Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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Trasferimento della sede all'estero, mutamento della lex societatis e continuità dei rapporti giuridici (di Domenico Garofalo)


TRIBUNALE DI MILANO, 7 gennaio 2013 – Riva Crugnola Giudice del registro delle imprese

Società – Trasferimento della sede all’estero – Mutamento della lex societatis – Trasformazione internazionale

(Art. 25, 3° comma, legge n. 218/1995)

È ammessa nell’ordinamento italiano, nei limiti di cui all’art. 25, 3° comma, legge n. 218/1995, la c.d. «trasformazione internazionale», che ricorre quando una società di diritto italiano delibera di trasferire la propria sede all’estero, con ciò assoggettandosi alla legge dello Stato in cui abbia trasferito la propria sede, senza previo scioglimento e successiva ricostituzione nel paese di arrivo e nella continuità dei rapporti giuridici facenti capo ad essa. (1)

 Società – Trasferimento della sede all’estero – Mutamento della lex societatis – Cancellazione dal Registro delle imprese

(Art. 25, 3° comma, legge n. 218/1995)

La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese per trasferimento della propria sede all’estero presuppone che la società, deliberando di trasferire la propria sede all’estero, abbia inteso mutare il proprio statuto personale e che il trasferimento della sede sia divenuto efficace, ai sensi dell’art. 25, 3° comma, legge n. 218/1995, in quanto eseguito in conformità con l’or­dinamento dell’altro paese interessato(2)

 Società – Trasferimento della sede all’estero – Mancata iscrizione presso il registro straniero

(Art. 25, 3° comma, legge n. 218/1995)

Non è soddisfatto il requisito di cui all’art. 25, 3° comma, legge n. 218/1995 laddove la società che abbia deliberato di trasferire la propria sede all’estero non sia iscritta al competente registro dell’ordinamento interessato, pur essendo riconosciuta dallo stesso ordinamento come società non registrata. (3)

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

Il Giudice del registro

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10.12.2012;

Visto il proprio decreto dell’8.3.2012, così disponente:

Letti gli atti del procedimento sopra indicato;

Visto il ricorso per la cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione della srl RAVALLI dal Registro delle Imprese per "trasferimento all’estero", ricorso depositato il 7.3.2012 da INTESA SAN PAOLO;

Visto l’art. 2191 cc;

Rilevata la necessità di sentire gli interessati al provvedimento richiesto, interessati da identificarsi, allo stato, nel legale rappresentante della società della quale è stata iscritta la cancellazione per trasferimento della sede al­l’estero;

DISPONE

la convocazione avanti a sé della ricorrente, degli interessati e del Conservatore del Registro delle Imprese per il giorno 21 maggio 2012 ore 11.45, mandando alla ricorrente per la notificazione del ricorso e del presente provvedimento al Conservatore e agli altri interessati entro il 12.4.2012 ed assegnando termine ai contraddittori per il deposito di eventuali memorie e documenti fino al 15.5.2012.”;

Richiamato il proprio provvedimento del 3.8.2012 del seguente tenore:

Rilevato che:

Ø all’udienza del 21 maggio 2012 il difensore della ricorrente ha depositato ricorso recante timbro attestante la notifica a mezzo posta dell’atto:

alla RAVALLI srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede in Londra,

nonché a ALBERTO GIUSEPPE VALMORI, nella sua qualità di A.U. della RAVALLI srl presso la sua residenza in Londra,

Ø senza peraltro produrre gli avvisi di ricevimento relativi a tale notifica;

Ø che alla medesima udienza sono comparsi i difensori del VALMORI, costituitosi in proprio, senza dar conto della sua qualità di amministratore della RAVALLI srl, con memoria depositata il 15.5.2012, nella quale sono state sollevate una serie di questioni preliminari;

Ritenuto che le questioni preliminari sollevate dal VALMORI in proprio non appaiono ostative all’esame del ricorso,

Ø il quale, come sottolineato dalla ricorrente, ha il limitato oggetto di sollecitare il potere officioso del Giudice del registro di verificare ex art. 2191 cc la corrispondenza alle condizioni di legge della iscrizione della cancellazione della srl RAVALLI dal Registro delle Imprese per trasferimento della sede all’estero;

Ø cosicché risulta estranea al presente procedimento ogni questione di legittimazione attiva della ricorrente così come ogni questione circa la struttura del procedimento, di per sé regolato dalla legge in funzione della vigilanza del Giudice del registro sulla tenuta da parte del Conservatore del Registro delle Imprese e senza che i provvedimenti adottati all’esito possano incidere su posizioni di diritto sostanziale, sempre passibili di essere oggetto di iniziative processuali contenziose da parte di chi vi abbia interesse, con conseguente manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dal VALMORI;

Considerato che, quanto alla disciplina dello specifico procedimento di cancellazione ex art. 2191 cc, la norma prevede che il Giudice del registro provveda “sentito l’in­teressato”;

