confronti degli amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di una società di capitali, la violazione rilevante ai fini del calcolo del danno risarcibile deve essere rappresentata da un inadempimento qualificato (cioè astrattamente idoneo alla produzione del danno) che l’attore ha l’onere di allegare, per consentire al giudice di verificare in concreto l’esistenza di un nesso eziologico tra gli inadempimenti contestati e il danno di cui si pretende il risarcimento. (1)

 

Società di capitali – Responsabilità amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori – Fallimento – Azione responsabilità curatore – Risarcimento – Criterio di liquidazione del danno – Differenza tra attivo e passivo – Esclusione

 

(Artt. 2393, 2394, 2476, 2407 c.c.; art. 146 legge fall.)

 

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l. fall. la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, poiché la contabilità non determina, bensì registra, gli accadimenti da cui deriva il deficit patrimoniale, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto. (2)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione –

Dott. RORDORF Renato – rel. Presidente Sezione –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14002/2007 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARNO SABINO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO UTENS S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato NUZZOLO EZIO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3131/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2015 dal Presidente Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Nel maggio del 2001 il curatore del fallimento della Utens s.r.l. citò in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli il sig. M. G., che di quella società era stato amministratore unico, e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni: sia perché egli aveva consentito la distrazione di beni custoditi in locali della società, sia perché non aveva tenuto i libri sociali, sia perché non aveva predisposto i bilanci relativi agli esercizi relativi agli anni 1994 e 1995 né presentato ai competenti uffici dell’erario le prescritte dichiarazioni fiscali riguardanti quei medesimi anni.

Il tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni, che liquidò nella misura di Euro 96.593,04, pari alla differenza tra il passivo e l’attivo rilevati nell’ambito della procedura di fallimento della Utens.

La corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 13 ottobre 2006, rigettò il gravame proposto dal sig. M. contro la decisione di primo grado, reputando che fosse stato accertato l’ina­dempimento, da parte del predetto sig. M., dei doveri inerenti alla carica amministrativa da lui ricoperta e che fosse corretta la liquidazione del danno operata dal tribunale, stante l’impossibilità di ricostruire l’effettiva situazione patrimoniale della società fallita a causa della mancanza delle scritture contabili, imputabile allo stesso amministratore.

Il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione, prospettando un unico motivo di censura articolato in più profili.

La curatela del fallimento della Utens ha replicato con controricorso.

La prima sezione di questa corte, alla quale il ricorso era stato inizialmente affidato, ha ravvisato un disallineamento nella giurisprudenza della Cassazione in merito alla questione se, nei giudizi di responsabilità promossi da una curatela fallimentare nei confronti di amministratori di società di capitali fallite, sia o meno corretto liquidare il danno utilizzando il criterio della differenza tra l’attivo ed il passivo accertati nell’ambito della procedura concorsuale, quando la mancanza di scritture contabili, addebitabile allo stesso amministratore, impedisca di ricostruire quale è stato l’effettivo andamento dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento.

Con ordinanza n. 12366 del 3 giugno 2014 il ricorso è stato perciò rimesso al Primo presidente, il quale lo ha assegnato alle sezioni unite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Prima di affrontare la questione di diritto sulla quale le sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi, è necessario soffermarsi sull’ecce­zione d’inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa della curatela controricorrente.

L’eccezione non appare fondata.

1.1. Va premesso che il motivo di ricorso del quale si discute, articolato in più profili, investe unicamente il tema dell’individuazione e liquidazione del danno operate nel giudizio di merito. Non è in discussione né l’accertamento dei comportamenti dell’amministratore della società, denunciati dal curatore in citazione come contrari alla legge ed all’atto costitutivo, né l’im­pu­tabilità al medesimo amministratore di tali comportamenti, bensì soltanto l’esistenza del danno che ne sarebbe derivato al patrimonio della società, poi fallita, e del nesso di causalità tra i suaccennati comportamenti e quel preteso danno, di cui si contesta il criterio di liquidazione adottato.

Il ricorso, in particolare, prospetta i seguenti profili di doglianza: a) violazione di norme di diritto sostanziale (artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 c.c.), per avere la corte d’appello confermato la condanna dell’amministratore della società fallita al risarcimento di un danno del quale non sarebbe stata fornita la prova e che non avrebbe potuto esser liquidato in base a criteri presuntivi non contemplati dalla legge; b) vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, non essendo stato in alcun modo chiarito quale sia il nesso esistente tra la violazione delle suindicate regole di condotta da parte dell’amministratore della società ed il pregiudizio che ne sarebbe derivato per il patrimonio sociale; c) violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la corte territoriale dato risposta alle censure che, con riferimento ai profili sopra richiamati, l’appellante aveva mosso alla sentenza di primo grado.

1.2. La circostanza che l’unico motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sé sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione. Per rendere ammissibile il ricorso è sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

Nel caso in esame, contrariamente a quel che sostiene la curatela controricorrente, le censure sviluppate nel ricorso sono chiaramente percepibili, nei termini già prima riferiti, e la stessa articolazione delle difese esposte nel controricorso con riguardo a ciascuna doglianza del ricorrente vale ampiamente a dimostrarlo.

Non manca neppure la formulazione dei quesiti di diritto, richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. (ormai abrogato, ma ancora applicabile ratione temporis nella presente fattispecie), riferibili a tutti i suaccennati profili di doglianza, uno dei quali esprime quel “momento di sintesi” che – come affermato da Sez. un. 20603 del 2007 (e da numerosissime altre pronunce conformi) – deve corredare la denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata.

