Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Questioni di diritto internazionale privato in materia di responsabilità diretta dell'amministratore nei confronti del socio (di Alice Briguglio)


La dimensione transnazionale di una controversia tra socio ed amministratori, e perciò il coinvolgimento del diritto internazionale privato, è reso statisticamente sempre più probabile dalla crescente integrazione tra i mercati, e più specificamente, ad esempio, dal sempre maggior numero di casi in cui una partecipazione rilevante in società italiane è detenuta da un socio estero o localizzato all’estero, o in cui un socio italiano o localizzato in Italia detiene una partecipazione rilevante in società estera.

L’articolo mira a dar conto dei profili internazional-privatistici più importanti del contenzioso tra socio ed amministratore, nel tentativo di rispondere alle due questioni centrali – almeno dal punto di vista del giudice italiano – che riguardano la sussistenza della giurisdizione italiana e l’applicabilità della legge italiana nei casi in cui il contenzioso in esame abbia natura transnazionale.

Quanto alla giurisdizione, l’articolo offre una schematizzazione dei casi in cui il giudice italiano potrà rilevare la sua giurisdizione su una azione di responsabilità ex art. 2395 che presenti elementi di estraneità. Il giudice italiano sarà tenuto a verificare la propria giurisdizione dapprima sulla base del Regolamento Bruxelles I bis, applicabile soggettivamente al convenuto domiciliato sul territorio di uno Stato membro ed oggettivamente alla materia civile e commerciale e, in secondo luogo, sulla base della legge n. 218/1995 che rappresenta l’impianto fondamentale del diritto internazionale privato italiano. Entrambe le fonti prevedono il principio generale dell’actor sequitur forum rei e fondano la giurisdizione del giudice nazionale anche sulla base di una serie di altri criteri.

Nella seconda parte, l’articolo tratta della individuazione della legge applicabile alle controversie trasnazionali tra socio ed amministratore nell’alternativa tra lex societatis di cui all’articolo 25 della legge n. 218/1995 ed i Regolamenti Europei Roma I e Roma II. La questione centrale riguarda la possibilità di ricomprendersi tra le questioni indicate dalla legge come certamente sottoposte alla lex societatis, quelle corrispondenti alle azioni di responsabilità verso gli amministratori ed in modo particolare alla azione individuale di responsabilità esercitata dal socio, ovvero se quelle o quest’ultima possano comunque ritenersi riferibili all’articolo 25 anche se non esplicitamente considerate nel­l’elen­cazione esemplificativa ivi contenuta.

Aspects of private international law with reference to directors' individual liability towards shareholders

The transnational dimension of a dispute between shareholders and directors, and therefore the involvement of private international law, is made statistically more likely by the increasing integration between markets, and more specifically, for example, by the increasing number of cases in which a significant shareholding in Italian companies is held by a foreign partner or located abroad, or in which an Italian shareholder (or located in Italy) holds a significant shareholding in foreign companies.

The article aims at giving an account of the most important profiles of private international law related to a dispute between a shareholders and directors, in the attempt to answer the two main questions – at least from the point of view of the Italian judge – concerning the existence of Italian jurisdiction and the applicability of Italian law in cases in which the dispute at issue presents an international nature.

As far as jurisdiction is concerned, the article offers a schematic view of the cases in which the Italian judge can assess its jurisdiction with reference to an action of liability pursuant to article 2395 of the Italian Civil Code that presents “foreign” elements. Italian courts shall be required to verify their jurisdiction first of all on the basis of the EU Regulation Bruxelles I bis, subjectively applicable to the defendant domiciled in a Member State and objectively applicable to civil and commercial matters and, secondly, on the basis of Law No 218 of 1995, which represents the fundamental structure of Italian private international law. Both sources provide for the general principle of actor sequitur forum rei and establish the jurisdiction of the national court also on the basis of a series of other criteria.

In its second part, the article deals with the identification of applicable law to transnational disputes between shareholders and directors in the alternative between the “lex societatis” whereof in Article 25 of Law 218/1995 and the European Regulations Rome I and Rome II. The main question concerns the possibility of including, among the issues listed by the law as certainly subject to the lex societatis, those corresponding to liability actions towards directors and in particular to individual liability actions brought by the shareholder, or whether the first or the latter can still be considered referable to Article 25 even if not explicitly considered in the list of examples contained therein.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Le questioni relative alla giurisdizione - 3. Le questioni relative alla legge applicabile - NOTE