Ritenuto che nel caso di specie il soggetto interessato debba essere individuato, come già disposto nel decreto sopra riportato, “nel legale rappresentante della società della quale è stata iscritta la cancellazione per trasferimento della sede all’estero”, non potendosi invece dar seguito alla prospettazione del VALMORI in tema di interesse alla pronuncia del Giudice del Registro in capo ai soci della srl RAVALLI, posto che – a differenza di quanto avviene nel caso di iscrizione di cancellazione di società dal Registro per il compimento della liquidazione – nel caso di specie la società cancellata, come prospettato dallo stesso VALMORI nella sua difesa, ha proseguito la sua attività al­l’e­stero, con conseguente permanenza dell’ente – oggi ope­rante all’estero – quale unico diretto interessato al­l’esito di procedimento che determini cancellazione delle iscrizioni nel Registro ad esso relative;

Rilevato che, data la costituzione del VALMORI in proprio, senza spendita di alcuna qualifica gestoria rispetto alla RAVALLI srl, occorre acquisire al procedimento la prova dell’avvenuta notifica a mezzo posta del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla srl RAVALLI in persona del legale rappresentante dell’epoca, non parendo sufficiente l’in­dividuazione dello stesso nel VALMORI operata dalla ricorrente solo in riferimento alle risultanze camerali antecedenti alla cancellazione della società dal Registro (cfr. p. 4 delle Note depositate dalla ricorrente all’udienza del 21.5.2012);

P.Q.M.

visto l’art. 2191 cc;

fissa udienza avanti a sé per il 18 settembre 2012 ore 11.30 invitando parte ricorrente alla produzione di cui sopra.”;

Considerate le ulteriori produzioni relative alla notificazione in discussione e le ulteriori relative posizioni difensive di cui alle udienze del 18.9.2012 e del 10.12.2012, come dai verbali che seguono:

“Oggi 18 SETTEMBRE 2012 alle ore 11.30 avanti il Giudice sono comparsi:

Ø per il Conservatore la dr.ssa ELVIRA FARINA;

Ø per la ricorrente l’avv. FRANCESCO SPADAFORA in sost. avv. ALBERTO IORIO;

Ø per il signor ALBERTO VALMORI, gli avvocati ENRICO PONZONE, ENRICO GIRARDI e SIMONE CORRADO.

L’avv. SPADAFORA in esecuzione dell’ordinanza 3.8.2012 deposita la busta relativa alla notificazione del ricorso introduttivo e del dfu alla RAVALLI SRL nell’in­dirizzo inglese risultante dalla visura camerale italiana, busta dalla quale risulta che la consegna del plico non è stata possibile per trasferimento della destinataria. Precisa che non essendo la RAVALLI SRL registrata in Gran Bretagna non è stato possibile reperire informazioni ufficiali sulla attuale sede della srl. Precisa ancora che l’indirizzo presso il quale è stata tentata la notifica è quello indicato come sede della RAVALLI SRL dalla RAVALLI ltd, socia della srl, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento prodotta sub doc.16, pagg. 2 e 6. Produce inoltre a.r. relativo alla notifica del plico ad ALBERTO VALMORI quale a.u. di RAVALLI srl, plico ricevuto dallo stesso come risulta dalla firma ANNA VALMORI posta sull’a.r. Deposita inoltre quale doc.30 verbale di assemblea 19.10.2009 della srl RAVALLI dal quale risulta la nomina del VALMORI quale a.u. fino a revoca, precisando che non risulta alcuna revoca del VALMORI, che ha presieduto l’assemblea deliberante il trasferimento (doc.1 memoria avversaria) e inoltre in data 14.1.2010 ha provveduto ad iscrizione presso il registro delle imprese italiano relativa alla variazione del suo domicilio. Sottolinea quindi che la notifica come prescritta nel decreto deve ritenersi perfezionata e insiste per l’accoglimento del ricorso.

La dr. FARINA ribadisce quanto già dichiarato alla scorsa udienza.

I difensori del signor VALMORI precisano:

Ø che l’indirizzo inglese di RAVALLI SRL risulta indicato nella busta oggi prodotta ex adverso “presso la BASE METALS UNITED LTD”, società registrata in Inghilterra e la cui sede è nel frattempo variata, come controparte avrebbe potuto appurare presso il registro inglese;

Ø quanto alla notifica al VALMORI, che non è stata data alcuna evidenza circa la carica di amministratore del VALMORI alla data della notifica.

Il giudice rileva che dall’a.r. oggi prodotto la notifica al VALMORI risulta effettuata a mani di suo familiare e che la relata di notifica faceva espresso riferimento alla qualità del VALMORI, qualità mai smentita specificatamente dallo stesso una volta costituitosi in proprio e invita quindi i difensori del VALMORI a prendere posizione sul punto.

L’avv. GIRARDI si riserva di produrre documentazione a smentita delle odierne affermazioni della difesa della ricorrente, l’avv. PONZONE ribadisce che in ogni caso il VALMORI ha contestato ogni propria legittimazione passiva.

L’avv. SPADAFORA ribadisce l’avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti del VALMORI, da ritenersi allo stato a.u. della srl RAVALLI, in ogni caso si rimette alla decisione del giudice quanto alla necessità di rinnovare la notifica estera alla RAVALLI SRL.

