Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Responsabilità degli amministratori di società di capitali e tutela del mercato nel codice della crisi (di Paolo Piscitello)


Lo scritto si propone di indagare in merito agli effetti sul mercato delle norme in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali contenute nel codice della crisi e dell’insolvenza. L’A. ripercorre pertanto i riflessi sul mercato della disciplina volta a favorire un’emersione tempestiva della crisi d’impresa e dei criteri di determinazione del danno risarcibile (parametro della differenza dei netti patrimoniali e del deficit della procedura concorsuale). Il lavoro si chiude con l’analisi dei riflessi della regolamentazione della responsabilità degli amministratori del codice della crisi sull’efficienza della gestione della società, nonché sulla sua idoneità come strumento di selezione degli amministratori.

Company directors’ liability and market protection in Italian Code of Business Crisis and Insolvency

The paper aims at surveying the impact of the company directors’ liability rules introduced by the Italian Code of Business Crisis and Insolvency on the market. In particular, the author traces the effects of the regulation, aiming at enhancing a prompt detection of the company’s crisis, and of the criteria for quantification of damages (namely, criteria of net assets’ difference and of deficit in insolvency procedure). The work ends up with an assessment of the consequences of the new legal framework on company management efficiency, as well as on its suitability as director selection tool.

Keywords: companies – directors’ liability – business crisis and insolvency code – market protection – management efficiency – company director selection.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Tutela del mercato, emersione tempestiva della crisi d’impresa e responsabilità dei componenti degli organi sociali - 3. I riflessi sul mercato dei criteri di determinazione del danno risarcibile - 4. Efficienza della disciplina della responsabilità degli amministratori e tutela del mercato - NOTE


1. Premessa

L’analisi dei rapporti tra la disciplina della responsabilità dei componenti degli organi sociali e la tutela del mercato rappresenta un punto di osservazione privilegiato, per verificare l’efficienza della regolamentazione di uno dei nuclei centrali della governance delle società di capitali, in cui è necessario trovare un difficile punto di equilibrio tra rigore ed esigenze di funzionamento dell’impresa [[1]]. Una riflessione indirizzata in tale prospettiva, che già appare di per sé di notevole interesse, è ancora più proficua alla luce della disciplina del codice della crisi e dell’insolvenza. L’intervento del legislatore, contenuto in questo testo normativo, si sviluppa in due direttrici: da un lato, è previsto un articolato complesso di regole volto a consentire un’emersione tempestiva delle crisi d’impresa; dall’altro, vengono recepiti gli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli amministratori per la violazione delle norme che limitano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del patrimonio sociale. In questa prospettiva, è stato accolto dal legislatore, per la determinazione del danno risarcibile, il criterio della differenza dei netti patrimoniali (art. 2486, 3° comma, c.c.) nell’ipotesi in cui venga violata la disciplina che limita la gestione della società, in presenza di una causa di scioglimento, alla sola conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale; e, limitatamente ai casi di mancanza delle scritture contabili, di irregolarità delle stesse o di altre ragioni ostative alla determinazione dei netti, è stata adottata la regola della quantificazione del danno in un importo corrispondente alla differenza tra attivo e passivo della procedura concorsuale. La tematica delle relazioni tra le azioni di responsabilità e la tutela del mercato assume notevole importanza alla luce del quadro normativo vigente, caratterizzato tra l’altro dal ridimensionamento della portata dell’istituto della revocatoria fallimentare, realizzato attraverso la riduzione dei termini a ritroso per l’esercizio dell’azione e l’introduzione di numerose esenzioni alla dichiarazione di inefficacia. I riflessi dell’azione revocatoria sul mercato sono stati da tempo [continua ..]


2. Tutela del mercato, emersione tempestiva della crisi d’impresa e responsabilità dei componenti degli organi sociali

Con riferimento ai riflessi sul mercato della disciplina dei doveri dei componenti degli organi sociali contenuta nel codice della crisi, va rilevato che il dato da cui partire è l’accoglimento da parte del legislatore della riforma di una prospettiva favorevole all’emersione tempestiva, nella consapevolezza dei vantaggi di un’adozione delle misure indispensabili ad evitare un aggravamento della situazione economica [[3]]. È vero, infatti, che, quando si diffonde la notizia di una crisi aziendale, si determina una gara al ricorso ad azioni conservative tra i creditori, che può comportare un peggioramento [[4]] ed arrivare addirittura alla creazione di un “cordone sanitario” intorno all’impresa in difficoltà. È, tuttavia, altrettanto vero che le possibilità di successo di un intervento di risanamento sono direttamente proporzionali alla tempestività dello stesso e gli eventuali ritardi possono comportare che lo stato di crisi degeneri in vera e propria insolvenza. È noto che, per la realizzazione di tali finalità, il codice della crisi contempla un sistema complesso, non privo di criticità, in cui un ruolo centrale viene affidato agli esponenti aziendali [[5]]. Il riferimento è naturalmente alle disposizioni con cui si impone agli organi di controllo societari ed alle società di revisione di verificare che gli amministratori valutino costantemente se l’assetto organizzativo dell’impre­sa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi (art. 14, 1° e 2° comma, c.c.i.i.) [[6]]. Il modello delineato dal legislatore viene completato da una peculiare regolamentazione della posizione dei componenti degli organi di controllo, statuendo che la solerte segnalazione agli amministratori costituisce, in presenza di determinati presupposti, causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione (art. 14, 3° comma, c.c.i.i.). E tale responsabilità può essere fatta valere dal curatore nei confronti di coloro che non abbiano posto in [continua ..]


