<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Gestione attribuita ai soci della società a responsabilità limitata e ruolo degli organi di amministrazione e di controllo (di Oreste Cagnasso)


  
SOMMARIO:

1. Gestione della società, assemblea e organo amministrativo nella società per azioni - 2. Gestione sociale e attribuzione di competenze ai soci o a singoli soci nella società a responsabilità limitata - 3. Soci o singoli soci 'gestori' e ruolo degli amministratori - 4. Soci o singoli soci 'gestori' e ruolo del collegio sindacale - 5. Profili operativi - 6. Profili sistematici - NOTE


1. Gestione della società, assemblea e organo amministrativo nella società per azioni

Nell’ambito della società per azioni «la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori» (art. 2380-bis c.c.); l’assemblea delibera «sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti» (art. 2364, 1° comma, n. 5, c.c.): le disposizioni ora richiamate costituiscono, come è noto, i parametri normativi di riferimento relativi all’attri­buzione delle competenze gestorie. Da essi risulta che queste ultime spettano all’organo amministrativo, mentre all’assemblea possono essere conferiti poteri di semplice autorizzazione, ove siano previsti nello statuto. Per contro, in relazione alla società a responsabilità limitata, il legislatore dispone che «i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione» (art. 2479, 1° comma, c.c.), fermo restando il circoscritto nucleo di compiti inderogabilmente propri dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2475, ultimo comma, c.c. Inoltre è «salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribu­zione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società» (art. 2468, 3° comma, c.c.). Pertanto la disciplina della società a responsabilità limitata è caratterizzata da un’ampia autonomia, con la possibilità di conferire alle decisioni dei soci, sia mediante una clausola dell’atto costitutivo, sia durante la vita della società attraverso l’input di amministratori e soci di minoranza, competenze gestorie decisionali o autorizzative. Inoltre queste ultime possono essere “assegnate” anche a singoli soci quali diritti particolari. Come è stato sottolineato ripetutamente dalla dottrina, netta appare la contrapposizione tra i due tipi societari, come risulta anche dalla circostanza che, conseguentemente, i soci di società a responsabilità limitata, quando siano investiti di poteri gestori, sono responsabili al pari degli amministratori, sia pure con il “correttivo” del carattere [continua ..]


2. Gestione sociale e attribuzione di competenze ai soci o a singoli soci nella società a responsabilità limitata

Come si è già osservato, all’assemblea o alle decisioni dei soci di società a responsabilità limitata possono spettare, per scelta contenuta nell’atto costitutivo, competenze gestorie, ferme restando quelle inderogabilmente attribuite all’organo amministrativo dall’ultimo comma dell’art. 2475 c.c. Inoltre, anche nel silenzio dell’atto costitutivo, ciascun amministratore o soci di minoranza qualificata possono sottoporre alle decisioni dei soci “singoli argomenti”. Infine competenze gestorie, fatte salve quelle inderogabilmente spettanti alle decisioni dei soci o agli amministratori, possono essere conferite, quali diritti particolari, a singoli soci. È pertanto possibile che la gestione della società sia sostanzialmente attribuita ai soci o ai singoli soci. Tuttavia, come è stato opportunamente sottolineato [[9]], anche in tal caso agli amministratori compete un ruolo di rilievo, avendo pur sempre il compito di eseguire le decisioni dei soci o di singoli soci. E ciò si riflette sulla loro responsabilità, tant’è vero che il legislatore, nel caso in cui spettino competenze gestorie ai soci, estende ad essi la responsabilità degli amministratori, ma non esonera affatto questi ultimi da tale responsabilità. Ciò comporta che, nell’esecuzione delle decisioni dei soci o di singoli soci, gli amministratori debbano svolgere una funzione di “controllo”, avendo il potere e il dovere di sindacarle e di non dare esecuzione a quelle pregiudizievoli per la società. In questa prospettiva si è esattamente parlato non di soci “gestori”, ma semmai di soci “cogestori”, unitamente appunto agli amministratori [[10]]. Ma il ruolo di essi, in presenza di scelte gestionali poste in essere dai soci, si limita alla fase “esecutiva” di queste ultime o ha un carattere più incisivo? E tale ruolo, ove sussistente, quale rilievo assume in ordine alla rispettiva responsabilità degli amministratori e dei soci? Il tentativo di offrire una risposta a tali interrogativi richiede di affrontare, sia pure nei limiti delle presenti note, un tema fondamentale nella ricostruzione della disciplina della società a responsabilità limitata e in particolare della sua governance. La risposta potrebbe poi assumere rilievo sotto il profilo operativo al [continua ..]


