Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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L'ingerenza del socio nella gestione della s.r.l.: alcune riflessioni dopo il Codice della crisi di impresa (di Barbara Francone)


Il saggio analizza il ruolo del socio nell’ambito del tipo società a responsabilità limitata, con particolare riguardo ai poteri gestori a esso attribuiti dalla legge e ampliabili in via statutaria. In tale prospettiva, si osserva la possibilità di distribuzione di materie riservate alla decisione dei soci e materie riservate agli amministratori.

Dopo aver delineato l’evoluzione del sistema normativo, lo scritto si concentra ad analizzare e a valorizzare la possibilità di attribuire seppur in forma dubitativa funzioni gestorie e di controllo sia al socio non amministratore che al socio amministratore nell’ottica di un potere-dovere di esercitare attività di controllo nello svolgimento della funzione amministrativa. Un secondo ordine di problemi riguarda l’interferenza dell’art. 377 del Codice della crisi di impresa che modifica l’art. 2475 c.c. con riferimento in particolare alla nuova previsione per cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente a tutti gli amministratori per l’attuazione dell’oggetto sociale; si pone dunque un problema di coerenza sistematica nei confronti di altre norme.

The partner’s interference in running of Limited Companies after Crisis and Insolvency Law

The essay analyses the role of shareholders in a limited liability company, mainly for what concerns the exercise of management power assigned by law that can be extended as per statutory clauses.

In this prospect, there is the possibility to assign some functions to shareholders and directors. Having described the evolution of the normative system, the essay focuses on analyzing and emphasizing the possibility to assign, not without uncertainty, the management and control functions to both shareholders and managers considering the power duty to enforce controls when acting as directors.

A second part of problems, concerns the interference of art. 377 crisis code which modifies art. 2475 c.c. mainly concerning the new forecast that foresees the management of the company exclusively assigned to all directors in order to bring into effect the corporates aims; therefore there is a problem of systematic coherence versus other laws.

Keywords: Private Limited Liability Company – Member control system – shareholder powers and responsibilities.

SOMMARIO:

1. Oggetto dell’indagine - 2. Il ruolo del socio e l’attenuazione dell’organizzazione corporativa - 3. Il ruolo degli amministratori in presenza di scelte gestionali in capo ai soci; ipotesi di configurabilità di potere-dovere di esercitare attività di controllo in capo agli amministratori - 4. Il sistema dei controlli del socio nella s.r.l. - NOTE


1. Oggetto dell’indagine

Il regime giuridico della società a responsabilità limitata è modellato sul principio della rilevanza centrale del socio [[1]] e ciò induce a riflettere sulla tematica del maggior peso decisionale del medesimo nei confronti di altre componenti dell’or­ganizzazione societaria. La caratterizzazione del socio in termini di partecipazione attiva alla gestione è infatti alla base della disciplina delle decisioni dei soci, nella quale si può chiaramente scorgere una unitaria tendenza a riconoscere al socio una posizione centrale all’interno della società [[2]]. L’assenza di possibili limiti alla distribuzione di competenze tra amministratori e soci crea una commistione fra gestione degli amministratori e decisioni assembleari (o con metodi alternativi), così da ingenerare una forte accentuazione degli spazi riconosciuti all’autonomia statutaria nella direzione dell’ampliamento delle prerogative dei soci nella gestione dell’impresa; in altri termini, la struttura organizzativa della società a responsabilità limitata crea una linea di confine elastica fra l’area delle attribuzioni proprie degli amministratori e le materie riservate alla sfera decisionale dei soci [[3]]. A tutto questo si accompagna, coerentemente, una corresponsabilità dei soci per i danni che siano derivati da operazioni di cui essi abbiano deciso o autorizzato il compimento (art. 2476, 7° comma, c.c.), disposizione che si collega proprio alla istituzionalizzazione del loro coinvolgimento nel governo di impresa, per effetto dei poteri riconosciuti dalla legge o dallo statuto. In questa prospettiva, nell’ambito del regime legale della società a responsabilità limitata, contratto sociale, atto di nomina e decisioni dei soci rappresentano diversi strumenti attraverso i quali il gruppo organizzato può attribuire l’amministra­zione o comunque competenze gestionali in capo ai soci. Infatti questi ultimi possono optare per una ripartizione di competenze sin dalla stipula dell’atto costitutivo, sia pure nel rispetto (i) dell’art. 2479, 2° comma, c.c., che riserva in ogni caso ai soci la decisione circa le operazioni ivi indicate e (ii) dell’art. 2475, ult. comma, c.c., che attribuisce in ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni [continua ..]


2. Il ruolo del socio e l’attenuazione dell’organizzazione corporativa

Nella società a responsabilità limitata, le recenti introduzioni menzionate si accompagnano a una serie di disposizioni che – assegnando rilevanza centrale ai soci e alle loro decisioni – paiono nel senso, opposto, di negare che l’amministrazione della società spetti esclusivamente all’organo amministrativo. Ormai è ben chiara la tendenziale vocazione del socio a partecipare in modo attivo alla gestione sociale: a tale proposito, la legge, nel riconoscere ampio raggio di azione alla volontà dei soci, concede una libertà assoluta nella scelta degli amministratori nonché nell’individuazione delle modalità in base alle quali gli stessi sono chiamati ad operare [[21]]. Tuttavia il legislatore non ha compiutamente definito le materie riservate ai soci e le materie riservate agli amministratori, essendo rimessa all’autonomia negoziale la ripartizione di competenze tra soci e amministratori. Infatti se escludiamo alcune materie che il legislatore inderogabilmente riserva agli amministratori (la redazione del progetto di bilancio, di fusione e di scissione, l’aumento delegato del capitale sociale), può essere rimessa alla volontà dei soci ogni altra decisione di natura gestoria (2475, 3° comma, c.c.) [[22]]. A ciò si aggiunga il riconoscimento ai soci del potere di avocare, di volta in volta, alle loro decisioni materie di competenza degli amministratori (art. 2479, 1° comma, c.c.). Si deve tuttavia esaminare l’incipit del primo comma dell’art. 2479 c.c., il quale si riferisce principalmente alle materie riservate inderogabilmente alla competenza dei soci [[23]]. Pur riconoscendo una organizzazione societaria affidata prevalentemente ai soci, si deve rilevare come debba comunque ritenersi conservato il potere generale di decisione e gestione in capo agli amministratori. Infatti l’art. 2479 c.c., nel prevedere che «i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal­l’atto costitutivo», riconosce come solo una espressa previsione statutaria può attribuire determinate materie alla competenza dei soci, erodendo, quindi, il potere degli amministratori. Tutto ciò ferma restando la competenza inderogabile della compagine sociale in ordine alle decisioni sempre indicate nell’art. 2479, 2° comma, c.c. L’esame della questione va condotto trattando [continua ..]


