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Sez. I – Osservatorio sulle operazioni straordinarie

Giambattista Coltraro

Sommario:

Riorganizzazione e “dis-organizzazione” dell’impresa: la trasformazione eterogenea della società di capitali in trust - 1. Impostazione della problematica. - 2. Segue: la trasformazione di una società di capitali pluripersonale in trust e le affinità con la trasformazione in comunione d’azienda. - 3. Segue: ammissibilità della trasformazione di società di capitali in impresa individuale e viceversa. - 4. Segue: possibili analogie tra trasformazione di società in trust con quella in fondazione o in associazione. - 5. Segue: il superamento della tipicità delle fattispecie trasformative eterogenee. - 6. Segue: la trasformazione come operazione di riorganizzazione dell’impresa. - 7. La delibera di trasformazione come fonte costitutiva degli effetti del trust. - 8. Conclusioni. - NOTE


Riorganizzazione e “dis-organizzazione” dell’impresa: la trasformazione eterogenea della società di capitali in trust

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1. Impostazione della problematica.

Sta sempre più emergendo dalla prassi l’interesse a trasformare una società in trust [1]. Sulla questione, preliminarmente, è necessario rilevare che alcune affinità tra la trasformazione della società in comunione d’azienda o in un’impresa individuale e quella in un trust, anch’esso privo di ogni soggettività giuridica, sono certamente rinvenibili. Come similitudini e affinità possono essere individuate con la trasformazione di una società in fondazione. Anche in questa fattispecie, invero, così come nella trasformazione della società in trust, si verifica un particolare fenomeno consistente nel fatto che i soci, piuttosto che ricorrere all’ordinario sistema di liquidazione della società, a mezzo del quale è possibile destrutturare l’azienda sociale, disponendo di singoli cespiti, si avvalgono di un procedimento caratterizzato dal fatto che, mutando la causa lucrativa della società, si verifica l’effetto consequenziale, ma dirompente, che l’azienda sociale muta radicalmente la sua ragion d’essere. Effetti analoghi si producono con la trasformazione in trust, in cui, peraltro, ove si trattasse di un trust c.d. “non commerciale”, id est, che non esercita attività imprenditoriale, l’azienda sociale, senza alcuna attività liquidativa, viene destrutturata uno actu a mezzo della delibera di [continua ..]

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2. Segue: la trasformazione di una società di capitali pluripersonale in trust e le affinità con la trasformazione in comunione d’azienda.

In primis, sembra utile approfondire le similitudini e le diversità esistenti tra la trasformazione di società in comunione d’azienda, con la fattispecie “atipica” della trasformazione di società in trust, atteso che, in entrambi casi, siamo di fronte a due operazioni in cui dalla trasformazione si verifica un’estinzione della società oggetto del procedimento, senza alcuna attività di liquidazione, e senza la nascita di un nuovo soggetto di diritto. Né la comunione d’azienda, né il trust, possono essere infatti qualificati enti dotati di autonomia patrimoniale, ragion per cui, ove i soci decidano di avviare un procedimento di trasformazione nei casi sopra indicati, generalmente, è presente l’interesse a disorganizzare l’impresa sociale, con un unico procedimento. Anzi, nell’ipotesi in cui dalla trasformazione nasca un trust (per cui vengono nominati quali trustees tutti gli ex sodali, che in tal modo divengono comunisti dell’azienda vincolata in trust) si può ben comprendere la ragione per cui un approfondimento sulla trasformazione della società in comunione d’azienda appare più che mai opportuno. Prima facie, sembrerebbe che la trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione d’azienda sia incompatibile con il sopra enunciato principio di continuità nell’attività d’im­presa, al [continua ..]

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3. Segue: ammissibilità della trasformazione di società di capitali in impresa individuale e viceversa.