3. Soci o singoli soci 'gestori' e ruolo degli amministratori

Come è noto e come è stato ampiamente sottolineato dalla dottrina, il legislatore, nel disciplinare l’amministrazione nell’ambito della società a responsabilità limitata, ha previsto alcuni profili concernenti la struttura e il funzionamento con carattere fortemente innovativo rispetto a quelli paralleli concernenti la società per azioni: nel contempo sotto altri aspetti il legislatore ha scelto di non prendere posizione. L’interprete deve quindi affrontare il delicato problema della scelta dei criteri da utilizzare per colmare tali “silenzi”. Invero, è stato ancora recentemente lucidamente sottolineato [[12]], la realtà imprenditoriale conosce vari “modelli” di gestione: sul presupposto di una sostanziale compenetrazione tra soci e amministratori è configurabile e largamente diffusa la figura del manager socio; d’altra parte, laddove si verifichi una separazione tra soci e amministratori, viene in considerazione la figura del manager professionale. Tendenzialmente la prima ipotesi è caratteristica delle piccole – medio imprese societarie, la seconda delle medio-grandi imprese. Il ruolo e la posizione degli amministratori nell’uno e nell’altro caso sono ovviamente differenti, dal momento che l’amministratore socio cura “affari” anche propri, mentre il gestore professionale pone in essere ovviamente “affari” altrui, con una differente propensione al rischio [[13]]. È quindi plausibile che la disciplina dell’una e dell’altra fattispecie sia differente. Alla luce di tali considerazioni si può ritenere che il “silenzio” della normativa in tema di società a responsabilità limitata, dal momento che tale tipo societario è tendenzialmente applicabile alle minori imprese, debba essere “riempito” non utilizzando le regole proprie della società per azioni, ma semmai quelle dettate in tema di società di persone [[14]]. Fermo restando, tuttavia, il ricorso alla disciplina della società per azioni laddove la società a responsabilità limitata venga utilizzata da imprese di medio-grandi dimensioni sul modello del “manager professionale”: in tal caso e solo in tal caso troverebbe applicazione la normativa costruita per la società per azioni [[15]]. In altre parole, il [continua ..]


4. Soci o singoli soci 'gestori' e ruolo del collegio sindacale

Il controllo operato dal collegio sindacale ha una possibile pluralità di oggetti: in particolare presenta la peculiarità di potersi riferire anche alla gestione o a determinati atti di gestione posti in essere dall’organo sociale o da singoli soci [[17]]. Si tratta di un profilo che appare di particolare interesse e che comporta notevoli difficoltà interpretative ed operative. Infatti la disciplina dei compiti e dei poteri attribuiti al collegio sindacale della società per azioni (a cui il legislatore rinvia in larghissima misura nell’ambito della società a responsabilità limitata) è costruita nell’ottica di un controllo operato sulla gestione degli amministratori e mal si adatta ad un controllo che, per contro, si appunti su quella dei soci. L’interprete deve quindi cercare di raccordare tale disciplina con un “oggetto” ad essa sostanzialmente estraneo. La posizione assunta dagli amministratori in presenza di una gestione affidata ai soci acquista particolare rilievo, tra l’altro, proprio al fine di ricostruire poteri e compiti del collegio sindacale. Occorre aggiungere che, in tal caso, si verifica un’ipotesi in cui i controllori sono nominati dagli stessi controllati.   L’esercizio dei poteri istruttori con riferimento alla gestione posta in essere dai soci potrà presentare peculiarità e difficoltà operative. In primo luogo, non è ipotizzabile l’esistenza di un obbligo istituzionalizzato di informazione facente capo ai soci nei confronti del collegio sindacale. Per contro, come si è già osservato, il collegio sindacale sarà destinatario delle informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo fornite da parte degli organi delegati o degli amministratori. In ogni caso i sindaci potranno chiedere informazioni agli amministratori stessi sulle scelte gestionali che i soci saranno chiamati a compiere e in particolare sull’attività istruttoria posta in essere a tal fine. Naturalmente i sindaci avranno l’obbligo di partecipare alle riunioni assembleari e dovranno essere informati delle eventuali decisioni adottate con le tecniche della consultazione e del consenso scritti. I parametri di riferimento dell’attività di controllo non potranno che essere i medesimi sia nel [continua ..]