Il Giudice

rilevato che il rinnovo della notifica alla srl presso la sede estera appare opportuno, data la oggettiva opinabilità del carattere pacifico o meno della qualità del VALMORI di a.u. della stessa srl;

fissa ulteriore udienza avanti a sé per il 10.12.2012 ore 12.30, onde consentire tale adempimento alla difesa di parte ricorrente.”;

“Oggi 10 dicembre 2012 alle ore 12.35 avanti il Giudice sono comparsi:

Ø per il Conservatore la dr.ssa ELVIRA FARINA;

Ø per la ricorrente l’avv. FRANCESCO SPADAFORA in sost. avv. ALBERTO IORIO;

Ø per il signor ALBERTO VALMORI, gli avvocati ENRICO PONZONE, ENRICO GIRARDI e SIMONE CORRADO.

L’avv. SPADAFORA esibisce gli atti relativi alla notificazione in Inghilterra alla RAVALLI SRL presso BASE METALS UNITED LTD (oggi denominata RAVALLI LTD) al nuovo indirizzo di quest’ultima quale risultante dagli uffici inglesi; precisa che la notifica è stata indirizzata alla RAVALLI SRL come domiciliata, al medesimo indirizzo, sia presso la BASE METALS UNITED LTD sia presso la RAVALLI LTD, inoltre che la notifica è stata eseguita a mezzo posta il 4.10.2012 e che gli atti relativi alla consegna dei plichi non sono ancora stati restituiti. In considerazione di tutte le vicende di notificazione fin qui eseguite ribadisce quanto già esposto nella precedente udienza richiamando altresì il documento 10, pag. 11 e quindi insiste per l’accoglimento del ricorso.

L’avv. GIRARDI chiede il rigetto del ricorso, in primis ribadendo che non vi è evidenza di notifica eseguita nei confronti della società interessata al provvedimento richiesto.

La dr. FARINA si rimette quanto alla necessità di fissare ulteriore udienza per verificare l’esito delle ultime notifiche.

Il Giudice

si riserva di provvedere.”;

Ritenuto quanto alla audizione degli interessati richiesta dall’art. 2191 cc:

Ø che, come già specificato nel provvedimento del 3.8.2012 sopra riportato, nel caso di specie interessato al provvedimento (richiesto dalla ricorrente ed emanabile d’ufficio) sia la società della quale è stata iscritta la cancellazione per trasferimento della sede all’estero, società nei cui confronti le relative notifiche possono eseguirsi, secondo le regole generali, sia presso la sede sociale sia a mani del legale rappresentante presso il domicilio di quest’ultimo;

Ø che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza eseguita dalla ricorrente nei confronti di ALBERTO VALMORI, quale A.U. della srl RAVALLI, con ricevimento dell’atto a mano della familiare ANNA VALMORI (come documentato dalla ricorrente all’udienza del 18.9.2012) sia stata idonea a dare sufficiente comunicazione al legale rappresentante della società della pendenza del presente procedimento e della possibilità di interloquirvi in rappresentanza dell’ente, considerato in particolare:

o che il VALMORI, come documentato dalla ricorrente, è stato nominato amministratore della srl RAVALLI il 19.10.2009 (cfr. doc.30 ricorrente) ed ha presieduto in tale qualità l’assemblea del 19.10.2009 deliberante il trasferimento della sede sociale all’estero (cfr. doc. 1 VALMORI) provvedendo quindi il 14.1.2010 a richiedere iscrizione presso il Registro delle imprese italiano della variazione del suo domicilio,

o senza che dagli atti risulti alcuna successiva cessazione dalla carica,

o e senza che lo stesso VALMORI, comparso nel presente procedimento in proprio con memoria depositata il 15.5.2012 producendo copia del ricorso a sé notificata nella qualità di A.U. della srl RAVALLI (cfr. allegato alla memoria), abbia in alcun modo smentito la permanenza della sua carica gestoria, essendosi limitato ad eccepire la necessità di audizione dei soci della RAVALLI SRL (cfr. pagg. 10/11 della memoria),

o in particolare i suoi difensori, invitati a prendere posizione sul punto all’udienza del 18.9.2012 e riservatisi nella medesima udienza di effettuare produzioni sul tema, non avendo alla successiva udienza del 10.12.2012 fornito alcuna indicazione di segno contrario a quanto sostenuto e documentato dalla ricorrente;

Ø dovendo quindi in definitiva ritenersi che l’ente trasferito all’estero, la RAVALLI SRL, sia stata debitamente informata, a mezzo della notifica eseguita nei confronti del soggetto che ne risulta tuttora amministratore, appunto il VALMORI, della pendenza del presente procedimento,

Ø pur in assenza di specifica documentazione circa la esecuzione di notificazione presso la sede sociale estera (cfr. sulle tormentate vicende di tale notificazione i verbali di udienza sopra riportati),

Ø in tal senso dovendo sciogliersi, tenuto conto del complessivo comportamento del VALMORI nel presente procedimento, la opinabilità della questione già sottoposta al contraddittorio;

Ritenuto quanto alle questioni preliminari sollevate dal VALMORI in proprio che debba confermarsi la già richiamata motivazione contenuta nel provvedimento 3.8.2012 sopra riportato;

Nel merito, quanto alla richiesta cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione della RAVALLI srl dal Registro delle Imprese per “trasferimento all’estero