  1. Venendo allora all’esame dei suaccennati profili di doglianza contenuti nel ricorso, conviene subito sgomberare il campo dalla censura riguardante la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., che sicuramente non sussiste.

La circostanza che il giudice d’appello non abbia dato risposta – o non abbia dato una risposta che la parte consideri adeguata – ad una o più delle argomentazioni addotte dall’impugnante a sostegno del gravame non implica, infatti, che quel giudice non si sia pronunciato sulla domanda propostagli, la quale non s’identifica con le singole argomentazioni che la sostengono. Potrà quindi aversi, in tal caso, un eventuale vizio di motivazione, ma certamente non la violazione del citato art. 112 (cfr. in argomento, tra le tante, Cass. n. 544 del 2006, n. 25714 del 2014 e n. 25761 del 2014).

  1. L’esame dei due rimanenti profili di doglianza può essere condotto congiuntamente ed investe la questione per la quale è stato richiesto l’intervento delle sezioni unite al fine di superare le oscillazioni che l’ordinanza della prima sezione ha ravvisato nella giurisprudenza di legittimità.

3.1. La questione, come già accennato, riguarda l’individuazione del danno risarcibile ed il relativo criterio di liquidazione nelle azioni di responsabilità promosse dai competenti organi di una procedura concorsuale nei confronti di amministratori di società di capitali dichiarate insolventi, ai quali sia imputato di aver tenuto un comportamento contrario ai doveri loro imposti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto sociale.

Nel caso di specie si tratta, appunto, di un’a­zio­ne esperita dal curatore del fallimento nei confronti dell’ex amministratore unico di una società a responsabilità limitata, poi dichiarata fallita. Si farà perciò sempre d’ora in avanti soltanto riferimento a questo tipo di fattispecie, ma è Intuitivo che le considerazioni che seguiranno sono estensibili anche ad azioni di responsabilità proposte nei confronti degli organi di vigilanza e dei direttori generali delle società dichiarate insolventi, se a costoro il curatore rimproveri di aver mancato ai propri doveri cagionando danno al patrimonio sociale ed ai creditori.

Sempre in via preliminare, è appena il caso di precisare che, nell’assumere l’iniziativa giudiziale di cui trattasi, a norma del secondo comma del­l’art. 146 l. fall., il curatore del fallimento della società ha esercitato cumulativamente sia l’azio­ne sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, nei confronti del proprio amministratore ai sensi dell’art. 2393 c.c., sia l’azione che, ai sensi del successivo art. 2394, sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall’incapienza del patrimonio della società debitrice (con l’avver­tenza che, trattandosi di vicenda anteriore alla riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, le suindicate norme del codice civile, dettate per la società azionaria, risultano integralmen­te applicabili anche alla società a responsabilità limitata in virtù del richiamo operato dal secondo comma del successivo art. 2487).

3.2. L’ordinanza di rimessione focalizza l’at­ten­zione sulla “utilizzabilità, ai fini dell’accer­ta­mento e liquidazione del danno nelle azioni di responsabilità, quale quella in questione, del dato costituito dalla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare”, ed aggiunge che, qualora si reputi utilizzabile questo criterio, “occorre stabilire quali siano le condizioni ed i limiti entro i quali tale dato sia utilizzabile, in connessione con le ragioni che lo giustificano”.

Come ben evidenziato anche nella citata ordinanza, vi sono già state in passato molte pronunce di questa corte in argomento, delle quali è necessario dare qui brevemente conto.

La possibilità che il danno risarcibile venga identificato nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare è stata affermata, in epoca risalente, da Cass. n. 1281 del 1977, in un caso nel quale all’amministratore era stato addebitato di aver violato il divieto di compiere nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, consistita nella perdita di oltre un terzo del capitale sociale e nella riduzione di questo al di sotto del minimo legale (divieto che, com’è noto, era espressamente previsto dal primo comma dell’art. 2449 c.c., nella versione antecedente la già ricordata riforma del diritto societario del 2003).

A brevissima distanza di tempo l’utilizzo del suindicato criterio differenziale è stato avvallato anche da Cass. n. 2671 del 1977, ma in un caso in cui si era ritenuto che il dissesto dell’impresa fosse dipeso proprio dall’illecito comportamento degli organi sociali. Anni dopo Cass. n. 6493 dei 1985 è tornata ad approvare l’utilizzo del predetto criterio, in una fattispecie nella quale l’ad­debito mosso agli amministratori consisteva nel non aver tenuto la contabilità sociale o nell’aver­la tenuta in modo sommario e non intellegibile.

Nel decennio successivo le critiche che gran parte della dottrina era andata formulando all’a­do­zione di quel criterio, sottolineandone l’inade­guatezza a dar conto del rapporto di causalità che deve sussistere tra il comportamento illegittimo addebitato agli organi sociali ed il danno risarcibile, ha indotto anche la giurisprudenza ad interrogarsi più approfonditamente in proposito. Perciò Cass. n. 9252 del 1997 ha affermato che il danno che gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a risarcire, quando abbiano, rispettivamente, violato o non vigilato sul dovere di non intraprendere nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società, non s’iden­tifica automaticamente nella differenza tra passivo ed attivo accertati in sede di fallimento, ma può essere commisurato a tale differenza, in man­canza di prova di un maggior pregiudizio, solo se da detta violazione sia dipeso il dissesto economico ed il conseguente fallimento della società. E Cass. n. 10488 del 1998 è prevenuta alla conclusione che, in azioni di tal genere, il danno non dev’essere liquidato alla stregua del suddetto criterio differenziale, ma va invece determinato in relazione alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate.

