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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Roma
Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò
(Art. 2320 c.c.)
Sebbene sia stato sostenuto l’orientamento secondo il quale al socio accomandante spetterebbe un potere di controllo pieno, il Collegio ritiene di dovere preferire la ricostruzione secondo la quale i poteri riconosciuti all’accomandante non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dall’art. 2261 c.c. per i soci della società in nome collettivo. Gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa la gestione dell’impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell’esercizio. (es)
TRIBUNALE DI ROMA, 13 febbraio 2018 - Cardinali, Presidente – Gentili, Giudice – Romano, Relatore
R.G. n. 60317/2017
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(Art. 5 d.l. 30 settembre 2003, n. 269; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179; artt. 2437, 2437-ter c.c.)
L’accertamento, incidenter tantum, dell’invalidità di una clausola statutaria in deroga alla legge non è precluso dalla natura pubblicistica dell’atto con il quale è stato approvato l’originario statuto di una società di capitali a partecipazione pubblica, costituita per [continua ..]