Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Ipotesi di statuto di società cooperativa destinata alla quotazione


   
SOMMARIO:

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO - TITOLO II - SOCI - TITOLO III - AZIONI DEI SOCI INVESTITORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI - TITOLO IV - CAPITALE SOCIALE, GESTIONE SOCIALE, BILANCIO - TITOLO V - REQUISITI MUTUALISTICI - TITOLO VI - ASSEMBLEE - TITOLO VII - ZONE - TITOLO VIII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - TITOLO IX - COLLEGIO SINDACALE - TITOLO X - CONTROLLO CONTABILE - TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI


TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Articolo 1 Denominazione e sede È costituita, con sede in [], all’indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese, una società cooperativa [] sotto la denominazione di “[]” – Società Cooperativa, in sigla []. L’Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all’interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all’estero. L’Organo amministrativo ha altresì la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie o trasferire la sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato, purché nel territorio nazionale. Per queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, si applica l’art. 2436 c.c. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2514 c.c. ed iscritta in apposito Albo presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 c.c.   Articolo 2 Oggetto La Società si propone, in conformità ai principi accolti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, di cooperare attivamente con gli altri enti cooperativi su scala locale, nazionale ed internazionale al fine di curare, nel miglior modo possibile, gli interessi dei soci e della collettività. La Cooperativa intende perseguire in specie e senza finalità speculative i seguenti scopi: [] Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la Cooperativa si propone di realizzare le seguenti attività: [] [] La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali ed all’espletamento dell’oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi come ad esempio per sola indicazione esemplificativa: – acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, in attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale; – costituire società di qualsiasi tipo, [continua ..]


TITOLO II - SOCI

Articolo 5 Requisiti dei soci cooperatori e azioni cooperative  I motivi ideali, sociali, economici e gli obiettivi che guidano la Cooperazione [] nell’assol­vi­mento della sua funzione di interesse pubblico in difesa dei [], impegnano i soci cooperatori a divenire i protagonisti ed i realizzatori della politica economica e sociale della Cooperativa, dando così attuazione allo scopo mutualistico. Gli artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 prevedono, a tale scopo, le forme articolate di partecipazione del socio alla vita della Cooperativa. Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello previsto dalla legge. Possono essere soci cooperatori: [] Non possono divenire soci cooperatori, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, coloro che svolgono in proprio o hanno interessenze in attività identiche o affini a quelle della Cooperativa e con essa concorrenziali, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva con la Cooperativa e di conflittualità con gli interessi e le finalità sociali della stessa. La qualità di socio cooperatore è rappresentata da azioni cooperative del valore nominale di Euro … cadauna; le azioni cooperative sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da parte di terzi, a pegno o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima. Le azioni cooperative possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, solamente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci od anche a persone che, possedendo i requisisti prescritti per l’ammissione, presentino domanda di ammissione a socio. Il socio cooperatore che intende procedervi deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che deve comunicare la propria decisione …. – omissis –   Articolo 6 Ammissione nuovi soci cooperatori Per essere ammessi come soci cooperatori [] – omissis –   Articolo 7 Obblighi dei soci cooperatori I soci sono obbligati: [] – omissis –     Articolo 8 Perdita della qualità di socio cooperatore Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, per esclusione, per causa di morte o per scioglimento, se [continua ..]


TITOLO III - AZIONI DEI SOCI INVESTITORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 14 Strumenti finanziari Ai sensi dell’articolo 2526 c.c., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.   Articolo 15 Soci investitori e azioni per il ricorso al mercato del capitale di rischio Possono essere emesse, ai sensi dell’art. 2526 c.c., azioni per il ricorso al mercato del capitale di rischio (nel seguito, talora anche, per brevità, “azioni d’investimento”). Dette azioni sono nominative, del valore nominale di Euro [] cadauna, indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare diverse categorie di azioni per il ricorso al mercato del capitale di rischio dotate di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, con la delibera di emissione e nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni d’investimento delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo []. Tutte le azioni d’investimento appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. I conferimenti effettuati per la liberazione delle azioni di cui al presente articolo possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti nel rispetto delle norme di legge. I versamenti sulle azioni d’investimento da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all’atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.   Articolo 16 Trasferibilità delle azioni per il ricorso al mercato del capitale di rischio Le azioni per il ricorso al mercato del capitale di rischio sono liberamente trasferibili.   Articolo 17 Modalità di emissione delle azioni per il ricorso al mercato del capitale di rischio L’emissione delle azioni d’investimento deve essere disciplinata con deliberazione dall’as­sem­blea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e l’eventuale soprapprezzo ai sensi dell’art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell’importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto. In sede di [continua ..]