Posto che il trust non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un patrimonio segregato, come poc’anzi si è cercato di chiarire, sono certamente rinvenibili elementi di somiglianza tra la trasformazione di società in trust e quella della trasformazione della società in impresa individuale e viceversa, che dovrebbe rientrare anch’essa tra le ipotesi c.d. “atipiche”. E anche con riguardo all’ammissibilità di questo tipo di trasformazione, la dottrina appare divisa, non mancando l’opinione di quegli autori che ritengono che nella fattispecie de qua si è fuori dallo schema della trasformazione, che è un istituto destinato alla regolamentazione di strutture organizzate. Ciò si ricaverebbe anche dallo stesso disposto legislativo (artt. 2498 e 2500 co. 2 cc), ove è spesso contenuta la locuzione “ente” [26], anziché quella di soggetto o di persona, che avrebbe potuto anche consentire una estensione della detta normativa [27]. L’accoglimento dell’opinione favorevole ha un’indubbia rilevanza sistematica, in quanto significherebbe ammettere che anche l’imprenditore individuale possa rimodellare l’assetto organizzativo e patrimoniale della propria impresa attraverso atti tradizionalmente riservati alla società [28]. E proprio in considerazione del fatto che la trasformazione coinvolge [continua ..]

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4. Segue: possibili analogie tra trasformazione di società in trust con quella in fondazione o in associazione.

La trasformazione creando una continuità di rapporti tra l’ente societario e il trust, permette, con minori costi e con maggiore efficacia, di realizzare gli interessi dei sodali, in quanto, uno actu si estingue la società e nasce il trust. Quel che appare certo è che il nuovo assetto normativo agevola la possibilità di trasformare una società in trust, considerato che si è cambiato radicalmente il modo di approcciare al­l’istituto della trasformazione, di modo che non sembra che le conclusioni cui giungeva la dottrina e la giurisprudenza prima della riforma e in presenza di poche norme che disciplinavano la materia de qua siano adesso utilizzabili [32]. Al contrario è possibile sostenere che quanto regolato dagli artt. 2500-septies e octies non vuole imporre all’operatore un assetto di fattispecie individuate, cui il legislatore ha voluto estendere gli effetti della trasformazione, uno per tutti il principio di continuità; bensì è accoglibile un’impostazione secondo la quale il procedimento di cui agli art. 2498 ss c.c. è usufruibile ogni volta che si voglia modificare in toto la struttura organizzativa dell’ente, a prescindere dalla sua struttura originaria e dalla struttura di arrivo, a trasformazione avvenuta [33]. Però, come è stato rilevato, le figure previste dagli artt. 2498 e ss. c.c. si differenziano sia sul piano strutturale, [continua ..]

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5. Segue: il superamento della tipicità delle fattispecie trasformative eterogenee.

Certa­mente, lo sconvolgimento dell’assetto normativo previgente alla riforma del diritto societario, così come si ricava dai suoi lavori preparatori, è stato finalizzato ad un ampliamento della sfera di operatività dell’istituto della trasformazione, essendo state inserite nel disposto codicistico tutta una serie di fattispecie in precedenza non contemplate [43]. Il favor trasformationis espresso dal legislatore della riforma ha una indubbia rilevanza sistematica, in quanto l’istituto de quo cessa di essere uno strumento di evoluzione organizzativa di enti di tipo societario e diventa, per contro, un’operazione che l’autonomia privata può utilizzare altresì per attuare il passaggio a strutture con scopo istituzionale diverso [44], e, dunque, con l’espressa finalità di “disorganizzare” l’impresa, senza passare attraverso un procedimento di liquidazione dei beni sociali. All’interno di questo quadro di “atipicità” si colloca la trasformazione della società in trust, la quale rappresenta senz’altro, per quanto sopra si è illustrato, un’operazione in astratto meritevole di tutela, potendo essere destinata ora alla valorizzazione dei beni sociali, ora ad una liquidazione più efficiente e con minori costi. Questo tipo di trasformazione si caratterizza anche per il fatto che da una persona giuridica, con [continua ..]

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6. Segue: la trasformazione come operazione di riorganizzazione dell’impresa.