1. Premessa

Anche in materia societaria, ed in particolare in materia di responsabilità degli organi gestori, fatti e rapporti giuridici possono concretamente non risultare unicamente collegati ad un solo Stato e presentare “elementi di estraneità” rispetto a quest’ultimo – che sono parallelamente elementi di collegamento rispetto ad un altro Stato – in presenza dei quali si rende necessaria l’applicazione delle regole di diritto internazionale privato, vuoi al fine di determinare quale o quali giurisdizioni nazionali siano competenti rispetto ad una determinata controversia, vuoi al fine di individuare, attraverso regole di conflitto, quale legge sostanziale abbia vocazione applicativa. A proposito della responsabilità diretta degli amministratori verso il socio (regolata nel nostro sistema sostanziale interno dall’art. 2395 c.c. quanto alle s.p.a. e dall’art. 2476 c.c. quanto alle s.r.l.) [1], pare quasi scontato rilevare che la dimensione transnazionale di una controversia tra socio ed amministratori, e perciò il coinvolgimento del diritto internazionale privato, è reso statisticamente sempre più probabile dalla crescente integrazione tra i mercati, e più specificamente, ad esempio, dal sempre maggior numero di casi in cui una partecipazione rilevante in società italiane è detenuta da un socio estero o localizzato all’estero, o in cui un socio italiano o localizzato in Italia detiene una partecipazione rilevante in società estere. Possono rilevare inoltre quali elementi di estraneità in ambito societario – oltre alla localizzazione della sede statutaria della società, della sede reale, e delle sedi secondarie – a titolo esemplificativo, il domicilio o la residenza delle persone fisiche che compongono gli organi di gestione e di controllo, le clausole di scelta del diritto straniero o le proroghe di giurisdizione verso corti straniere, con riferimento alle società quotate i mercati di riferimento ecc. L’impianto fondamentale del sistema italiano di diritto internazionale privato è rappresentato, come è noto, dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, la quale – ai sensi del suo art. 1 – «determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per la individuazione della legge applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti [continua ..]


2. Le questioni relative alla giurisdizione

2.1. Il quadro normativo . – Il giudice italiano, chiamato a conoscere di una controversia transnazionale in tema di responsabilità individuale dell’amministratore nei confronti del socio, dovrà innanzitutto verificare di poter fondare la propria competenza sulla base del Regolamento Bruxelles I bis [4] il quale, applicabile soggettivamente al convenuto domiciliato sul territorio di uno Stato membro, trova applicazione oggettiva nell’ambito delle controversie in materia civile e commerciale. Sono in particolare escluse dal campo d’applicazione ratione materiae del Regolamento in questione le controversie in materia fiscale, doganale e amministrativa, quelle concernenti la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri [5]: non dunque, fuor di ogni dubbio, quelle che ci riguardano. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Bruxelles I-bis, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute davanti all’autorità giurisdizionale di quello Stato. Al foro generale del convenuto previsto dall’articolo 4 si aggiungono le competenze speciali di cui all’art. 7 dello stesso Regolamento. Sempre sul presupposto che il convenuto abbia domicilio nel territorio di uno Stato membro, ancorché non quello in cui l’azione viene esercitata, la competenza giurisdizionale potrà essere radicata, per quel che qui interessa, in materia contrattuale, nel luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita [6]; in materia extracontrattuale nel luogo in cui si è prodotto o potrebbe prodursi l’evento dannoso [7]. La Corte di Giustizia UE ha precisato che le nozioni di “materia contrattuale” e “materia extracontrattuale”, che servono quale criterio per delimitare la sfera d’applicazione di due delle norme speciali in materia di competenza di cui l’attore può avvalersi, sono nozioni autonome. In tal senso, con riferimento alla nozione di materia contrattuale la Corte di giustizia ha sottolineato come “tenuto conto degli scopi e della struttura generale della convenzione (si legga, oggi, del Regolamento), è necessario, al fine di garantire per quanto possibile la parità e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e per le persone interessate, evitare di [continua ..]


3. Le questioni relative alla legge applicabile

3.1. L’ambito applicativo della lex societatis: profili generali. – Una volta verificata la propria competenza giurisdizionale internazionale, nell’ambito di una controversia che presenta elementi di estraneità, il giudice dovrà andare alla ricerca della legge sostanziale vocata a disciplinare la fattispecie sulla quale è chiamato a pronunciarsi. Ciò egli farà sulla base delle regole di diritto internazionale privato del foro (per il giudice italiano, dunque, quelle contenute nella legge n. 218/1995) e, se del caso, sulla base delle regole di diritto internazionale privato uniforme e di origine convenzionale o sovrastatuale che è tenuto ad applicare (per il giudice italiano, e per quel che qui può interessare, i Regolamenti Roma I, in materia di obbligazioni contrattuali, e Roma II in materia di obbligazioni extracontrattuali) [24]. Com’è ben noto, le norme di conflitto di diritto internazionale privato si compongono, da una parte, della descrizione per categorie [25] delle fattispecie che si intende disciplinare e, dall’altra, della definizione del criterio di collegamento, e cioè di quella circostanza che potenzialmente rappresenta un elemento di estraneità cui l’ordinamento dà rilevanza ai fini della individuazione dello Stato la cui legge è idealmente idonea a trovare applicazione. Con riferimento alle società, l’art. 25 della legge n. 218/1995 prevede che: «Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti» [26]. La lex societatis è quindi la legge dell’ordinamento nell’ambito del quale l’ente è stato costituito [27] (ben inteso le disposizioni sostanziali applicabili saranno in linea di principio tutte quelle dell’ordinamento così individuato e non solo quelle propriamente di diritto societario) [28]. La scelta del legislatore italiano è quindi quella di assoggettare la vita dell’ente all’ordinamento della legge di costituzione riconoscendone [continua ..]


NOTE