3. Il ruolo degli amministratori in presenza di scelte gestionali in capo ai soci; ipotesi di configurabilità di potere-dovere di esercitare attività di controllo in capo agli amministratori

L’affermazione del carattere esclusivo del potere di gestione attribuito agli amministratori si inserisce in modo rilevante nella disciplina della s.r.l. sollevando problemi di coerenza normativa con le norme ancora vigenti della riforma del 2003, sulla necessità di dotare la s.r.l. di una struttura organizzativa maggiormente incentrata sulla figura del socio. Il problema che si pone dunque è in quale modo la possibile attribuzione, legale o statutaria, di competenze gestorie in capo ai soci di una s.r.l., in ogni caso ancora possibile anche dopo la riforma, si intrecci con le attribuzioni che naturalmente devono essere riconosciute agli amministratori, la cui responsabilità, anche a fronte di atti decisi dai soci ex art. 2476, 7° comma, c.c., è comunque confermata. Una ulteriore precisazione riguarda pure il tentativo di ritagliare, all’interno dell’attività tipica dell’amministrazione, un settore organizzativo che sarebbe di esclusiva competenza dell’organo amministrativo separandolo invece da un settore più operativo, che potrebbe vedere il coinvolgimento dei soci [[33]]. Affermando infatti che l’assemblea dei soci ha la competenza a decidere su determinate materie e che, una volta che essa abbia assunto le relative deliberazioni, gli amministratori non dovrebbero dar corso all’operazione laddove la ritenessero dannosa o irragionevole si finisce con lo sminuire la portata di tali competenze e ciò nel senso che la decisione dei soci circa una o più operazione sarebbe in ogni caso condizionata, nella sua attuazione, dagli amministratori. La decisione dei soci può avere valore vincolante rispetto all’operato degli amministratori, obbligandoli ad adeguarvisi, a meno che il compimento dell’opera­zione deliberata non li esponga, per la sua prevedibile rischiosità, ad obblighi risarcitori nei confronti dei creditori e dei terzi [[34]], così da affidare comunque all’or­gano amministrativo la valutazione conclusiva circa l’opportunità dell’operazione. Ulteriore conseguenza di questo ragionamento sarebbe quella per cui non già il potere di amministrazione ma quello di rappresentanza fungerebbe da limite o meglio da filtro rispetto alle competenze gestorie dei soci stessi, cosicché a questi ultimi, nei casi in cui l’amministratore non ritenesse di dare corso alle [continua ..]


4. Il sistema dei controlli del socio nella s.r.l.

Per completare la trattazione un altro aspetto che in questa sede è possibile evidenziare, distinto ma allo stesso tempo complementare rispetto a quanto si è detto sinora, riguarda la situazione del socio il quale, sprovvisto del potere di gestione, sia titolare per legge (e si noti che si tratta di un diritto generalmente ritenuto inderogabile dall’autonomia statutaria) [[44]] di penetranti poteri di controllo sull’ope­rato degli amministratori. Ed infatti, in forza degli strumenti di cui dispone, il socio di s.r.l., anche in base alle disposizioni che comunque restano non abrogate dal legislatore, può in ogni momento richiedere agli amministratori informazioni relative all’andamento della gestione sociale e può consultare i libri sociali obbligatori e tutta la documentazione che contenga dati utili in merito all’amministrazione della società anche tramite professionisti di fiducia [[45]]. In particolare l’ampiezza del diritto in questione, che si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, consente senza dubbio al socio di controllare tutti i documenti in base ai quali vengono assunte le scelte gestionali, comprendendo sia i contratti, gli atti giudiziari e amministrativi che riguardano la società. Inoltre il diritto di controllo del socio può essere espletato per poi esercitare l’azione individuale di responsabilità contemplata dall’art. 2476, 6° comma, c.c. qualora il socio sia stato direttamente danneggiato dalla condotta illecita degli amministratori. Questa rilevanza, per così dire “multidirezionale”, del socio del diritto di controllo accordato al socio di s.r.l. consente anche di intravedere la natura giuridica, che, a ben riflettere, sembra collocarsi in un’area intermedia tra privato e collettivo, configurando una situazione soggettiva complessa che singolarmente tende ad oscillare tra interesse personale e interesse sociale. Nella dimensione privatistica il diritto di controllo riconosciuto al socio è senz’al­tro funzionale alla tutela dei suoi diritti tanto soggettivi quanto sociali: come tale, la prerogativa spettante al socio non gestore appare indisponibile dall’au­tonomia privata. Tuttavia, sul piano contenutistico, il diritto di cui all’art. 2476, 2° comma, c.c. può essere assimilato a quello previsto per le società personali [continua ..]


NOTE