OSSERVA

Il trasferimento della sede sociale all’estero di società di capitali italiane è vicenda rispetto alla quale la disciplina normativa appare lacunosa, posto che:

Ø l’art. 2369 cc, al quinto comma, prevede maggioranze qualificate per la adozione, nelle assemblee di spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di deliberazioni aventi ad oggetto trasferimento della sede sociale all’estero (così come per quelle concernenti cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione scioglimento anticipato e proroga della società, revoca dello stato di liquidazione, emissione di azioni ex art. 2351 secondo comma, cc);

Ø correlativamente poi l’art. 2437 cc attribuisce ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso sempre per il caso di trasferimento della sede sociale all’estero, norma questa poi replicata, per le srl, dall’art. 2473 cc che attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito al trasferimento della sede all’estero, entrambe le norme accomunando, quanto al diritto di recesso del socio non assenziente, il caso del trasferimento della sede all’estero a quelli nei quali siano stati deliberate modifiche particolarmente rilevanti della struttura dell’ente (art. 2437: modifica dell’oggetto sociale determinante la possibilità di cambiamento significativo dell’attività, trasformazione della società, revoca dello stato di liquidazione; art. 2473: cambiamento dell’og­getto o del tipo di società, fusione e scissione, revoca dello stato di liquidazione);

Ø a fronte di tali disposizioni che riconoscono il trasferimento della sede all’estero quale vicenda di rilevanza organizzativa per le società di capitali, nessuna norma regola poi espressamente gli effetti (in termini di permanenza ovvero di estinzione dell’ente) di tale vicenda e le sorti della iscrizione della società nel Registro delle Imprese a seguito del trasferimento della sede fuori dallo Stato.

D’altra parte l’art. 25 della legge n. 218/1995 sul diritto internazionale privato dispone al primo comma che le società e ogni altro ente “sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione” e al terzo comma che “i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati” [1].

La lettura di tali dati normativi ha dato luogo ad opzioni interpretative variegate che possono essere così schematizzate in via di estrema sintesi:

Ø secondo l’opzione dottrinale più rigorosa, il tenore letterale del primo comma dell’art. 25, legge n. 218/1995 nel richiamare la legge del paese originario di costituzione della società quale legge regolatrice dell’ente impedirebbe che il trasferimento della sede all’estero possa comportare un mutamento di disciplina applicabile, con la conseguenza che, pur trasferendo la sede all’estero, l’ente continuerebbe ad essere regolato dal diritto italiano, senza sciogliersi e senza mutare lo statuto personale [2];

Ø secondo un filone giurisprudenziale di segno diverso, il terzo comma dell’art. 25 citato impone invece di considerare che “il trasferimento della sede all’estero in tanto ha efficacia, come continuità del soggetto giuridico, in quanto, essendo stato il trasferimento medesimo posto in essere conformemente alle leggi degli Stati interessati, questi concordino sugli effetti da attribuire alla vicenda societaria, il che non si verifica quando (come nella specie) la società, come ente societario italiano, venga meno, e la società ‘ex novo’ costituita all’estero sia assoggettata esclusivamente alla nuova ‘lex societatis’” [3], pervenendo dunque tale opinione a considerare connaturato al trasferimento della sede all’estero con mutamento di statuto personale dell’ente lo scioglimento dell’ente stesso in Italia;

Ø secondo altro orientamento giurisprudenziale deve invece “escludersi che il trasferimento della sede all’e­ste­ro faccia venir meno la continuità giuridica della società trasferita (arg. ex art. 2437 cc, 25, terzo comma, l. n. 218/1995)” pur comportando l’applicabilità della legge locale [4], opinione questa sostenuta anche dalla dottrina maggioritaria, la quale ritiene che “lo spostamento al­l’estero della sede legale possa determinare il mutamento di statuto personale, anche senza passare dallo scioglimento, qualora il paese d’arrivo ammetta le ‘trasformazioni internazionali’ e la società rispetti la disciplina dettata a tale proposito”;

Ø tale ultima opinione è quella seguita anche dal Conservatore del Registro delle imprese di Milano, come risulta dalla massima concordata con la rappresentanza del notariato e trasmessa dal Conservatore a questo giudice ed alle parti a seguito dell’udienza del 4.6.2012 (cfr. allegato al verbale di tale udienza), massima secondo la quale:

nel caso di trasferimento della sede di una società da un paese UE in Italia, il notaio italiano (sulla cui competenza si veda la Massima n. 84 in CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massime notarili in materia societaria, Milano, 2007) dovrà verificare la legittimità e conformità della deliberazione/decisione sociale o gestionale adottata alla ‘lex societatis’ ed alle norme italiane, quindi ricevere la stessa in deposito ai sensi dell’art. 106 l. not. ed infine procedere alla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in diverso Paese UE, la relativa decisione – che auspicabilmente dovrebbe contenere gli elementi sufficienti a stabilire in modo non equivoco se il trasferimento comporta o meno il definitivo ‘abbandono’ dell’ordinamento giuridico italiano – deve comunque essere iscritta nel Registro delle Imprese come modificazione dell’atto costitutivo della società italiana, alla quale

(i) non seguirà alcuna ulteriore formalità pubblicitaria in ordine al trasferimento qualora la società intenda mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano (ipotesi verosimilmente piuttosto rara);

(ii) seguirà invece l’istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, da presentarsi a cura dell’or-gano amministrativo, dopo che sarà stata perfezionata all’estero l’iscrizione della società o risulti comunque compiuta la procedura di costituzione secondo la nuova legge di appartenenza.”