Quest’ultimo orientamento è stato poi confermato anche da Cass. n. 1375 del 2000, la quale ha precisato come, in simili casi, il danno può essere identificato nella differenza tra passivo ed attivo patrimoniale della società solo qualora il dissesto economico ed il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile agli amministratori, liquidatori o sindaci convenuti in giudizio; e che quindi non basta a configurare la responsabilità di costoro che vi sia stato un disavanzo fallimentare, ma occorre dimostrare la specifica violazione dei doveri loro imposti dalla legge, in quanto la prova della violazione di tali obblighi non giustifica la condanna al risarcimento del danno se non si dimostri, da parte del curatore, che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società.

Nel nuovo secolo la giurisprudenza sembrava essersi stabilizzata nel senso da ultimo indicato, come attestano Cass. n. 2538 del 2005 e n. 3032 del 2005, che hanno insistito nell’affermare che il danno in questione non può essere commisurato alla differenza tra passivo ed attivo accertati in sede concorsuale: sia in quanto lo sbilancio patrimoniale della società insolvente potrebbe avere cause molteplici, non tutte riconducibili alla condotta illegittima degli organi sociali, sia in quanto questo criterio si pone in contrasto con il principio civilistico che impone di accertare l’esi­stenza del nesso di causalità tra la condotta illegittima ed il danno, con l’ulteriore precisazione, tuttavia, che il suaccennato criterio differenziale può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, qualora sia stata accertata l’impossibilità di ricostruire i dati con l’analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli organi sociali; ma, in tal caso, il giudice del merito deve indicare le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei convenuti, nonché, soprattutto qualora tale condotta non sia temporalmente vici­na all’a­pertura della procedura concorsuale, la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo ri­fe­rimento alle circostanze del caso concreto.

Sostanzialmente nella stessa linea si sono collocate le successive pronunce di Cass. n. 16211 del 2007, n. 17033 del 2008 e n. 16050 del 2009; la quale ultima, dopo aver ribadito che il criterio della differenza tra passivo ed attivo fallimentare è in astratto inadeguato, ha nuovamente puntualizzato che quel criterio, tuttavia, può in concreto essere apprezzato, con una valutazione in fatto demandata esclusivamente al giudice di merito e congruamente motivata, ove esso costituisca parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno nel caso in cui sia impossibile ricostruire i dati contabili ed individuare sulla loro scorta le conseguenze dannose riconducibili agli amministratori.

In questo quadro giurisprudenziale, che negli ultimi decenni sembrava dunque essersi delineato in maniera sufficientemente coerente, un elemento distonico – a giudizio dell’ordinanza di rimessione – è stato introdotto da due sentenze intervenute nel corso dell’anno 2011, le quali, pur muovendo anch’esse dalla premessa secondo cui nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori e sindaci della società fallita compete all’attore dare la prova dell’esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito dei convenuti, hanno reputato che si verifichi un’inversione dell’onere della prova quando l’assoluta mancanza o l’ir­re­golare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la dimostrazione del predetto nesso di causalità; in questo caso – si è aggiunto – la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, risulterebbe di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale (Cass. n. 5876 del 2011 e n. 7606 del 2011).

3.3. La sommaria ricapitolazione degli sviluppi della giurisprudenza di questa corte negli ultimi decenni, riguardo al tema in esame, induce subito ad osservare che la questione non può essere affrontata in termini generici, quasi che gli illeciti eventualmente ascrivibili all’amministratore di società, idonei a generare l’obbligo di risarcire il danno, si traducano sempre in un’unica e ben determinata tipologia di comportamenti, rispetto alla quale si possa affermare o negare l’utiliz­za­bilità del criterio d’individuazione e liquidazione del danno consistente nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare.

I doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati. In parte risultano puntualmente specificati e s’identificano in ben determinati com­portamenti: quali, ad esempio, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali, il divieto di concorrenza, e via elencando. Ma, per il resto, si tratta di doveri il cui preciso contenuto non è sempre facile da specificare a priori, in quanto essi derivano dall’essere l’ammini­stratore preposto all’impresa societaria e dal suo conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza tutto ciò che occorre per la corretta gestione di essa. Ne discende che anche le conseguenze dannose – per la società e per i suoi creditori – che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l’obbligo di volta in volta violato dall’amministratore.

In tanto, allora, ha senso parlare dell’indi­viduazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all’amministratore, della liquidazione del quantum debeatur e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all’ammi­nistratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato.

Questa premessa – forse ovvia, ma indispensabile – pone le basi per rispondere al quesito rivolto alle sezioni unite, che concerne sì una questione di onere della prova del danno e del nesso di causalità, ma prima ancora richiede sia messo bene a fuoco il profilo dell’allegazione, che della prova costituisce l’antecedente logico.

Giova allora partire dal fondamentale insegnamento di Sez. un. n. 13533 del 2001, a mente del quale il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dal­l’adempimento. Ne viene confermata, per il profilo che qui interessa, la necessità che l’inadem­pimento del convenuto, pur non dovendo esser provato dall’attore, sia nondimeno da costui allegato.

Questo principio è stato successivamente confermato da Sez. un. n. 15781 del 2005 non solo in presenza di un’obbligazione di risultato ma anche qualora venga dedotto l’inadempimento di un’obbligazione di mezzi, onde non sembra si possa seriamente dubitare della sua applicabilità all’azione sociale di responsabilità di cui qui si sta parlando; a proposito della quale – tenuto conto di quanto prima osservato in ordine alla varietà dei doveri gravanti sull’amministratore – si rivela particolarmente calzante quanto (sia pure in relazione ad altra tipologia contrattuale) affermato da Sez. un. n. 577 del 2008: cioè che “l’ina­dempimento rilevante nell’ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno, sicché l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno”. Naturalmente sull’attore grava l’onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità.