La trasfor­mazione, così come la scissione e la fusione, si colloca nell’ambito delle operazioni di organizzazione in senso ampio dei beni aziendali. Si tratta di un panorama forse troppo poco esplorato dal punto di vista funzionale, ma che apre nuovi spazi alla riflessione: “l’azienda come oggetto di una funzione organizzativa non traslativa richiede norme speciali, non necessariamente coincidenti con quelle applicabili ad una vicenda circolatoria. Fonda principi e tutele specifiche da cui trarre spunti interpretativi anche al di fuori della singola operazione di revisione organizzativa. Permette di configurare un microsistema delle operazioni di ristrutturazione dell’impresa” [59]. E all’interno di questo microsistema delle operazioni di riorganizzazione dell’impresa si collocano operazioni da cui derivano effetti eminentemente riorganizzativi ed evolutivi della struttura aziendale; ma possono essere individuate anche operazioni, come le trasformazioni eterogenee, che producono l’effetto di “disorganizzare” l’impresa sociale, poiché i soci hanno deciso di utilizzare i beni aziendali per finalità ideali e non lucrative, come avviene nella trasformazione della società in fondazione o in associazione; ovvero cessare ogni attività d’im­presa, trasformando la società in comunione d’azienda. La trasformazione di società in trust, appunto, [continua ..]

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7. La delibera di trasformazione come fonte costitutiva degli effetti del trust.

Orbene, se sulla base della ipotizzata ricostruzione è la delibera di trasformazione la fonte dell’atto istitutivo del trust, è necessario esaminare la diversa problematica se la legge straniera regolatrice del trust rinvenga tra i possibili atti giuridici idonei a far nascere un trust anche una deliberazione assembleare. Sul punto pare preliminarmente opportuno sottolineare che mentre l’atto di dotazione del trust, con cui i beni vengono conferiti nel trust, è disciplinato dalla lex fori (come avviene nel trust c.d. interno, cioè che non presenta elementi di estraneità), cioè dalla legge italiana, l’atto istitutivo del trust è regolato da una legge straniera, non essendo la legislazione italiana dotata di una normativa disciplinante i trusts, se non limitatamente agli aspetti fiscali e internazional-privatistici [70]. E sulla base di una rassegna delle principali leggi straniere che regolamentano i trusts è rilevabile che sussiste un principio comune di libertà di forma per quanto concerne l’atto istitutivo del trust. In altri termini la legislazione straniera in materia di trust, sotto tale specifico profilo, appare alquanto fluida e lascia libera l’autonomia privata nel determinare gli atti giuridici cui può essere ricondotto l’effetto costitutivo del trust. In particolare, analizzando gli ordinamenti che regolano il trust a livello internazionale, accomunati [continua ..]

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8. Conclusioni.

Nell’ipotesi di trasformazione della società di capitali in un trust, in conclusione, l’intera azienda sociale diviene nella titolarità del trustee, il quale potrebbe essere sia una persona fisica, che diventerebbe titolare di un patrimonio segregato avente ad oggetto i rapporti prima imputabili alla società, con l’evidente analogia con la trasformazione di un ente societario in impresa individuale. Trustees potrebbero essere nominati anche più soggetti, magari gli ex soci dell’ente oggetto della trasformazione. In questo caso, la similitudine con l’istituto della comunione d’azienda è evidente, in quanto i trustees diverrebbero comunisti dell’azienda sociale, con la differenza sostanziale, però, rispetto all’ipotesi tipica della trasformazione espressamente regolata dall’art. 2500-septies, che l’azienda sociale non entra a far parte del loro patrimonio personale, bensì di un patrimonio segregato con il vincolo del trust. L’effetto precipuo, dunque, di questo tipo di trasformazione è quello di imputare l’azienda sociale ai soci non uti singuli, ma in qualità di trustees, con la costituzione di un patrimonio separato e destinato ad un determinato scopo, collocato all’interno del loro patrimonio generale; senza che dall’operazione nasca un nuovo soggetto di diritto. Il trust nascente dalla trasformazione potrebbe essere di tipo [continua ..]

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NOTE

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