L’opzione interpretativa seguita dal Conservatore risulta condivisibile anche ad avviso di questo Giudice del Registro, fornendo la soluzione più coerente anche sul piano sistematico, piano rispetto al quale le altre opzioni ermeneutiche appaiono:

Ø riduttive del dato normativo (è il caso della prima opinione sopra riportata, la quale non tiene adeguatamente conto della previsione del diritto di recesso in caso di trasferimento della sede all’estero, previsione la cui ratio presuppone un rilevante mutamento organizzativo quale appunto il mutamento di statuto personale dell’ente come conseguenza del trasferimento e non troverebbe invece giustificazione laddove il trasferimento della sede all’estero – al pari del trasferimento della sede all’interno dello Stato – non comportasse una variazione della lex societatis ma si limitasse a una variazione di localizzazione di fatto),

Ø o foriere di conseguenze inaccettabili sul piano della tutela dei creditori (è il caso della seconda opinione sopra riportata, la quale, nel ritenere che al trasferimento della sede all’estero consegua l’estinzione in Italia dell’ente laddove questo divenga assoggettato all’estero ad una nuova lex societatis, in sostanza ricostruisce una ipotesi di estinzione della società non preceduta da alcuna liquidazione).

Seguendo dunque la ricostruzione interpretativa sopra indicata come preferibile, ne consegue che la deliberazione di trasferimento della sede all’estero non comporta di per sé alcuno scioglimento dell’ente per l’ordinamento italiano ma la sola modificazione dell’atto costitutivo (con necessità di iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese, come correttamente ritenuto dalla massima del Conservatore sopra riportata) cui può seguire – solo laddove la società documenti di aver completato le procedure per la sua iscrizione nel paese prescelto per la nuova sede– la cancellazione della società dal Registro, non già in dipendenza del suo scioglimento ma in dipendenza appunto del mutamento di statuto personale deliberato e divenuto efficace – ai sensi dell’art. 25, legge n. 218/1995 – in quanto eseguito in conformità all’ordina­mento dell’altro paese interessato [5]: cancellazione che, quindi, non può essere invece eseguita laddove l’ente non dimostri la eseguita iscrizione nel “paese di arrivo”, in tale ipotesi il trasferimento della sede all’estero non acquisendo l’efficacia prevista dall’art. 25 citato e, del resto, apparendo inammissibile – secondo i principi generali in materia – la “scomparsa” di una società da un Registro italiano in difetto di una specifica causa di scioglimento nonché di liquidazione e in difetto di una corrispondente iscrizione all’estero.

Applicando tali principi al caso di specie se ne deve trarre la necessità di disporre la cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione dal Registro delle Imprese di Milano della srl RAVALLI “per trasferimento all’e­stero” (specificatamente in Inghilterra), cancellazione richiesta dalla ricorrente e anche dal Conservatore, il quale all’udienza del 4.6.2012 ha affermato che “la documentazione allegata alla richiesta di cancellazione non fosse idonea a rappresentare il presupposto della cancellazione, in quanto non documentante l’iscrizione della società nello stato estero”.

Affermazione questa del Conservatore che corrisponde ai dati documentali in particolare prodotti dal Conservatore all’udienza del 21.5.2012 (e già allegati sub 14 al ricorso), dai quali emerge come il notaio richiedente la cancellazione abbia accompagnato alla richiesta l’invio di “documenti relativi al registro inglese delle società attestanti la fusione tra la società italiana e la società inglese” (cfr. pag. 3 del protocollo N. PRA/377219/2009), quando invece la documentazione allegata dava solo conto di una programmata fusione tra i due enti (cfr. il modulo CBO1 allegato dal notaio e prodotto anche sub 14 dalla ricorrente ove viene utilizzato il termine “notice”, termine che nella traduzione pure allegata viene reso come “comunicazione” e non già come “attestazione”), fusione di per sé poi mai realizzata, come è stato dimostrato dalla ricorrente e come è indiscusso tra gli odierni contraddittori.

La iscrizione relativa alla cancellazione della RAVALLI srl dal Registro imprese è dunque stata eseguita in difetto del presupposto della documentazione dell’avvenuta iscrizione della società nel registro estero, essendo stata la richiesta di cancellazione accompagnata da atti documentanti la mera programmazione di una fusione tra la RAVALLI srl e la società inglese portante il medesimo nome: trattandosi dunque di iscrizione avvenuta fuori dai casi previsti dalla legge ne va ordinata la cancellazione ex art. 2191 cc

Né a contrastare tale conclusione possono poi valere gli argomenti illustrati dalla difesa del VALMORI e relativi sia al limitato ambito dell’apprezzamento demandato al Conservatore prima e al Giudice del Registro poi (limitato ambito che di per sé impedirebbe ogni valutazione circa la congruità della documentazione che accompagna la richiesta di cancellazione) sia alla attuale esistenza della srl RAVALLI in Inghilterra, quale società non registrata e come tale pienamente compatibile con il diritto inglese.