È appena il caso di aggiungere che i suaccennati principi sono stati elaborati e si sono ormai ben consolidati in particolare con riguardo alla figura della responsabilità contrattuale. La loro applicazione non desta quindi problemi quando si discuta dell’azione sociale di responsabilità proposta nei confronti degli amministratori di so­cietà, giacché ne è pacifica la natura contrattuale. Per i profili che qui interessano, tuttavia, le considerazioni che si andranno a fare, e che da quei principi si dipanano, possono agevolmente applicarsi anche all’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali (la quale, come già s’è detto, in caso di fallimento della società è di regola esercitata dal curatore cumulativamente al­l’al­tra), sia che si voglia assegnare anche ad essa natura contrattuale sia che, come per lo più si è propensi a ritenere, la si voglia invece qualificare come aquiliana. Con riferimento ai temi di cui si sta parlando, infatti, la differenza tra le due tipologie di responsabilità si coglie soprattutto in ciò: che solo il creditore di una prestazione contrattualmente dovuta non è tenuto a provare l’im­putabilità dell’inadempimento ai debitore, sul quale grava l’onere della prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Ma – come s’è visto – compete pur sempre al creditore l’onere di allegare l’altrui com­portamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno ed il nesso di causalità. Ed a maggior ragione tali oneri gravano su chi agisce per far valere un’al­trui responsabilità extracontrattuale, dovendo egli in aggiunta farsi carico (non solo di allegare, ma altresì) di provare il comportamento del convenuto in violazione del dovere del neminem laedere.

Ci si deve allora anzitutto chiedere se e quale tra gli inadempimenti (“qualificati”) in cui può incorrere l’amministratore di società, e che l’attore deve aver allegato quale ragione della sua domanda risarcitoria, sia astrattamente efficiente a produrre un danno che si assuma corrispondente all’intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita ed accertato nell’ambito della procedura concorsuale. È evidente che lo potrebbero essere, in ipotesi, soltanto quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione del­l’impresa così generalizzate da far pensare che proprio a cagione di esse l’intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza (ma, se avessero soltanto aggravato il dissesto, unicamente tale aggravamento potrebbe essere ricollegato a quelle violazioni).

Qualora, viceversa, una tale ampiezza di effetti dell’inadempimento allegato non sia neppure teoricamente concepibile, la pretesa d’indivi­duare il danno risarcibile nella differenza tra passivo ed attivo patrimoniale, accertati in sede fallimentare, risulta fatalmente priva di ogni base logica: non fosse altro perché l’attività d’impresa è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai esser considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sul­l’amministratore, neppure quando a costui venga addebitato di esser venuto meno al suo dovere di diligenza nella gestione, appunto in quanto non basta la gestione diligente dell’impresa a garantirne i risultati positivi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l’ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all’amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un’im­presa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l’im­mediata ed automatica cessazione di ogni genere di costo legato all’esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell’attività d’im­presa.

Se dunque, per le ragioni appena esposte, non pare predicabile che, in difetto di specifiche ragioni che lo giustifichino, il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento venga automaticamente posto a carico dell’ammi­ni­stra­tore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell’impresa sociale, tanto meno una simile conclusione sarebbe giustificabile quando l’i­na­dempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici, cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati.

3.4. Proprio questa è la situazione che si riscontra nella fattispecie in esame, in cui, come già s’è detto, gli inadempimenti ascritti all’ammi­nistratore della società fallita si riferiscono unicamente alla distrazione di alcuni beni mobili custoditi in un magazzino della società, alla mancata redazione di due bilanci d’esercizio e delle dichiarazioni fiscali concernenti i medesimi esercizi ed, infine, all’omessa tenuta della contabilità sociale.

Né dalla motivazione dell’impugnata sentenza, né dal ricorso, né dal controricorso emerge che altri inadempimenti siano stati allegati dal curatore.

È del tutto ovvio che la distrazione di alcuni beni mobili di proprietà sociale sia suscettibile di riflettersi negativamente sul patrimonio della società, ma è altrettanto evidente che la relativa perdita è commisurata al valore di quei beni, o al vantaggio che da essi l’impresa avrebbe potuto ricavare; ma nulla autorizza a pensare che tale perdita s’identifichi con la differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare; né la sentenza impugnata si spinge ad affermarlo.

Neppure la mancata redazione di due bilanci e di dichiarazioni fiscali possono ambire, sul piano logico, a porsi come causa potenziale del­l’in­tero deficit patrimoniale emerso nell’ambito della procedura concorsuale, potendosi soltanto presumere che le omissioni fiscali abbiano provocato un aggravamento del passivo per l’onere degli interessi e delle sanzioni conseguenti.

In realtà ciò che ha indotto la corte territoriale ad addossare all’amministratore, a titolo di risarcimento dei danno, l’intero deficit patrimoniale della società fallita è il mancato rinvenimento delle scritture contabili dell’impresa. Ed è questo, a ben vedere, anche il punto nevralgico del contrasto giurisprudenza che l’ordinanza di rimessione ha inteso porre in luce.

Che la tenuta delle scritture contabili sia uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società è fuori discussione, ed è quindi ugualmente indiscutibile che il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifichi l’allegazione dell’inadempimento di quel dovere da parte dell’amministratore convenuto nel­l’azione di responsabilità.

Ma, in coerenza con i principi generali sopra richiamati, occorre domandarsi se e quale pregiudizio sia potenzialmente ricollegabile a tale specifica violazione, in termini di danno emergente o di lucro cessante a carico del patrimonio sociale.

