Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Roma (di A cura di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò)


(Artt. 24, 52 R.D. 16 marzo 1942, n.267; Artt. 2041, 2043, 2395, 2476, 2497 c.c.) In materia di procedure concorsuali, la obbligatorietà ed esclusività delle forme dell’accertamento del passivo e la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare operano con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sul patrimonio del fallito - e sulla procedura concorsuale - in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando diretto a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. La legittimazione ad agire per ottenere la reintegrazione del patrimonio della società, una volta dichiaratone il fallimento, spetta in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale, legittimati ad esercitare tanto l’azione sociale di responsabilità quanto l’azione dei creditori della società fallita. L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato «direttamente» dagli atti colposi o dolosi dell’am­ministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione, e la quota di partecipazione è bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore. Il socio ha diritto ad essere risarcito esclusivamente qualora il danno allegato e provato non possa considerarsi giuridicamente riflesso, come accade per i danni arrecati alla propria sfera personale (diritto all’onore o alla reputazione) o per taluni danni patrimoniali - quali derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o dalla riduzione del cosiddetto merito creditizio. (at) TRIBUNALE DI ROMA, 19 maggio 2021 Di Salvo, Presidente – Ruggiero, Giudice – Romano, Relatore R.G. 29699/2018 * * * (Artt. 2469, 2470, 2697 c.c.) La clausola di prelazione statutaria assume, oltre alla funzione di regolare le posizioni soggettive di soci o di terzi, una rilevanza organizzativa, poiché incide sul rapporto tra l’elemento capitalistico e quello personale della società, nel senso di accrescere il peso del secondo rispetto al primo nella misura che i soci ritengano di [continua..]