Quanto al primo rilievo, pur dovendosi concordare sulla limitazione dei poteri del Conservatore (nell’eseguire ovvero rifiutare le iscrizioni richieste) alla mera verifica formale dei presupposti della iscrizione previsti dalla legge, deve infatti rilevarsi che nel caso di specie proprio nell’ambito di una tale verifica ben avrebbe potuto essere apprezzata dal Conservatore (e deve oggi essere apprezzata dal Giudice del Registro) la insufficienza della documentazione allegata alla richiesta di cancellazione presentata dal notaio nell’interesse della srl RAVALLI, trattandosi di insufficienza che risulta dallo stesso tenore del modulo CBO1 allegato, modulo che, lungi dallo “attestare” l’avvenuta fusione dell’ente italiano nella società inglese registrata da parte dell’Ufficio del registro inglese si limita a dare “comunicazione” della programmata fusione per bocca dell’ammi­nistratore della società inglese, che risulta sottoscrittore del modulo, il cui contenuto risulta dunque – a prima vista e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto – incongruente con l’illustrazione che ne fa il notaio (il quale, come già sopra ricordato, ha dichiarato di inviare “documenti relativi al registro inglese delle società attestanti la fusione tra la società italiana e la società inglese”, quando invece l’unica attestazione allegata dal notaio ed effettivamente proveniente dal Registrar of companies for England and Wales non riguarda di per sé la RAVALLI srl italiana ma il diverso soggetto recante lo stesso nome ma ab origine di nazionalità inglese e avente mutato la propria denominazione da quella originaria di BASE METALS UNITED LTD in quella appunto di RAVALLI LIMITED, cfr. il primo documento allegato al già citato protocollo prodotto dal Conservatore).

Quanto poi al secondo rilievo della difesa del VALMORI, la pretesa corrispondenza all’ordinamento inglese di società in tale Paese non registrate (come oggi, in definitiva, sarebbe appunto la RAVALLI srl, migrata dall’Italia in Inghilterra senza ivi fondersi con un ente già incorporato e quindi operante in Inghilterra in via di mero fatto) appare argomento non dirimente ai fini che qui interessano: e ciò per un duplice ordine di motivi, dovendosi al riguardo osservare:

Ø da un lato, che tale prospettazione rappresenta comunque un presupposto diverso da quello della avvenuta fusione della RAVALLI srl con società inglese fatto valere al momento della richiesta di cancellazione del­l’ente in Italia, presupposto come tale inidoneo ad elidere la non conformità alla legge della iscrizione a suo tempo effettuata sulla base di diversa documentazione;

Ø d’altro lato, poi, che, anche a prescindere dal dato formale sopra evidenziato, in ogni caso la attuale permanenza in Inghilterra della RAVALLI srl come ente non registrato non potrebbe comunque soddisfare il requisito di cancellazione della società dal Registro delle imprese italiano rappresentato, come si è sopra ricostruito, dalla necessità che a tale cancellazione si accompagni la iscrizione della società nel Registro del paese di arrivo, essendo, come si è già detto, inammissibile secondo i principi generali regolanti la materia, che una società di capitali italiana “scompaia” dal Registro delle imprese italiano senza corrispondente iscrizione nel Registro del paese estero (e senza che si sia compiuta alcuna fase di liquidazione delle sue attività), così in sostanza finendo in una sorta di limbo nel quale i dati rilevanti per i terzi risultano non conoscibili, con ovvie conseguenze quanto alle possibilità di effettiva tutela della posizione dei creditori.

Ancora irrilevanti risultano poi le ulteriori difese del VALMORI riguardanti:

Ø da un lato la libertà di stabilimento in ambito europeo,

o libertà di stabilimento che qui non viene in gioco, trattandosi invece, come precisato dalla pronuncia delle sezioni unite sopra citata n.1244/2004, dei requisiti e delle modalità necessarie per modificare il luogo ove è fissata la sede sociale di un ente italiano, requisiti e modalità “tuttora rimessi alla competenza delle singole legislazioni nazionali in quanto riguardanti il funzionamento delle società in ciascun paese,

Ø e d’altro lato la pretesa inammissibilità della cancellazione di una iscrizione avente effetti estintivi irreversibili,

o effetti estintivi in realtà espressamente previsti dal­l’art. 2495 cc solo per la ipotesi di cancellazione della società dal Registro delle imprese a seguito del compimento della liquidazione,

o nessuna norma regolando invece, come si è detto sopra, il procedimento di cancellazione di società dal Registro delle imprese per l’ipotesi di trasferimento della sede all’estero ed, anzi, in tale ipotesi la soluzione preferibile, si è detto sempre sopra, essendo quella che configura la permanenza e continuità dell’ente “trasferito” e mutato quanto a statuto personale.

Per quanto fin qui detto va quindi disposta la cancellazione richiesta dalla ricorrente e dal Conservatore.

P.Q.M.

Visto l’art. 2191 cc;

dispone la cancellazione dal Registro delle imprese della iscrizione eseguita il 26.11.2009 e relativa alla cancellazione dal Registro della srl RAVALLI per “trasferimento estero”.

