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Verso lo staggered board nelle banche e nelle società quotate italiane

Andrea Sacco Ginevri

Sommario:

1. Il sistema di rotazione degli amministratori nelle societā operanti nei mercati finanziari - 2. Lo staggered board negli Stati Uniti: profili di comparazione - 3. Staggered board e adeguata composizione dell’organo amministrativo: quali benefėci per la governance delle banche? - 4. Staggered board e attivismo degli investitori istituzionali: quali benefėci per la governance delle societā quotate? - 5. Brevi considerazioni conclusive - NOTE


1. Il sistema di rotazione degli amministratori nelle societā operanti nei mercati finanziari

Il presente contributo intende enucleare i benefìci che l’adozione di un sistema di rinnovo scaglionato dell’organo amministrativo (c.d. staggered board) 1 potrebbe produrre, in termini di governance, per le banche e le società quotate di diritto italiano 2. La rotazione annuale degli amministratori di società azionarie – pur avendo costituito la regola nell’abrogato codice di commercio del 1882 3, poi abbandonata con il codice civile del 1942 4 – rappresenta, attualmente, una soluzione organizzativa poco utilizzata nel mercato finanziario domestico 5 e piuttosto criticata negli ordinamenti esteri in cui è diffusa 6. Tuttavia, due filoni normativi contemporanei, di derivazione europea, stimolano una riflessione sull’opportunità di avvalersi, (quantomeno) nelle società bancarie e negli emittenti quotati, del meccanismo di rinnovo parziale (su base annuale) del­l’organo amministrativo, e segnatamente: (i) le nuove regole sulla governance bancaria introdotte dalla normativa nota come “CRD IV”, volte a rafforzare i presìdi organizzativi degli enti creditizi in una prospettiva di istituzionalizzazione e professionalizzazione della loro gestione e supervisione strategica, e (ii) le previsioni contenute nella shareholders rights directive (nonché, a fortiori, nella proposta [continua ..]

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2. Lo staggered board negli Stati Uniti: profili di comparazione

Un’analisi dei vantaggi di natura organizzativa che sono riconducibili a un assetto di governance imperniato sullo staggered board muove da una ricognizione, seppur sintetica, dei connotati che caratterizzano tale congegno societario nel­l’e­spe­­­rienza estera più significativa in materia, rappresentata dall’ordinamento societario dello Stato del Delaware 16. Sebbene per gran parte delle public companies statunitensi la regola generale sia quella della durata annuale dell’incarico gestorio 17 e della revocabilità ad nutum degli amministratori da parte dell’assemblea dei soci, molti ordinamenti societari del Nord America 18, ivi incluso il Delaware corporate code, consentono alle corporation ivi stabilite di derogare statutariamente ai menzionati princìpi adottando lo staggered board, e cioè un assetto organizzativo che stabilisce la durata triennale della carica amministrativa 19, con rinnovo ad ogni esercizio di un terzo degli amministratori e possibilità di loro revoca anticipata esclusivamente “per giusta causa” 20. A ciò si aggiunga che, tipicamente, le clausole statutarie che introducono lo stag­gered board nelle corporation statunitensi sono accompagnate da misure di trinceramento del management che impediscono [continua ..]

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3. Staggered board e adeguata composizione dell’organo amministrativo: quali benefėci per la governance delle banche?

Terreno fertile per la sperimentazione dello staggered board in Italia 31 sembrerebbe essere, in primo luogo, l’ordinamento creditizio, atteso che, nella disciplina di settore post crisi finanziaria, la governance bancaria è divenuta laboratorio privilegiato in cui testare soluzioni evolute in materia di organizzazione aziendale 32. I nuovi assetti di governo bancario – delineati nella normativa europea nota come “CRD IV” 33 nonché nelle disposizioni domestiche di attuazione 34 e nelle prescrizioni e orientamenti di EBA 35, Banca d’Italia 36 e Basel Committee on Banking Supervision 37 – sono infatti improntati a princìpi innovativi, volti a promuovere una sana e prudente gestione dell’impresa creditizia nell’interesse (non solo dei suoi shareholders e stakeholders, bensì) del sistema economico nel suo complesso. In quest’ottica si spiega la progressiva istituzionalizzazione dell’impresa bancaria e del suo governo societario, realizzata sottraendo spazio all’autonomia privata (sempre più compressa entro precetti imperativi e vincoli di settore) e potenziando, di converso, il ruolo di esponenti aziendali – altamente qualificati e tendenzialmente indipendenti da chi effettivamente li nomina 38 – nel nome di un [continua ..]

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4. Staggered board e attivismo degli investitori istituzionali: quali benefėci per la governance delle societā quotate?

Oltre che nelle banche, lo staggered board costituisce soluzione organizzativa auspicabile anche nelle società quotate tout court. Ciò in quanto – ribaditi i vantaggi, più volte rammentati, in termini di continuità gestionale e di effettivo monitoraggio sull’adeguata composizione dell’organo amministrativo e dei comitati endoconsiliari – il sistema di rotazione degli amministratori consentirebbe agli emittenti quotati di adattare, con cadenza annuale, gli assetti gestori all’evoluzione degli equilibri fra soci 59, e quindi di assicurare ai nuovi investitori una finestra temporale “istituzionale” e periodica per far valere le proprie eventuali istanze rappresentative. Il che non significa, tuttavia, che la maggioranza degli amministratori – che costituisce l’indice principale da cui inferire la sussistenza di un controllo di fatto sull’emittente 60 – sia suscettibile di cambiamento ad ogni esercizio (ma nemmeno, come avviene tipicamente oggi, in ragione degli assetti partecipativi, talvolta occasionali e transeunti, di fine triennio), dato che, in uno scenario fisiologico (in cui non si ricorra né alla revoca degli incumbents né alla cooptazione degli insurgents), per conseguire l’elezione di più della metà dei consiglieri di amministrazione sarebbe necessario prevalere in almeno due tornate [continua ..]

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5. Brevi considerazioni conclusive

Le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi mostrano l’opportunità di riflettere sui vantaggi che l’adozione di uno staggered board potrebbe apportare nelle società azionarie bisognose, in concreto, di dispositivi volti a salvaguardare e assicurare l’efficienza e la stabilità gestionale anche in un’ottica prospettica ovvero ad attrarre nuovi capitali da parte di investitori istituzionali interessati ad avere diritti di voice e di rappresentanza effettivi. Tali benefìci emergono, con maggiore nettezza, nelle società vigilate, soprattutto bancarie, e nelle società ad azionariato diffuso, ma nulla vieta di pensare che possano manifestarsi anche in altre realtà e contesti imprenditoriali diversi. Preso atto dell’accresciuta flessibilità che la soluzione organizzativa de qua offrirebbe alle società interessate ad avvalersene – senza presentare, all’apparenza, svantaggi eccessivi in termini di costi e processi per gli organi coinvolti – desta perplessità lo scarso utilizzo del congegno in parola nei mercati domestici. L’auspicio è quindi quello di assistere, in Italia, a un rinnovato interesse per il sistema di rotazione degli amministratori nelle società operanti nei mercati finanziari, che sia scevro da preconcetti derivanti da un’errata percezione del suo funzionamento, e sia rispondente ai valori [continua ..]

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NOTE

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