TITOLO IV - CAPITALE SOCIALE, GESTIONE SOCIALE, BILANCIO

Articolo 21 Capitale sociale Il capitale sociale è variabile ed è costituito da conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai soci investitori. Articolo 22 Bilancio Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre d’ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Gli amministratori nella relazione sulla gestione – ed i sindaci nella loro relazione ex art. 2429 c.c. – indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico. Gli amministratori nella nota integrativa – ed i sindaci nella loro relazione ex art. 2429 c.c. – hanno l’onere di documentare la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento della attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni ai soci sono superiori al 50% (cinquanta per cento) del totale dei ricavi delle vendite ai sensi dell’art. 2425 c.c., primo comma, punto A1.   Articolo 23 Ristorno L’Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell’anno; i ristorni potranno essere ripartiti tra i soci, sia in ragione del volume degli acquisti effettuati, sia in ragione della qualità dello scambio mutualistico. Allo stesso modo e con le stesse condizioni e limiti, la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma operato dagli amministratori in sede di predisposizione del progetto di bilancio. La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all’attività svolta con i soci. Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono [continua ..]


TITOLO V - REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 26 Divieti 1) È vietata la distribuzione dei dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato o comunque al diverso limite massimo di legge che dovesse essere stabilito per il mantenimento delle agevolazioni fiscali. 2) È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi o comunque al diverso limite massimo di legge che dovesse essere stabilito per il mantenimento delle agevolazioni fiscali. 3) È vietata la ripartizione delle riserve fra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all’atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n° 904.   Articolo 27 Obbligo di devoluzione In caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, i dividendi eventualmente maturati, e la riserva divisibile attribuita alle azioni d’investimento, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione. Le eventuali plusvalenze effettivamente realizzate nella cessione ovvero nella liquidazione degli assets della società, ivi espressamente compreso l’avviamento, rispetto ai valori attribuiti a ciascuno degli assets nel bilancio straordinario redatto al [], saranno attribuite alla riserva indivisibile fino a concorrenza del valore ivi accertato. Le eventuali ulteriori plusvalenze dei suddetti assets, nonché i valori realizzati dalla liquidazione degli assets non presenti nel patrimonio della società alla data di redazione del bilancio straordinario alla data del [] saranno attribuite alla riserva indivisibile nella proporzione del [].   Articolo 28 Clausole mutualistiche Le clausole mutualistiche di cui ai precedenti artt. 26 e 27 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate; la loro modifica o soppressione è deliberata dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.


TITOLO VI - ASSEMBLEE

Articolo 29 Convocazione Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ricorrendo i casi previsti dalla legge le Assemblee sono altresì generali e separate. La loro convocazione deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente: a) l’elenco delle materie da trattare; b) il luogo nel territorio nazionale in cui si terrà la riunione; c) la data e l’ora della 1a e della 2a convocazione, la quale ultima dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. Verificandosi la condizione prevista dal successivo art. [] l’avviso di convocazione deve contenere altresì l’indicazione del luogo in cui si svolgeranno le singole Assemblee separate ed il luogo in cui si svolgerà l’Assemblea generale, la data e l’ora della 1a e della 2a convocazione, delle une e dell’altra Assemblea. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto ed intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta alle modalità di convocazione di cui sopra, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.   Articolo 30 Competenza L’Assemblea generale ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, nomina altresì i componenti della Commissione Elettorale che formerà la lista degli Amministratori, la cui nomina deve essere effettuata dai soci cooperatori, da sottoporre all’approvazio­ne dell’Assemblea; determina la misura dell’eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci e dei componenti della Commissione Elettorale; conferisce l’incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile, provvede alla sua revoca e determina il compenso ad esso spettante; approva i [continua ..]