La circostanza che il mancato rinvenimento delle scritture contabili (ma lo stesso potrebbe dirsi per la loro irregolare tenuta) non consenta al curatore del fallimento di ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto all’insolvenza dell’impresa può esser forse addotta, essa stessa, come una causa di danno, almeno nella misura in cui ciò comporti un maggiore onere nell’espletamento dei compiti del curatore ed, eventualmente, un aggravio dei costi della procedura destinato ad incidere negativamente sull’attivo disponibile. Né può in assoluto escludersi l’eventualità di altri effetti dannosi ricollegabili alla mancanza di dette scritture; ma neppure in questo caso appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell’insol­venza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità.

Può dunque condividersi l’affermazione di Cass. 5876/11 e 7606/11, citt., secondo cui l’o­mes­sa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, ed è vero che tale violazione risulta di per sé (almeno potenzialmente) idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. Non può tuttavia farsene in alcun modo derivare la conseguenza che quel pregiudizio si identifichi nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare.

3.5. Una simile conseguenza non può esser fatta discendere nemmeno dalla considerazione che la mancanza (o l’irregolarità) delle scritture contabili impedirebbe al curatore che agisce in responsabilità contro l’amministratore della società fallita di ricostruire, e perciò di provare con sufficiente precisione, il danno sofferto dal patrimonio della medesima società (e dai suoi creditori), onde si giustificherebbe che l’onere della prova del danno e del nesso di causalità venga spostato a carico dell’amministratore convenuto, giacché è proprio l’illegittimo comportamento di costui ad impedire all’attore di assolvere quel­l’onere.

Tale argomentazione, come l’ordinanza di rimessione non manca di rilevare, in qualche misura si riallaccia al principio – di origine prevalentemente giurisprudenziale – della cosiddetta prossimità o vicinanza (o anche disponibilità o riferibilità) della prova, adombrato già da Sez. un. 13533/01, cit., e che si trova affermato in molteplici sentenze di questa corte (prevalentemente, ma non soltanto, in materia di responsabilità medica); principio secondo il quale l’onere della prova di circostanze ricadenti nella sfera d’azione di una sola delle parti in causa dev’es­sere assolto da quella medesima parte, rischiando altrimenti di rimanere irragionevolmente menomato il diritto costituzionale di azione o di difesa in giudizio dell’altra.

Questi enunciati giurisprudenziali non hanno mancato di sollevare obiezioni di parte della dottrina ed occorrerebbe forse meglio chiarire se quel che, di volta in volta, giustifica l’inversione dell’onere della prova, come disegnato dall’art. 2697 c.c., sia la disponibilità in capo all’altra parte della materialità della prova stessa (per lo più documentale) o piuttosto la paternità storica dei fatti da provare. Ma non è necessario approfondire qui tali aspetti (ancorché appaia evidente che sarebbe difficile parlare di disponibilità del materiale probatorio da parte dell’amministratore di una società fallita, per ciò stesso ormai spossessato dell’azienda e dei relativi documenti), giacché comunque il principio della prossimità o disponibilità della prova non sembra invocabile nella fattispecie in esame.

La sua applicazione, infatti, postula pur sempre che, come già prima ampiamente sottolineato, l’attore abbia allegato un inadempimento del convenuto almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui pretende il risarcimento. Solo a tale condizione si potrà ipotizzare il suo esonero dalla dimostrazione del nesso di causalità che (soprattutto in senso giuridico) deve esistere tra l’inadempimento ed il danno, se la prova dipenda da fatti o circostanze di cui egli non è in grado di disporre e che sono invece nella disponibilità del convenuto. Ma la mancanza o l’irregolarità della contabilità sociale – anche questo già lo si è detto – non sono legate da alcun potenziale nesso eziologico con il danno costituito dal deficit patrimoniale accertato in sede fallimentare.

Ed allora il fatto che l’amministratore sia venuto meno ai suoi doveri di corretta redazione e di conservazione della contabilità non giustifica che venga posto a suo carico l’onere di provare la non dipendenza di quel deficit patrimoniale dal­l’inadempimento, da parte sua, di ulteriori ma non meglio specificati obblighi.

Né varrebbe obiettare che il mancato rinvenimento della contabilità potrebbe impedire al curatore la stessa individuazione di altri eventuali inadempimenti ascrivibili all’amministratore, potenzialmente idonei – quelli sì – a porsi come causa del deficit patrimoniale fatto registrare dalla società fallita. A parte il rilievo che è davvero assai improbabile (ed andrebbe comunque adeguatamente ed argomentatamente dedotto dal­l’attore) che la mancanza delle scritture sociali basti ad impedire al curatore di ricostruire, attraverso altre fonti, le principali vicende della società fallita, e quindi almeno di ipotizzare ed allegare in causa l’esistenza di eventuali comportamenti illegittimi addebitabili agli organi sociali che siano potenzialmente in grado di avere un’inci­denza negativa sul patrimonio della società, appare evidente che l’eventuale impossibilità di stabilire ciò di cui gli organi della società fallita po­trebbero essersi resi responsabili non giustificherebbe comunque la proposizione alla cieca di un’azione di responsabilità, e tanto meno il conseguente addebito agli amministratori di un deficit patrimoniale che nulla in tal caso consentirebbe di porre in rapporto di causa ad effetto con comportamenti dell’amministratore impossibili persino da individuare.

