Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Napoli (di a cura di Paolo Ghionni Crivelli Visconti, Carlo Lamatola, Mirta Morgese)


SOMMARIO:

TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa, 9 novembre 2017 (ord.) – Quaranta, G.D. R.G. n. 25554/2017 - TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 febbraio 2017 – Buttafoco, Presidente – Reale, Relatore R.G. n. 33833/2017 - TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa 3 gennaio 2017 – Rustichelli, Presidente – Quaranta, Relatore R.G. n. 98363/2915 - TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 novembre 2016 – Buttafoco, Presidente – Quaranta, Relatore R.G. n. 1637/2013 e n. 26047/2013 - TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa, 23 novembre 2016 – Quaranta, G.D. R.G. n. 29070/2016 - TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia d’impresa, 22 novembre 2016 – Quaranta, G.D. R.G. n. 25752/2016 - TRIBUNALE DI NAPOLI, VII Sezione civile, 29 giugno 2016 De Matteis, G.U. R.G. n. 25756/2014


TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa, 9 novembre 2017 (ord.) – Quaranta, G.D. R.G. n. 25554/2017

Società a responsabilità limitata – Quote – Sequestro – Presupposti – Periculum in mora – Contenuto (Art. 2471 bis c.c.) Per la concessione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. occorre valutare, ai fini del periculum in mora, la sussistenza di un timore ragionevolmente fondato circa l’infruttuosità dell’azione di merito, valutando, sul piano soggettivo, il comportamento del debitore e, su quello oggettivo, il momento in cui si è verificata l’incapienza patrimoniale (cl).


TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 febbraio 2017 – Buttafoco, Presidente – Reale, Relatore R.G. n. 33833/2017

  Società di capitali – Scissione – Fallimento della società scissa – Azione risarcitoria del danno subito a causa dell’invalidità della scissione – Azione volta ad accertare la responsabilità delle società risultanti dalla scissione per le obbligazioni rimaste inadempiute della società scissa – Azioni individuali – Mancanza di legittimazione attiva in capo al curatore fallimentare (Artt. 2504-quater, 2° comma; 2506-ter, 5° comma, 2506-quater, 3° comma, c.c.; artt. 42, 43 legge fall.)   Il pregiudizio cagionato dalla scissione non colpisce in egual modo il ceto creditorio della società scissa, poi fallita, essendo necessaria la valutazione della posizione di ciascun creditore al momento dell’operazione; pertanto, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre né l’azione di risarcimento del danno provocato alla stessa dall’invalidità della scissione (artt. 2504-quater, 2° comma, 2506-ter, 5° comma, c.c.), né l’azione volta ad accertare la responsabilità delle società risultanti dalla scissione per le obbligazioni rimaste inadempiute della società scissa (2506-quater, 3° comma, c.c.). La legittimazione attiva del curatore fallimentare è, infatti, limitata alle c.d. azioni di massa, ossia a quelle azioni per le quali non è richiesta la verifica della sussistenza di un diritto soggettivo in capo a ciascun creditore, né l’esame di specifici rapporti tra quest’ultimo e il fallito.   Sezione specializzata in materia d’impresa – Sezioni ordinarie – Rapporto – Questione di competenza e non di mero riparto di affari (Art. 3 d.lgs. n. 168/2003)   Il rapporto tra sezione specializzata in materia d’impresa e sezioni ordinarie dello stesso ufficio rappresenta una questione di competenza e non di mero riparto degli affari all’interno di un medesimo ufficio.   Società di capitali – Fallimento – Azione volta ad accertare la responsabilità delle società risultanti dalla scissione per le obbligazioni rimaste inadempiute della società scissa – Competenza del Tribunale delle imprese – Azione revocatoria ordinaria della scissione – Competenza del Tribunale fallimentare – Incompetenza del Tribunale delle imprese per [continua ..]


TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa 3 gennaio 2017 – Rustichelli, Presidente – Quaranta, Relatore R.G. n. 98363/2915

Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori – Legittimazione passiva degli eredi rinunzianti – Insussistenza – Conoscenza o conoscibilità della rinunzia da parte della società – Necessità (Artt. 519, 2476, 1° comma, c.c.) L’erede dell’amministratore è legittimato passivo nell’azione di responsabilità per i danni causati nella gestione sociale. Nondimeno, tale legittimazione viene meno nell’ipotesi di rinuncia all’eredità di cui la controparte era o poteva essere diligentemente a conoscenza. Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori verso la società – Applicabilità della disciplina della responsabilità degli amministratori di s.p.a. – Inadempimento contrattuale – Imputabilità – Presupposti (Artt. 1218, 2381, 2392, 2476, 1° comma, c.c.) A mente dell’art. 2476, 1° comma, c.c. la responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società sussiste in presenza di una violazione degli obblighi derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo, in seguito ad un danno al patrimonio sociale ed in presenza di un nesso causale tra la violazione di tali doveri ed il pregiudizio subito. Devono ritenersi richiamati i princìpi in materia di responsabilità degli amministratori di società per azioni, mentre in riferimento all’imputabilità si applica la disciplina in materia di inadempimento contrattuale. Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori verso la società – Presupposti – Illiceità del fatto – Insindacabilità delle scelte di merito – Contenuto – Nesso causale tra condotta e danno – Necessità – Effetti del giudicato penale – Estensione – (Artt. 1223, 2476, 1° comma, c.c.; artt. 40, 41 c.p.; art. 651 c.p.p.) Al fine di verificare la sussistenza della responsabilità degli amministratori di s.r.l. occorre valutare se la decisione assunta sia coerente e congrua rispetto alle informazioni ottenute e l’eventuale violazione del dovere di diligenza in relazione ai criteri di liceità, razionalità, congruità e attenzione che devono orientare il loro operato. [continua ..]


TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 novembre 2016 – Buttafoco, Presidente – Quaranta, Relatore R.G. n. 1637/2013 e n. 26047/2013

Società per azioni – Intestazione fiduciaria di azioni – Presenza di una formale procura – Esclusione (Art. 2355 c.c.) Non ricorre il fenomeno interpositorio proprio dell’intestazione fiduciaria di azioni quando i diritti sociali attribuiti dai titoli azionari sono esercitati da un terzo in forza di una formale procura. Società per azioni – Trasferimento delle azioni – Simulazione – Legittimazione della società - Esclusione (Artt. 1415, 2° comma, 2355 c.c.) La società non è legittimata a far valere l’accordo simulatorio avente ad oggetto la cessione dei titoli azionari in assenza di lesione dei propri diritti, come quando la stessa sia chiamata a liquidare la quota del socio in seguito all’esercizio del diritto di recesso, poiché, in applicazione della disciplina dei titoli di credito, il debitore è liberato quando paghi a colui che risulti formale titolare delle azioni nelle forme prescritte dalla legge. Società per azioni – Responsabilità degli amministratori verso la società – Effetti del giudicato penale – Esclusione (Artt. 1223, 2393 c.c.; artt. 40-41 c.p.; art. 652 c.p.p.) L’efficacia della sentenza penale di assoluzione degli amministratori di s.p.a. non è invocabile nei confronti della società che non sia stata messa in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale. In tal caso vanno autonomamente accertati dal giudice civile il fatto dannoso ed il nesso di causalità. Società per azioni – Diritto di recesso – Liquidazione delle azioni – Termine (Art. 2437-ter c.c.) Il credito per liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso può ritenersi certo, liquido ed esigibile solo a conclusione del procedimento previsto dalla legge. Pertanto, se si rende necessaria la riduzione del capitale, tale momento va individuato in quello in cui è possibile dare esecuzione alla delibera, ovvero alla scadenza del termine previsto dall’art. 2445, 3° comma, c.c. (cl)


TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa, 23 novembre 2016 – Quaranta, G.D. R.G. n. 29070/2016

Società a responsabilità limitata – Costituzione della società – Divergenza tra titolare formale e sostanziale delle quote – Configurabilità dell’intestazione fiduciaria e non di quella fittizia (Artt. 2463, 2468, 2470 c.c.)   In tema di s.r.l. l’intestazione delle quote, in sede di costituzione, a soggetti diversi dal reale proprietario non può dar luogo né a simulazione assoluta, né ad interposizione fittizia, bensì ad un negozio fiduciario (c.d. interposizione reale), giacché l’effettivo intento di costituire la società esclude che possa ricorrere l’ipotesi della simulazione assoluta, così come l’inesistenza della società al momento della stipula dell’atto costitutivo rende inconfigurabile la fattispecie dell’interposizione fittizia per la mancanza di un accordo trilaterale tra stipulante effettivo (interponente), apparente (interposto) e terzo contraente (pgcv).


TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia d’impresa, 22 novembre 2016 – Quaranta, G.D. R.G. n. 25752/2016

Società a responsabilità limitata – Clausola di esclusione del socio – Requisiti di validità – Specifica predeterminazione delle cause (Art. 2473-bis c.c.) Affinché la clausola di esclusione sia valida, è necessario che la giusta causa sia predeterminata in modo specifico nell’atto costitutivo, al fine di evitare che la decisione di estromissione sia rimessa alla mera discrezionalità dei soci.   Società a responsabilità limitata – Clausola di esclusione del socio e connessa penale a carico dell’inadempiente – Possibilità di chiedere la riduzione giudiziale della penale per manifesta iniquità – Impugnazione dell’esclusione – Accoglimento e conseguente liberazione dall’obbligo di pagare la penale (Artt. 1382, 1384, 2473-bis c.c.) È legittima la clausola di esclusione cui si accompagni la previsione di una penale a carico del socio inadempiente da estromettere. Quest’ultimo può sempre ottenere la riduzione della penale, nel caso in cui il giudice ne constati la manifesta iniquità; il socio può, altresì, contestare la fondatezza della delibera che ne ha stabilito l’esclusione e, in caso di accoglimento della domanda, viene meno l’obbligo di eseguire la prestazione stabilita ai sensi dell’art. 1382 c.c.   Società a responsabilità limitata – Esclusione del socio – Introduzione successiva della clausola – Comportamenti antecedenti – Irrilevanza (Art. 2473-bis c.c.) Affinché l’esclusione del socio sia legittima, è necessario che la condotta allo stesso imputata sia posta in essere dopo la modifica statutaria in virtù della quale il comportamento contestato è divenuto causa di estromissione dalla compagine sociale (mm).


TRIBUNALE DI NAPOLI, VII Sezione civile, 29 giugno 2016 De Matteis, G.U. R.G. n. 25756/2014