5. Profili operativi

Nel caso in cui sussistesse una separazione tra le persone dei soci e quelle degli amministratori e si trattasse di società non di modeste dimensioni, accogliendo i rilievi illustrati nelle pagine precedenti, l’attribuzione di ampie competenze decisionali ai soci o ai singoli soci potrebbe comportare non irrilevanti ricadute sugli assetti interni e sulla responsabilità dei soci. Infatti, da un lato, il conferimento di competenze gestorie richiede pur sempre in qualche misura il rinvio ad un’attività di carattere “preparatorio” da parte degli amministratori, in applicazione di corrette e adeguate procedure. D’altra parte, la responsabilità che grava sui soci di società a responsabilità limitata, sia pure con il correttivo del carattere intenzionale degli atti, sussiste anche nel caso in cui non siano stati applicati assetti adeguati e quindi in qualche misura si estende ad attività proprie degli amministratori. In altre parole l’attribuzione di competenze gestorie di carattere decisionale ai soci o ai singoli soci pare una scelta che può creare non pochi problemi nel coordinare i rispettivi ruoli degli amministratori e dei soci e in qualche misura rendere più “gravosa” la responsabilità di questi ultimi. Tenendo conto di tali considerazioni, mi sembra opportuno che l’opzione eventualmente contenuta nell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata volta ad attribuire un ruolo decisionale di rilievo a favore dei soci sia oggetto di attenta considerazione sia nella prospettiva della sua funzionalità, sia in quella della sua “rischiosità” per i soci. Più coerente con l’attribuzione agli amministratori del fondamentale ed inderogabile compito di creare e applicare assetti organizzativi adeguati pare essere il modello offerto dalla stessa società per azioni e consistente nel conferire ai soci (o anche a singoli soci) competenze gestorie aventi carattere di mera autorizzazione. In tal caso, lo si è già osservato, compete pur sempre agli amministratori predisporre la scelta gestionale, in applicazione di corrette procedure. In questa prospettiva il ruolo “preparatorio” dell’organo amministrativo e nello stesso tempo “decisorio”, nel caso in cui i soci autorizzino l’atto, appare pienamente [continua ..]


6. Profili sistematici

Come si è già osservato in apertura delle presenti note, i commentatori della riforma hanno posto particolare enfasi nel sottolineare una sorta di “depotenziamento” dell’assemblea dei soci di società per azioni. In dottrina, lo si è rilevato, sono state dedicate attente pagine ad una ricostruzione, in via interpretativa, del ruolo dell’assemblea che ponga in luce la presenza di competenze gestorie più ampie rispetto a quelle delineate espressamente dal legislatore. Forse nell’ambito della società a responsabilità limitata potrebbe essere percorso un cammino inverso: partendo dall’evidente accentuazione delineata dal legislatore del possibile ruolo dei soci o dei singoli soci, l’estensione al modello in esame dell’obbligo per gli amministratori di creare e applicare assetti adeguati comporta l’attribuzione agli stessi di una posizione di notevole rilevo anche in presenza di ampi poteri gestori conferiti ai soci. Con l’ovvia conseguenza che analoga posizione viene ad assumere l’eventuale organo di controllo. I caratteri della governance propria della società a responsabilità limitata, se, da un lato, presentano indubbiamente ampia elasticità, d’altra parte manifestano anche precisi limiti al­l’au­tonomia privata. D’altra parte questa è una caratteristica che pare propria del complesso della disciplina del tipo, ove si incontrano e a volte si scontrano profili di notevole elasticità e profili di altrettanto notevole rigidità. Come mi pare debba essere sottolineato, un aspetto di grande rilievo operativo è l’autono­mia concessa nel delineare la posizione dei singoli soci, attraverso l’istituto dei particolari diritti. Ritengo che, come comunemente ammesso, i soci possano utilizzare non solo quelli, già ampi, espressamente previsti dal legislatore, ma che possano creare diritti particolari atipici. Non pare dubbio che siano ammissibili, nello spazio concesso dal legislatore con la formula diritti particolari relativi all’amministrazione, estese competenze gestorie, fermi restando i compiti inderogabilmente attribuiti agli amministratori o alle decisioni dei soci. Tuttavia, per i rilievi ora illustrati, l’attribuzione di competenze gestorie deve comunque “fare i conti” con il ruolo conferito agli amministratori e [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3 - 2008