Postulare che l’amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società sol perché non ha correttamente adempiuto l’ob­bligo di conservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato una funzione palesemente sanzionatoria (che, in ipotesi di condotta dolosa, rischierebbe almeno in parte di sovrapporsi alle sanzioni penali già contemplate dagli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 l. fall.). Ciò potrebbe oggi forse non apparire più così incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento (si pensi, ad esempio, all’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c. in materia di responsabilità processuale aggravata), ma non lo si può ammettere al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dal secondo comma dell’art. 25 Cost., nonché dall’art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.

Naturalmente, resta fermo che, se la mancanza delle scritture contabili rende difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all’amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

Né può escludersi che, proprio avvalendosi di tale facoltà di liquidazione equitativa, il giudice tenga conto in tutto o in parte dello sbilancio patrimoniale della società, quale registrato nel­l’ambito della procedura concorsuale. Ma, come condivisibilmente già osservato da Cass. 2538/05 e 3032/05, citt., per evitare che ciò si traduca nell’applicazione di un criterio affatto arbitrario, sarà pur sempre necessario indicare le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli concretamente ri­con­ducigli alla condotta del convenuto, nonché la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo riferimento alle circostanze del caso con­creto.

  1. Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare evidente che l’impugnata sentenza, avendo individuato il danno da risarcire nella differenza tra il passivo e l’attivo patrimoniale accertati in sede fallimentare sul mero presupposto della mancata tenuta delle scritture contabili da parte dell’amministratore della società fallita, deve essere cassata, con rinvio della causa alla corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

“Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’in­di­viduazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile al­l’am­ministratore convenuto, di per sé sola non giu­stifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’am­ministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.

  1. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte, decidendo a sezioni unite, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015

SOMMARIO:

Il ripudio delle Sezioni Unite all’utilizzo automatico del criterio del deficit patrimoniale, anche in assenza della contabilità sociale - 1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali - 3.1. L’evoluzione interpretativa sul criterio del deficit patrimoniale. La giurisprudenza - 3.2. Segue. La dottrina - 3.3. Segue. Il contrasto giurisprudenziale - 4. La posizione espressa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9100/2015 - 4.1. Il ventaglio di illeciti ascrivibili agli am­ministratori di società. Il profilo del­l’allegazione - 4.2. L’impossibilità di ricollegare l’intero deficit patrimoniale alla mancata tenuta delle scritture contabili - 5. Conclusioni


Il ripudio delle Sezioni Unite all’utilizzo automatico del criterio del deficit patrimoniale, anche in assenza della contabilità sociale

1. Il caso

La vicenda sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione investe il tema dell’individuazione e liquidazione del danno risarcibile nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali, ai quali sia imputato di aver tenuto un comportamento contrario ai doveri loro imposti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto sociale [1]. Appare sin da subito opportuno precisare che il citato tema e tutte le considerazioni conseguenti sviluppate dai giudici di legittimità si estendono anche alle azioni di responsabilità contro gli organi con funzioni delegate e gli organi di controllo [2]. Sul piano processuale l’azione veniva promossa dal curatore, che nel maggio del 2001 citava dinanzi al Tribunale di Napoli l’ex amministratore unico della S.r.l. dichiarata insolvente, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, sulla base delle seguenti contestazioni: aver consentito la distrazione di beni custoditi in locali della società; mancata tenuta dei libri sociali; mancata predisposizione dei bilanci relativi agli esercizi sociali 1994 e 1995; mancata presentazione ai competenti uffici dell’era­rio delle prescritte dichiarazioni fiscali riguardanti quei medesimi anni. Il Tribunale di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria, condannando il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati nella misura di euro 96.593,04, pari alla differenza tra il passivo e l’attivo, rilevati nel­l’ambito della procedura concorsuale. Avverso la decisione di primo grado veniva proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, che, con sentenza resa pubblica il 13 ottobre 2006, rigettava il ricorso, confermando l’avvenuto accertamento dell’inadempimento imputato al ricorrente, ossia la violazione dei doveri inerenti alla carica amministrativa da lui ricoperta. Tuttavia i giudici di secondo grado stabilivano che fosse corretta la liquidazione del danno operata dal Tribunale di Napoli, stante l’impossibilità di ricostruire l’effettiva situazione patrimoniale della società fallita, a causa della mancanza delle scritture contabili, imputabile allo stesso amministratore. Avverso tale ultima sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione, con un unico motivo di censura articolato in più profili. La curatela del fallimento replicava con controricorso. La prima sezione della Corte di [continua ..]


2. La normativa di riferimento

La sentenza in commento affronta il tema della quantificazione del danno risarcibile nelle azioni di responsabilità contro gli am­ministratori, focalizzandosi in particolare sull’utilizzabilità del criterio del deficit patrimoniale, anche in assenza di scritture con­tabili [4]. Nel caso di specie nell’anno 2001 il curatore fallimentare esercitava cumulativamente, contro l’ex amministratore unico della società dichiarata fallita, l’azione sociale di responsabilità, nonché quella che sarebbe spettata ai creditori sociali. Considerato il periodo in cui veniva esperita, ossia in periodo anteriore alla riforma del diritto societario (attuata dal d.lgs. n. 6/2003), le due azioni risultavano integralmente applicabili anche alla società a responsabilità limitata, alla luce del richiamo operato dall’art. 2487, 2° comma, c.c. alla disciplina delle S.p.a. [5]. Pertanto una prima questione sulla quale vale la pena soffermarsi brevemente, in via preliminare, riguarda il ventaglio delle azio­ni giudiziali di carattere risarcitorio esperibili dal curatore contro gli amministratori. A tal riguardo appare opportuno precisare che, con riguardo al periodo post riforma, i dubbi interpretativi relativi all’ampiezza della legittimazione attiva del curatore – ossia della possibilità di esercitare contro gli amministratori di S.r.l. anche l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali – devono ormai ritenersi superati [6]. Infatti, nonostante la lettera del nuovo testo del­l’art. 2476 c.c. non preveda espressamente la possibilità di esperire l’azione di responsabilità verso i creditori sociali, la Suprema Corte ha stabilito che l’art. 146 legge fall. disciplina obblighi e responsabilità degli amministratori di qualunque tipo di società, riconoscendogli natura contrattuale, carattere unitario e inscindibile, in quanto costituisce “il risultato della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni” tipizzate dal legislatore agli artt. 2393 e 2394 c.c. [7]. Tale interpretazione, infatti, si fonderebbe sulla genericità del riformato art. 146 legge fall., che non specifica né le azioni esercitabili, né il tipo di società fallita, esprimendo in tal senso una implicita volontà del legislatore di estendere il campo di [continua ..]


3. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali

3.1. L’evoluzione interpretativa sul criterio del deficit patrimoniale. La giurisprudenza

Negli ultimi 40 anni il ricorso al criterio della differenza tra l’attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, al fine di quantificare il danno derivante dagli atti di mala gestio degli amministratori, è stato oggetto di interpretazioni differenti. Un primo filone interpretativo avallava l’utilizzo di siffatto criterio [12]. In tal modo si individuava l’esatto ammontare del danno imputabile agli amministratori nel risultato derivante da una operazione algebrica di sottrazione tra le voci dell’attivo e del passivo societario. Tuttavia, nel corso del tempo, tale criterio risultava inadeguato, inducendo la Cassazione ad apportare delle rettifiche alle proprie precedenti interpretazioni. Con una prima pronuncia i giudici di legittimità – in una fattispecie di responsabilità concorrente dei sindaci – affermavano che se da un canto non appare accettabile identificare automaticamente il danno risarcibile nel divario tra attivo e passivo accertati nelle procedura fallimentare, dall’altro l’adozione di tale criterio appare giustificabile nelle ipotesi in cui (in mancanza di prova di maggior pregiudizio) i fatti imputabili agli organi sociali abbiano determinato il dissesto della società e il conseguente fallimento [13]. Tuttavia, a distanza di solo un anno, la Suprema Corte tornava sull’argomento, affermando che in tema di quantificazione del danno risarcibile, non appare possibile com­misurare il danno medesimo con l’intero passivo fallimentare, né con la differenza tra l’attivo e il passivo, dovendo, invece, specificamente individuare il danno nella conseguenza immediata e diretta delle violazioni contestate. In altri termini, sulla base di un rapporto di conseguenzialità causale, all’organo amministrativo deve addebitarsi a titolo di risarcimento del danno solo il detrimento patrimoniale subito dalla società, che non si sarebbe verificato se gli amministratori si fossero astenuti dal commettere le condotte illecite [14]. Con tale orientamento, dunque, cominciava ad e­mer­gere l’esigenza di dimostrare specificamente il pregiudizio subito dalla società e gli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori, al fine di individuare gli specifici effetti dannosi prodotti dalle condotte fraudolente dell’organo amministrativo. Su tale scia interpretativa nell’anno 2000, in adesione a [continua ..]


3.2. Segue. La dottrina

Il tema della quantificazione del danno risarcibile è stato oggetto di attenta analisi anche da parte della dottrina [19]. Più in particolare, nell’ambito delle azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, gli autori hanno sin da subito sollevato voci critiche ad un automatico utilizzo del criterio differenziale nella commisurazione del danno risarcibile [20]. A tal proposito è stato affermato che il criterio del deficit patrimoniale non tiene in debito conto le altre eventuali concause del dissesto, quale per esempio l’andamento negativo del mercato [21]. Nello stesso senso, ampliando il perimetro, è stato ritenuto che lo sbilancio patrimoniale di una società insolvente può avere cause molteplici e il suo ammontare concreto spesso non dipende solo dagli atti illegittimi in ragione dei quali si agisce in responsabilità [22]. In aggiunta è stato sostenuto che il criterio del deficit patrimoniale risulta troppo approssimativo sia per eccesso, considerata l’incidenza negativa sull’attivo che la svalutazione di alcuni beni è in grado di causare, sia per difetto, considerato che alcuni creditori potrebbero non insinuarsi al passivo [23]. Pertanto, secondo tale ultima interpretazione, siffatto criterio potrebbe soccorrere solo quale parametro cui ancorare la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., nell’ipotesi fosse accertata l’impossi­bilità di ricostruire i dati societari, essenziali per una individuazione puntuale dei danni prodotti dai singoli atti illegittimi, imputati agli amministratori e ai sindaci. Tali tesi sono state confermate anche più di recente. Con medesimo approccio interpretativo è stato nuovamente sostenuto che l’utilizzo automatico del citato criterio risulterebbe sproporzionato, con effetto di aumentare o diminuire i reali valori del passivo [24]. Da ultimo, tra le tante considerazioni espresse sul tema dalla dottrina, è stato rilevato che il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi non va confuso con il risultato della gestione patrimoniale nel suo complesso, dunque un calcolo meccanico del quantum risarcibile mediante la differenza tra l’attivo e il passivo risulta inammissibile [25].


