Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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Sez. III – Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma (di A cura di Ignazio Cerasa, Luciano Santone, Daniele Stanzione)


TRIBUNALE DI ROMA, 21 gennaio 2015
Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore

R.G. 13013/2012

TRIBUNALE DI ROMA, 13 gennaio 2015
Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore

R.G.13877/2009

TRIBUNALE DI ROMA, 28 ottobre 2014
Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore

R.G. 36519/2012

TRIBUNALE DI ROMA, 10 dicembre 2013
Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore

R.G. 72187/2009

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SOMMARIO:

21 gennaio 2015 Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore R.G. 13013/2012 - 13 gennaio 2015 Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore R.G.13877/2009 - 28 ottobre 2014 Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore R.G. 36519/2012 - 10 dicembre 2013 Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore R.G. 72187/2009


21 gennaio 2015 Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore R.G. 13013/2012

  Società – Società a responsabilità limitata – Rapporto tra società ed amministratori – Natura – Contratto di prestazione d’opera professionale – Sussistenza (Artt. 2392, 1° comma, 1176, 2° comma, 2380-bis c.c.)   Il rapporto che lega l’amministratore alla società non è più, come in precedenza, inquadrabile quale mandato, ma costituisce una figura contrattuale a sé stante me­diante la quale i soci designano le persone degli amministratori; questi, a differenza dei mandatari, non compiono singoli atti, bensì una complessa attività di gestione riferibile alla diligenza tipica della natura professionale dell’incarico. Si tratta di rapporto contrattuale, essendo necessario l’incontro della volontà delle parti, di immedesimazione organica, da ricondurre nell’ampio genus del contratto di prestazione d’opera nell’area del lavoro professionale autonomo.   Società – Società a responsabilità limitata – Revoca amministratori prima della scadenza – Giusta causa – Mancanza – Risarcimento danno (Art. 2383, 3° comma, c.c.) Gli amministratori possono essere revocati dall’assemblea anche prima della scadenza dell’incarico, con il solo obbligo del risarcimento danni ove la revoca non sia assistita da giusta causa. Società – Società a responsabilità limitata – Revoca amministratore prima della scadenza – Giusta causa – Difetto – Impugnativa delibera di revoca – Incompatibilità (Art. 2383, 3° comma, c.c.) La domanda di risarcimento danni per revoca dalla carica di amministratore prima della scadenza del mandato, ed in difetto di giusta causa, è incompatibile con quella di annullamento della relativa delibera assembleare, presupponendo la validità del suddetto provvedimento. Società – Società a responsabilità limitata – Amministratore – Giusta causa di revoca – Perdita rapporto fiduciario – Necessità (Art. 2383, 3° comma, c.c.) La giusta causa di revoca dell’amministratore consiste in fatti, non necessariamente integranti le gravi irregolarità previste dall’art. 2409 c.c. od ovvero inadempimenti, che pregiudicano l’affidamento dei soci sulle [continua ..]


13 gennaio 2015 Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore R.G.13877/2009

Società – Società in nome collettivo – Morte del socio – Scioglimento del rapporto ex lege e diritto di credito degli eredi – Volontà di continuazione – Accettazione degli eredi – Condizione risolutiva – Contratto di adesione (Art. 2284 c.c.) La morte di un socio di società in nome collettivo provoca l’effetto ex lege dello scioglimento del rapporto sociale e dell’insorgenza di un credito in favore degli eredi, corrispondente al valore della quota del socio deceduto. Tale effetto è sottoposto alla condizione risolutiva della volontà dei soci di proseguire l’attività con gli eredi del socio defunto e dell’accettazione da parte di questi ultimi. In tale ipotesi gli eredi diventano soci non per diritto ereditario, bensì in virtù del contratto di adesione. (ic)


28 ottobre 2014 Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore R.G. 36519/2012

Società – Società cooperativa a responsabilità limitata – Delibera di approvazione dei bilanci anni 2008, 2009 e 2010 – Impugnazione – Inammissibile per i primi bilanci (Artt. 2434-bis, 2377, 2379 c.c.) Sono inammissibili le impugnazioni delle delibere di approvazione dei bilanci se risulta approvato il bilancio dell’esercizio successivo a quelli impugnati. Società – Società cooperativa a responsabilità limitata – Delibera di approvazione del bilancio – Impugnazione per nullità – Disamina giudiziale di tutte le censure – Necessità (Art. 2478-bis c.c.) L’impugnazione per nullità di una delibera di approvazione del bilancio, per vizi relativi a diverse poste del documento, impone al Giudice di esaminare tutte le censure proposte, in quanto si ritiene di trovarsi di fronte a più domande aventi un petitum comune, ma distinte causae petendi. (ic)


10 dicembre 2013 Mannino, Presidente – Garri, Giudice Relatore R.G. 72187/2009