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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Milano

Michelangelo Granato, Edoardo Grossule,
Carlo Lanfranchi, Piergiuseppe Spolaore

 

(artt. 2495, 2497 c.c.)

Il creditore che, assumendo di essere stato “pretermesso” nello svolgimento del procedimento di liquidazione in violazione del principio della par condicio creditorum, agisca nei confronti del liquidatore ai sensi dell’art. 2495 c.c., è tenuto a dimostrare la natura e il rango del credito, soprattutto quando il credito non risultava dalla contabilità della società. (ps)

TRIBUNALE DI MILANO (Sez. spec. in materia di impresa B), 2 marzo 2021 - Riva Crugnola, Presidente; Simonetti, Estensore

R.G. n. 51532/2017

* * *

(Artt. 2900, 2740 c.c.)

Non può essere oggetto di accertamento, nell’ambito di un’azione surrogatoria esercitata da parte del preteso creditore, l’esistenza di un negozio fiduciario (avente ad oggetto partecipazioni sociali) tra il debitore e il soggetto che si assume fiduciario, in quanto l’azione surrogatoria presuppone l’inerzia del debitore; detto comportamento può eventualmente costituire un atto dispositivo del patrimonio del debitore lesivo della garanzia patrimoniale. (ps)

TRIBUNALE DI [continua ..]

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