3.3. Segue. Il contrasto giurisprudenziale

Tuttavia l’ultimo orientamento sviluppatosi in seno alla giurisprudenza e avallato anche dalla dottrina, relativo all’impos­si­bilità di utilizzare il criterio del deficit patrimoniale in maniera automatica, nell’anno 2011 veniva messo di nuovo in discussione da due decisioni della Suprema Corte [26]. Con tali sentenze, i giudici di legittimità, ribadita la necessità di rispettare le regole base della disciplina sulla responsabilità civile (onere della prova in capo al­l’attore del danno, del suo ammontare e del nesso di causalità), stabilivano che in caso di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, tali da impedire la specifica individuazione del nesso eziologico tra condotta illecita ed effetto dannoso, si verificherebbe un’inversione dell’onere della prova, tale da consentire l’addebito a carico degli amministratori dell’intero deficit patrimoniale della società fallita. Tali provvedimenti, dunque, riaprivano il dibattito interpretativo sull’utilizzo del criterio differenziale nella quantificazione del danno risarcibile nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori, nelle ipotesi in cui a causa del disordine o dell’assenza delle scritture contabili non sia possibile ricostruire il patrimonio. L’esistenza di tale disallineamento interpretativo spingeva la Cassazione a rimettere alle Sezioni Unite la decisione sulla possibilità di liquidare il danno utilizzando il criterio della differenza tra il l’attivo e il passivo accertati nel fallimento [27].


4. La posizione espressa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9100/2015

4.1. Il ventaglio di illeciti ascrivibili agli am­ministratori di società. Il profilo del­l’allegazione

Prima di entrare nel merito del revirement interpretativo relativo all’utilizzabilità del criterio del deficit patrimoniale, le Sezioni Unite spostano l’attenzione sul tema delle condotte illecite ascrivibili agli amministratori. A parere dei giudici, infatti, appare necessario mettere in chiaro la varietà del ventaglio di violazioni imputabili in astratto agli amministratori di società, poiché ciascuna di esse produce specifici effetti, tra loro differenti [28]. Pertanto, la varietà delle condotte illecite addebitabili agli organi di gestione della società impone di valutare inizialmente il profilo dell’allegazione dell’inadempimento (dei doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto agli amministratori di società), inteso come l’onere imposto dalla legge in capo all’attore di individuare in maniera specifica la singola violazione che si intende contestare. Sul punto, i giudici richiamano l’orienta­mento espresso in passato dalle stesse Sezioni Unite [29]. In particolare, a tal riguardo, la Cassazione affermava che nella azione di adempimento, risoluzione o risarcimento, l’at­tore oltre a fornire la prova della fonte legale o negoziale del diritto fatto valere, deve almeno allegare (non provare) l’ina­dem­pimento del convenuto. Nello specifico, tale requisito imposto per agire in giudizio vale sia nelle ipotesi di obbligazioni di risultato, sia per quelle di mezzi, dunque risulta applicabile anche all’azione di responsabilità contro gli amministratori. Inoltre, sullo stesso tema, ma con specifico riguardo alle azioni di responsabilità da risarcimento nelle obbligazioni di comportamento (quale quelle dei creditori e dei sindaci di società), si è sostenuto che l’alle­gazione deve riguardare un inadempimento qualificato, ossia non una semplice condotta generica, bensì è essenziale individuare e allegare l’illecito che costituisce la causa (o la concausa) astrattamente efficiente alla produzione del danno. Naturalmente, come rilevato dai giudici, tali principi dettati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità contrattuale, devono ritenersi sicuramente operanti anche con riguardo alle ipotesi di responsabilità aquiliana, laddove i requisiti per l’azione in giudizio sono più stringenti, dovendo l’attore [continua ..]


4.2. L’impossibilità di ricollegare l’intero deficit patrimoniale alla mancata tenuta delle scritture contabili

A tal punto le Sezioni Unite si interrogano, sul piano dell’efficienza causale, in merito all’astratta idoneità delle mancata tenuta delle scritture contabili a produrre un danno pari all’intero deficit patrimoniale accertato nel fallimento. A tal riguardo i giudici stabiliscono in maniera chiara che – salve teoriche ipotesi in cui i comportamenti illeciti degli amministratori sono stati la causa diretta e immediata del dissesto sfociato nell’insolvenza o comunque siano stati idonei a erodere completamente l’intero patrimonio – non è possibile ritenere che la mancata tenuta delle scritture contabili sia in astratto idonea a causare l’intero dissesto della società, tale da giustificare la quantificazione del danno mediante il sopra menzionato criterio differenziale [30]. Più nello specifico si afferma che se l’in­tero dissesto dell’impresa non può ricollegarsi, neppure teoricamente, alle violazioni del dovere di diligenza in generale, a maggior ragione deve escludersi nelle ipotesi di singoli e specifici inadempimenti, rispetto ai quali appare più agevole individuare il singolo e limitato effetto pregiudizievole prodotto a danno del patrimonio della società. Infatti, a parere dei giudici non risulta possibile eliminare del tutto il rischio di perdite anche nelle ipotesi di gestione diligente dell’impresa. Inoltre, si precisa, che anche nelle ipotesi in cui la gestione del­l’impresa sia continuata in assenza delle condizioni economiche e giuridiche minime, comunque non appare possibile considerare la differenza negativa tra attività e passività quale “naturale conseguenza” del­l’illecita prosecuzione dell’attività di impresa, poiché l’intero deficit accertato potrebbe ricomprendere sia perdite verificatesi in un periodo anteriore alla condotta illecita, sia quelle che derivano, ineludibilmente, dalla fase liquidatoria dell’impresa, dunque effetti pregiudizievoli slegati da alcun nesso causale con gli illeciti che si contestano agli amministratori [31]. Pertanto, a giudizio delle Sezioni Unite, se le distrazioni dei beni mobili e le violazioni degli obblighi contabili e fiscali non sono illeciti potenzialmente idonei a causare l’intero sbilancio patrimoniale della società, alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alla mancata [continua ..]


5. Conclusioni