3. I riflessi sul mercato dei criteri di determinazione del danno risarcibile

Di notevole interesse è altresì l’analisi dei riflessi sul mercato di altre norme della responsabilità dei componenti degli organi sociali del codice della crisi e che, a differenza della disciplina volta a consentire un’emersione tempestiva della crisi d’impresa, sono già entrate in vigore. Il riferimento è al tema della determinazione del danno risarcibile che, per i risvolti applicativi ed i rapporti con la regolamentazione generale della responsabilità civile, costituisce tradizionalmente uno dei profili di maggiore rilievo delle azioni promosse nei confronti degli esponenti aziendali. Al riguardo, le norme del codice della crisi non hanno tardato a suscitare l’at­tenzione degli interpreti, là dove intervengono sul contenuto precettivo dell’art. 2486 c.c., recependo, in parte, i punti di approdo della tormentata evoluzione, che ha caratterizzato la giurisprudenza in materia [[10]]; meno approfonditi sono, invece, i risvolti di tale disciplina sul mercato. Il codice della crisi interviene sulla determinazione del danno risarcibile sotto due profili: l’introduzione del criterio della differenza dei netti patrimoniali in caso di violazione dell’obbligo di gestione meramente conservativa e l’espressa previsione del ricorso al parametro della differenza tra passivo ed attivo della procedura, nell’ipotesi in cui manchino le scritture contabili oppure, a causa dell’irregolarità delle stesse, o per altre ragioni, i netti patrimoniali non possano essere determinati (art. 2486, 3° comma, c.c.) [[11]]. È noto che il ricorso al parametro della differenza dei netti presenta aspetti negativi non trascurabili [[12]]. In questa prospettiva, non sembra azzardato rilevare che sarebbe stato preferibile individuare il danno nel risultato economico di periodo nella gestione ordinaria, atteso che tale criterio rischia di porre a carico di tutti gli amministratori gli effetti pregiudizievoli di operazioni straordinarie addebitabili solo ad alcuni di loro, poiché le conseguenze di queste concorrono a determinare l’entità del patrimonio al momento dell’apertura della procedura concorsuale [[13]]. Per altro verso, l’intervento del legislatore lascia aperte non poche zone d’ombra in merito alla sfera di applicazione del meccanismo di quantificazione del danno risarcibile. In proposito, [continua ..]


4. Efficienza della disciplina della responsabilità degli amministratori e tutela del mercato

Non può essere revocato in dubbio che una disciplina efficiente della responsabilità degli amministratori possa avere conseguenze favorevoli sul mercato; è, quindi, necessario individuare gli strumenti di politica legislativa idonei a perseguire un tale obiettivo. Il tema si scompone in diversi aspetti: a) l’idoneità della disciplina della responsabilità dei componenti degli organi sociali a consentire il recupero di attivo da distribuire ai creditori e, quindi, a temperare le conseguenze espansive del dissesto sulle imprese che hanno relazioni commerciali con l’imprenditore insolvente; b) l’eventuale funzione deterrente della regolamentazione della responsabilità degli esponenti aziendali, in altre parole, l’attitudine ad assicurare una gestione rispettosa delle regole [[25]]; c) i rapporti tra la disciplina della responsabilità e la selezione dei componenti degli organi sociali. a) Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che una regolamentazione rigorosa della responsabilità dei componenti degli organi sociali, in particolare, attraverso l’accoglimento di regole di determinazione automatica dell’ammontare del danno risarcibile, possa agevolare l’incremento dell’attivo. Al riguardo, l’esonero dalla prova del pregiudizio determinato dai singoli atti compiuti dagli amministratori, che segue la previsione di criteri automatici di quantificazione del danno risarcibile, rafforza la posizione degli organi della procedura e può facilitare la conclusione di accordi transattivi con amministratori e sindaci. In tale prospettiva, le somme recuperate possono incrementare l’attivo da distribuire ai creditori e, di conseguenza, incidere favorevolmente sulle posizioni di coloro che hanno instaurato rapporti con l’impresa in crisi, consentendo alle procedure di adempiere alle obbligazioni contratte con i terzi (fornitori, ecc.). Di contro, l’esperienza insegna che gli importi recuperati sono, di frequente, non molto alti e non sembra che l’accoglimento delle tecniche automatiche di individuazione del danno possa determinare un significativo mutamento, dato che, in gran parte dei casi, tale situazione dipende dalla sproporzione tra i patrimoni personali dei componenti degli organi sociali e l’entità delle richieste risarcitorie. Un incremento potrebbe aversi in seguito ad una maggiore diffusione delle [continua ..]


NOTE