Milano, 7 gennaio 2013.

Il Giudice del Registro delle Imprese

Elena Riva Crugnola

SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. La dottrina e la giurisprudenza italiane - 4. La giurisprudenza comunitaria - 5. Commento - NOTE


1. Il caso

Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice del registro di Milano ha disposto la cancellazione dal Registro delle imprese della iscrizione relativa alla cancellazione di una società a responsabilità limitata di diritto italiano per “trasferimento all’estero”. Dopo che l’assemblea della società interessata aveva deliberato di trasferire la propria sede al­l’estero (e, specificamente, in Inghilterra) e di «assoggettare la società all’ordinamento giuridico del Regno Unito» [6], su richiesta del notaio, è stata disposta la cancellazione della società dal Registro delle imprese. Su ricorso di una banca italiana depositato per sollecitare il potere officioso del Giudice del registro di disporre la cancellazione dell’iscrizione relativa alla cancellazione della società per “trasferimento all’estero”, il Giudice, rilevata la necessità di sentire gli interessati, ha richiesto che la ricorrente notificasse il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza al Conservatore del Registro ed al legale rappresentante della società della quale era stata iscritta la cancellazione. In mancanza di informazioni ufficiali sulla sede della società in Inghilterra, la ricorrente non ha potuto notificare tali documenti presso la società interessata, ma solamente presso la residenza londinese del suo amministratore unico. Ritenendo tale circostanza non ostativa e rilevando la mancanza dell’iscrizione della società presso il registro estero (dal momento che la documentazione relativa al Registrar of companies inglese allegata dal notaio si limitava a dar conto di un’operazione di fusione per incorporazione fra la società italiana e la sua socia inglese che risultava, fra l’altro, solamente programmata e non già realizzata), il Giudice ha ritenuto che la cancellazione della società dal Registro delle imprese fosse stata iscritta in difetto di un presupposto, e, segnatamente, in difetto dell’avvenuta iscrizione della società nel registro estero. Trattandosi di iscrizione avvenuta fuori dai casi previsti dalla legge, il Giudice ne ha quindi disposto la cancellazione ai sensi dell’art. 2191 c.c. Il provvedimento del Giudice del registro di Milano offre spunti meritevoli di approfondimento in merito alle conseguenze del trasferimento della sede [continua ..]


2. La normativa di riferimento

Si rinvengono nell’ordinamento italiano varie disposizioni che trattano del trasferimento all’estero della sede sociale di società di capitali, sebbene manchi una disciplina organica del fenomeno. L’art. 2369, 5° comma, c.c. richiede nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio una maggioranza qualificata per le deliberazioni dell’assemblea concernenti il «trasferimento della sede sociale all’estero». Inoltre, l’art. 2437, 1° comma, lett. c), c.c. attribuisce il diritto di recesso ai soci di società per azioni che non abbiano concorso a tali deliberazioni. Disposizione analoga è dettata per le società a responsabilità limitata all’art. 2473, 1° comma, c.c. Alle disposizioni menzionate si aggiungono quelle dell’art. 25, legge n. 218/1995, che stabilisce al 1° comma il principio per cui «le società […] sono disciplinat[e] dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione» e precisa, al 3° comma, che «i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati». L’insieme delle disposizioni codicistiche menzionate, se, da un lato, riconosce e in una certa misura disciplina il trasferimento della sede all’estero, sia pure solo relativamente al funzionamento degli organi sociali ed al rapporto tra società e soci, dal­l’altro, ignora completamente il profilo degli effetti di tale vicenda sull’iscrizione della società nel Registro delle imprese e, quindi, in ultima analisi, sui rapporti tra la società ed i terzi. E si tratta, evidentemente, di un profilo assai delicato, specie se si considera che il fenomeno in esame può avere significative ripercussioni sulla tutela dei creditori e dei terzi [7], come meglio si dirà in seguito. Viceversa, la disposizione del citato art. 25, 3° comma, legge n. 218/1995, da intendersi quale norma materiale e non di conflitto [8], è perlopiù dettata in un’ottica di coordinamento tra ordinamenti diversi [9], al fine di evitare che la società – che esiste quale soggetto giuridico solo in quanto riconosciuto come tale da un [continua ..]


