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Linee d'azione per l'emissione di azioni per il ricorso al mercato del capitale di rischio ('azioni d'investimento') di cooperative e per la loro ammissione a quotazione sul mercato istituito e gestito da Borsa Italiana s.p.a. Relazione illustrativa
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Sommario:
1. Premessa - 2. Le azioni soci investitori emesse dalla cooperativa p.a.: a) il regime generale - 3. (Segue) b) i diritti amministrativi che possono attribuirsi alle azioni destinate ai soci investitori - 4. (Segue) c) i diritti patrimoniali delle azioni destinate ai soci investitori - 5. (Segue) Riserve divisibili a favore delle azioni destinate ai soci investitori in una cooperativa a mutualità prevalente - NOTE
1. Premessa
Uno degli aspetti più qualificanti della recente riforma del diritto societario, quanto alla disciplina delle cooperative, attiene alla loro struttura finanziaria. La legge di riforma amplia infatti assai significativamente lo spazio rimesso all’autonomia statutaria nella emissione di strumenti finanziari destinati a soci finanziatori. E ciò sia per le cooperative a mutualità prevalente sia per le cooperative a mutualità non prevalente. Infatti, opportunamente «interpretando» il mandato ricevuto con la legge delega, il legislatore delegato ha dettato un nuovo regime degli strumenti finanziari che si discosta significativamente dal precedente, fortemente costrittivo, dettato dalla l. 59/1992; il nuovo regime è inoltre tendenzialmente unitario per entrambi i due sotto-tipi di cooperative (quali risultano individuati in base ai «criteri per la definizione della prevalenza» dettati dall’art. 2513) [1]. Naturalmente, in caso di cooperative a mutualità prevalente – quale è quella in esame – i diritti patrimoniali previsti per gli strumenti finanziari emessi devono essere conformi ai vincoli mutualistici imposti dall’art. 2514 c.c. In tal modo si è opportunamente ottenuto che anche l’impresa cooperativa a mutualità prevalente potesse beneficiare della riforma della struttura finanziaria, con il duplice risultato, da un lato, di incentivare anche per essa [continua ..]
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2. Le azioni soci investitori emesse dalla cooperativa p.a.: a) il regime generale
In questo contesto, l’art. 2526 c.c. consente alla cooperativa di emettere “strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni”. Tra questi “strumenti finanziari” quelli che vengono emessi a fronte di conferimenti (dalla cooperativa imputati a capitale, nella specie alla voce, già in passato consueta, di «capitale soci finanziatori»), non solo possono, ma devono qualificarsi (e trovare correlativamente disciplina) come azioni (destinate a “soci investitori” come contrapposti ai “soci cooperatori”) [2]. Malgrado l’improprietà terminologica dell’art. 2526 che si astiene dal definire l’azione destinata ai soci investitori come fattispecie diversa dalle azioni dei soci cooperatori da un lato e dagli strumenti finanziari partecipativi «ibridi» dall’altro, ciò si deve ritenere in base a due considerazioni di tipo sistematico desunte dalla disciplina delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi dettata per le s.p.a. e dal suo adattamento alla cooperativa p.a. prevista dall’art. 2526. a) In primo luogo, il fatto che il principale tratto «tipologico» necessario idoneo a differenziare «azione» e “strumento finanziario partecipativo” nel contesto della s.p.a. sta proprio nell’imputazione o meno a capitale dell’apporto, cui naturalmente [continua ..]
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3. (Segue) b) i diritti amministrativi che possono attribuirsi alle azioni destinate ai soci investitori
Un qualche approfondimento merita la questione dei diritti amministrativi spettanti alle azioni destinate ai soci investitori. Già si è detto come l’art. 2526 c.c. espressamente preveda che l’atto costitutivo stabilisce i diritti amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e che ad essi «non può in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale». Questa importante disposizione deve essere necessariamente considerata unitamente all’art. 2538, comma 2, 2542, comma 4 e 2543, comma 3, in quanto solo dal loro insieme emerge con una certa chiarezza l’assetto di governance prefigurato dal legislatore per la cooperativa p.a. che abbia emesso azioni «lucrative». Questo assetto si ispira con chiarezza al principio per cui il «controllo» della cooperativa deve restare nelle mani dei soci cooperatori di modo che la maggioranza in assemblea (i cui quorum sono fissati dall’atto costitutivo ai sensi dell’art. 2538, comma 5) e la maggioranza degli amministratori (non a caso i due indici rappresentativi tipici del «controllo» ai sensi dell’art. 2359) devono essere espressione dei soci cooperatori. Ciò significa innanzitutto che, pur potendosi attribuire (come già si è visto) un diritto di voto pieno alle azioni dei soci [continua ..]
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4. (Segue) c) i diritti patrimoniali delle azioni destinate ai soci investitori
Sotto il profilo patrimoniale, le azioni per i soci investitori che la cooperativa p.a. può emettere ai sensi dell’art. 2526 possono presentare una ampia varietà di contenuti, fermo restando naturalmente che – in ossequio al principio dell’art. 2348, senz’altro applicabile anche alle cooperative p.a. – i diversi diritti patrimoniali non possono essere attribuiti ad una singola azione ma solo ad una serie di azioni idonea a costituire un’autonoma categoria. La specialità della cooperativa p.a. si coglie tuttavia, sotto questo aspetto, in relazione al fatto che, essendovi necessariamente le azioni dei soci cooperatori, nel graduare i diritti patrimoniali attribuiti alle azioni destinate ai soci investitori non sembra necessario configurare una categoria di azioni per i soci investitori «ordinarie», le quali cioè non presentino privilegi di natura patrimoniale. Saranno infatti normalmente i soci cooperatori a rivestire il ruolo di residual claimants, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente (ben potendo, all’estremo, anche rovesciare il rapporto tra azioni cooperative a azioni dei soci investitori quanto al rischio residuale. Nel definire i «diritti diversi» da attribuire alle azioni lucrative, l’atto costitutivo – ovvero la delibera di emissione degli stessi – potrà così prevedere, e variamente modulare in relazione alle diverse [continua ..]
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5. (Segue) Riserve divisibili a favore delle azioni destinate ai soci investitori in una cooperativa a mutualità prevalente
Un tema di qualche rilievo attiene alla possibilità di costituire, come si è visto, riserve divisibili la cui ripartizione possa essere effettuata solo a favore dei soci investitori. Come si è detto, l’art. 2514 lettera c) limita il divieto di distribuire le riserve (divisibili) ai soli soci cooperatori. Ne deriva che tali riserve possono essere costituite e distribuite a favore delle azioni dei soci investitori (quand’anche un socio cooperatore ne fosse titolare) purché le azioni d’investimento siano collocate sul mercato e non vengano riservate ai soli soci cooperatori con finalità elusive rispetto ai limiti lucrativi fissati per essi dall’art. 2514. Al fine di evitare tuttavia che, per effetto della costituzione di riserve divisibili mediante imputazione ad esse di plusvalenze attribuibili alla precedente gestione, i soci investitori vengano a appropriarsi di valori spettanti invece alle riserve indivisibili, in analogia con quanto avviene nel caso di perdita di prevalenza ex art. 2545-octies, è prudenzialmente da assicurare che la cooperativa proceda a redigere un bilancio straordinario finalizzato all’accertamento del patrimonio indivisibile alla data dell’emissione delle azioni destinate ai soci investitori e di contestuale costituzione di riserve divisibili. Per vero, mentre l’abbandono del regime di prevalenza mutualistica obbliga la cooperativa a redigere un bilancio straordinario al [continua ..]
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NOTE