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Temi e problemi in materia di contendibilità del controllo, fondi sovrani e investimenti diretti stranieri nei settori strategici tra libera circolazione dei capitali e interesse nazionale
Marco Lamandini
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Sommario:
Alcuni dati quantitativi a modo di premessa - L’apertura dell’ordinamento europeo all’investimento diretto straniero - Contendibilità del controllo delle società quotate e revisione della direttiva OPA - Golden shares e contendibilità del controllo delle società operanti in settori strategici rilevanti - Fondi sovrani - NOTE
Alcuni dati quantitativi a modo di premessa
1. – A quanto pare viviamo tempi di grande e profondo cambiamento. Come sempre nella storia economica moderna, uno dei fattori che evidenzia e al tempo stesso determina questo cambiamento è il flusso internazionale degli investimenti. Esso offre indicazioni che costituiscono un utile “termometro” dello stato di salute delle nostre economie: registra l’andamento del processo di consolidamento industriale internazionale, la progressiva penetrazione dei mercati e al tempo stesso segnala i processi ri-allocativi in corso. Non segnala, ovviamente, né la felicità dei popoli né la giustizia distributiva da essi e tra essi applicata, non essendovi correlazione necessaria tra investimenti, crescita e effettivo benessere sociale (misurato su di una scala di valori ulteriore rispetto alla mera capacità di consumo) e soprattutto tra investimenti, crescita e distribuzione della ricchezza. Efficienza distributiva, giustizia sociale e sostenibilità del modello economico di riferimento restano tuttavia convenzionalmente al di fuori dell’analisi sui flussi di investimento e sui suoi riflessi sul consolidamento industriale, sull’efficienza produttiva e sulla crescita. Si tratta, d’altro canto, di temi che implicano scelte di politica economica più generale: scelte rispetto alle quali le istituzioni politiche locali, regionali e globali si sono, finora, dimostrate largamente incapaci di [continua ..]
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L’apertura dell’ordinamento europeo all’investimento diretto straniero
– Uno dei tratti qualificanti del Trattato di Lisbona è stato quello di attribuire allacompetenza esclusivadell’Unione la materia dell’investimento diretto straniero riconoscendovi una componente essenziale della politica commerciale comune 2. L’art. 207 TFEU prevede in particolare che: “1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.” – È questo il punto di approdo di un lungo percorso di allargamento dell’ambito di operatività del principio di libera circolazione dei capitali3. – Ed invero, dopo essere stata a lungo il “cugino povero”4delle altre libertà fondamentali, la libera circolazione dei capitali si è vista riconoscere, a seguito della direttiva sui movimenti di capitale del 1988, da un lato, l’efficacia diretta dalla sentenza della [continua ..]
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Contendibilità del controllo delle società quotate e revisione della direttiva OPA
– La reciprocità (seppur in forme assai discutibili)24ha, d’altro canto, già fatto capolino nella disciplina europea degli investimenti diretti sia intra che extra comunitari, per effetto del c.d. “compromesso portoghese”, da cui trasse origine l’art. 12 della direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto. Quel principio è servito appunto a rendere possibile, politicamente, l’adozione della direttiva, sostituendo al modello imperativo delle regole volte a favorire la contendibilità del controllo delle società quotate costituite negli Stati membri proposto dalla Commissione e dal Parlamento ma avversato dal Consiglio un modello opzionale “corretto”, nel quale le società che avessero aderito allo standardcomunitariamente preferito – quello che realizza il massimo di apertura alla contesa del controllo – potevano ciò non di meno opporre la reciprocità agli offerenti “meno virtuosi” sul piano del mercato del controllo, con l’effetto di poter in tal caso utilizzare ulteriori e maggiori misure difensive. Anche in questo caso, la reciprocità era dunque intesa come un meccanismo volto a “forzare” la chiusura protezionistica della controparte, nella convinzione (o forse meglio sarebbe dire, giudicando a posteriori, nella “illusione”) di poter in tal modo indurre un allineamento di [continua ..]
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Golden shares e contendibilità del controllo delle società operanti in settori strategici rilevanti
– È noto che la giurisprudenza della Corte di Giustizia sembra essere ormai pervenuta, in materia, ad un sicuro approdo valutativo là dove essa, con “martellante” ricorrenza e implacabile “monotonia”, considera incompatibili con il Trattato tutte le misure nazionali (siano esse di fonte legislativa o amministrativa, ivi comprese quelle che, pur assumendo laformadi previsioni statutarie, hanno tuttavia la sostanza di un potere speciale attribuito ad organi pubblici) 36 che (i) consentano di impedire o ostacolare l’acquisizione di partecipazioni da parte di investitori stranieri ovvero (ii) di limitare l’influenza gestoria degli stessi (iii) di impedire l’adozione di decisioni volte alla riorganizzazione societaria (scioglimento, fusione e scissione, trasferimento della sede all’estero, cambiamento dell’oggetto sociale) in società stabilite nello Stato membro, anche ove tali società operino in settori ritenuti di interesse strategico nazionale, a meno che: (a) tali poteri non siano giustificati dalle ragioni di cui all’art. 58 CE (ora 65 TFEU) o per ragioni imperative di interesse generale (c.d. interessi legittimi), e sempre che non esistano misure comunitarie di armonizzazione che indichino i provvedimenti necessari a garantire la tutela di tali interessi 37; (b) gli interessi legittimi e le ragioni di loro protezione nazionale non [continua ..]
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Fondi sovrani
– Un terreno di particolare complessità rispetto alla questione delle restrizioni nei confronti dell’investimento straniero è, infine, quello che inerisce all’investimento da parte di particolari soggetti pubblici stranieri, che pur hanno talora forma privata: i fondi sovrani. Pur non essendovi dati del tutto condivisi, secondo stime della Commissione43i fondi sovrani gestiscono attivi di circa 2-2,5 trilioni di dollari, corrispondenti a circa la metà delle riserve ufficiali mondiali e al valore aggregato dei beni gestiti da fondi hedge e di private equity; ciò corrisponde ad alcuni punti percentuali della capitalizzazione delle borse mondiali. Talune stime predicono una crescita degli attivi dei fondi sovrani, entro il 2015, fino a circa 12 trilioni di dollari 44. – Una recente mappatura45ha evidenziato come, dal punto di vista della forma giuridica, esistano: (i) sia fondi sovrani privi di un’autonoma personalità rispetto a quella dello Stato persona cui appartengono (quelli della Norvegia, dell’Arabia Saudita, dello stato dell’Alberta in Canada, della Russia, del Cile, del Messico) e che sono di conseguenza intrinsecamente governativi; (ii) sia fondi sovrani che hanno autonoma personalità giuridica di diritto pubblico (KIC per la Repubblica di Corea, KIA per il Kuwait; QUI in Qatar, ADIA negli Emirati Arabi Uniti) e (iii) sia fondi sovrani [continua ..]
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