TITOLO VII - ZONE

Articolo 37 Zone I soci cooperatori sono riuniti in Zone, la cui disciplina è prevista nel Regolamento. La Zona opera attraverso l’Assemblea ed il Consiglio di Zona; essa assolve alle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.   Articolo 38 Finalità Attraverso le Zone i soci cooperatori perseguono gli obiettivi e tendono a realizzare i principi propri della cooperazione, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del presente Statuto. La organizzazione dei soci per Zone ha inoltre lo scopo: a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci cooperatori il vincolo associativo proprio dell’organizzazione cooperativa; b) di instaurare e consolidare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collettività dei soci; c) di sollecitare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi ed alla vita dell’impresa cooperativa; d) di contribuire alla divulgazione dell’idea della mutualità cooperativa; e) di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate.   Articolo 39 Composizione Ciascuna Zona comprende un numero di soci cooperatori, residenti nel territorio delimitato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto prevede il regolamento.   Articolo 40 Libro delle adunanze Per ogni Zona deve essere tenuto il libro delle adunanze delle Assemblee, sul quale dovranno essere trascritti i verbali delle Assemblee separate di cui all’art. 2533 c.c., anche se redatti per atto pubblico.   Articolo 41 Assemblea di Zona L’Assemblea di Zona è convocata per la trattazione delle materie di interesse sociale e per esprimere pareri o per sottoporre proposte al Consiglio di Amministrazione, in relazione alla attività d’impresa nella località di competenza della Zona stessa. Qualora la Zona sia composta da un numero elevato di soci, il Consiglio di Zona può convocare più assemblee nell’ambito della Zona medesima, nelle località sedi di servizi o di attività della cooperativa. La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono fissati dal Presidente del Consiglio di Zona. Qualora la richiesta provenga dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell’importanza e dell’urgenza degli argomenti da discutere, il Presidente del Consiglio di Zona deve comunque convocare l’assemblea, [continua ..]


TITOLO VIII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 43 Nomina, composizione durata Il Consiglio di Amministrazione si compone di 15 membri. Gli amministratori sono eletti per metà più uno tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche che abbiano versato la quota sottoscritta e che non abbiano comunque debiti verso la Cooperativa per la rimanente parte possono essere eletti anche tra soggetti diversi dai soci cooperatori; Un terzo degli amministratori è nominato su designazione dei portatori delle azioni d’inve­stimento mediante il meccanismo del voto di lista di cui al successivo comma. Alla elezione degli amministratori si procede nell’assemblea generale sulla base di liste di candidati secondo quanto qui di seguito indicato. Le liste saranno presentate dai soci in modo che i candidati siano elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste non devono essere collegate, neppure indirettamente né i soci che hanno presentato una lista devono essere collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato altre liste. Avranno diritto a presentare le liste soltando i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5 (duevirgolacinque) per cento del capitale sociale, con onere di provare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedente l’assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti dalla legge o dallo statuto per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un currículum vitae riguardante le [continua ..]


TITOLO IX - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 49 Nomina composizione e durata Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assem­blea. Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono nominati su designazione dei portatori delle azioni d’investimento mediante il meccanismo del voto di lista di cui al successivo comma La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere in qualità di effettivi e supplenti. Hanno diritto di presentare una lista soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5 (duevirgolacinque) per cento del capitale sociale nell’assemblea ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedente l’assemblea in prima convocazione. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste non devono essere collegate, neppure indirettamente né i soci che hanno presentato una lista devono essere collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato altre liste. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovono essere depositate presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del currículum professionale dei soggetti indicati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti dalla legge o dallo statuto per le [continua ..]


TITOLO X - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 51 Incarico, durata, revoca Il controllo contabile e la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato sono esercitati da una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febraio 1998, n. 58 nominata dall’assemblea dei soci, che ne approva anche il compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale, a norma di legge. L’incarico ha durata di 9 (nove) esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno 3 (anni) anni dalla data di cessazione del precedente. Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsabile della revisione, l’incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento della CO.N.SO.B.   Articolo 52 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità. Gli atti e le comunicazioni della Società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche infraannuale, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale, se nominato, e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario nonché ne attesta l’adeguatezza e l’effettiva applicazione con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio e consolidato. Con la medesima relazione attesta altresì la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Gli organi amministrativi delegati, se nominati, e il dirigente preposto alla redazione dei docuemnti contabili societari attestano, con apposita relazione, allegata [continua ..]


TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI
Fascicolo 3 - 2008