3. La dottrina e la giurisprudenza italiane

Muovendo dall’interpretazione delle disposizioni di diritto interno, si osserva preliminarmente che la questione delle conseguenze del trasferimento della sede all’estero sullo statuto personale della società è stato oggetto, nella dottrina e nella giurisprudenza italiane, di un dibattito, nell’ambito del quale sono rinvenibili tre diversi orientamenti. Un primo orientamento nega in radice la possibilità che una società di diritto italiano possa, trasferendo la propria sede all’estero, assoggettarsi alla legge dell’ordinamento straniero. Un secondo orientamento ammette, invece, che il trasferimento della sede all’estero possa determinare il mutamento della lex societatis, ritenendo che il trasferimento della sede sociale al­l’estero determini lo scioglimento della società in Italia, al quale potrà seguire la sua ricostituzione nell’ordinamento di destinazione in base al diritto di quest’ultimo. Secondo un ultimo orientamento, infine, il trasferimento della sede all’estero potrebbe determinare l’effetto di una “trasformazione internazionale” della società italiana in una società regolata dalle leggi dell’ordinamento di destinazione, nella piena continuità giuridica della società quale soggetto di diritto. Il primo orientamento [14], più restrittivo, assume che il riferimento dell’art. 25, 1° comma, legge n. 218/ 1995 alla «legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione» comporti necessariamente che la società continui ad essere soggetta al diritto italiano, anche dopo aver trasferito la propria sede all’estero. Tale orientamento muove dalla considerazione che nessuna delibera societaria può mutare la circostanza, quale fatto storico, che il procedimento di costituzione della società si è perfezionato in Italia, traendone la conseguenza che la soggezione al diritto italiano non può in alcun caso venir meno. Ne deriva che il trasferimento della sede all’estero non determinerà né il mutamento dello statuto personale né tantomeno lo scioglimento della società; semplicemente, essa continuerà ad esistere quale società di diritto italiano, sebbene la sua sede non sia più collocata nel territorio dello Stato italiano. [continua ..]


4. La giurisprudenza comunitaria

Non può prescindersi, per gli importanti risvolti sull’interpretazione del diritto interno [40], da un pur breve excursus di alcune delle più rilevanti pronunce della giurisprudenza comunitaria in materia di libertà di stabilimento delle società. Una delle prime pronunce della Corte di giustizia in materia, Daily Mail [41], riguardava una società inglese che intendeva trasferire nei Paesi Bassi la propria sede amministrativa, che, secondo il diritto tributario inglese, individua altresì il luogo della residenza fiscale, senza alcun mutamento, dunque, della lex societatis [42]. La Corte, giudicando legittimo il rifiuto opposto dalle autorità britanniche al trasferimento della sede amministrativa e della residenza fiscale, affermò che «il trasferimento della sede, legale o reale, di una società di diritto nazionale da uno Stato membro all’altro costituisce un problema la cui soluzione non si trova nelle norme sul diritto di stabilimento, dovendo invece essere affidata ad iniziative legislative o pattizie, tuttavia non ancora realizzatesi» [43]. Successivamente nella sentenza Centros [44], la Corte ha trattato della compatibilità con la libertà di stabilimento del rifiuto, da parte di uno Stato membro, all’iscrizione di una sede secondaria di una società costituita in un altro Stato membro, che esercita la propria attività esclusivamente sul territorio del paese della sede secondaria col dichiarato intento di godere della disciplina societaria più favorevole dello Stato membro in cui si è costituita. Pur non occupandosi specificamente del trasferimento della sede all’estero, tale pronuncia merita comunque di essere segnalata come la prima sentenza “liberale” in materia di libertà di stabilimento delle società [45]: la Corte, infatti, ha ritenuto che il rifiuto opposto dallo Stato membro all’iscrizione della sede secondaria costituisse un ostacolo all’esercizio della libertà di stabilimento. Nella sentenza Sevic [46], la Corte si è pronunciata sul divieto, previsto dal diritto tedesco [47], di fusioni transfrontaliere – operazione che, in maniera non dissimile dal trasferimento della sede all’estero, consente il mutamento dello statuto personale [48]. La Corte concluse per [continua ..]


5. Commento

Il provvedimento in commento si inserisce nel solco di quelle ancora poco numerose decisioni che ammettono che una società di diritto italiano possa deliberare il trasferimento della propria sede all’este­ro, modificando la propria lex societatis in quella del paese di destinazione nella continuità dei rapporti giuridici facenti capo ad essa [53], introducendo nel linguaggio della giurisprudenza italiana la locuzione “trasformazione internazionale” elaborata dalla dottrina [54]. Con questa pronuncia, inoltre, il giudice del Registro di Milano contribuisce a consolidare un orientamento che tende ad allineare la disciplina italiana in tema di trasferimento della sede all’estero – quale risultante dall’interpretazione giurisprudenziale – al trend emergente dal diritto comunitario [55]. Si è infatti visto sopra come la giurisprudenza comunitaria si sia evoluta da una posizione che negava addirittura qualsiasi rapporto fra trasferimento della sede all’estero e libertà di stabilimento alla successiva affermazione, prima nella sentenza Cartesio e poi in Vale, che la libertà di stabilimento comunitaria addirittura impone ai diritti nazionali di riconoscere l’ammissibilità di una “trasformazione” di una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro in società regolata dal diritto del diverso Stato membro in cui la società abbia deliberato di trasferire la propria sede, senza previo scioglimento della stessa. E, d’altronde, una simile indicazione emergeva già dalle intenzioni del legislatore: infatti, se, a livello di diritto primario, già l’art. 293 del Trattato CE, ora abrogato, impegnava gli Stati membri ad avviare «per quanto occorra» negoziati intesi a garantire, fra l’altro, «il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento di sede da un paese a un altro», sul fronte del diritto derivato è da diversi anni allo studio della Commissione Europea un progetto di quattordicesima direttiva proprio sul trasferimento transfrontaliero della sede sociale [56], che tuttavia è stato oggetto di resistenze degli Stati membri [57]. Venendo ora alle argomentazioni utilizzate nel provvedimento, il Giudice del Registro giunge a sostenere la tesi della “trasformazione [continua ..]


NOTE