Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Michelangelo Granato, Edoardo Grossule,Carlo Lanfranchi, Piergiuseppe Spolaore.)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 4 maggio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. 32294/2014

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 20 settembre 2017 – Riva Crugnola, Giudice delegato R.G. 30769/2017

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 21 settembre 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 51523/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 28 settembre 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 26124/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 23 ottobre 2017 – Perozziello, Presidente R.G. 55935/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 31 ottobre 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Estensore R.G. 66905/2013

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 3 novembre 2017 – Galioto, Giudice monocratico R.G. 32561/2017

TRIBUNALE DI MILANO 3 novembre 2017 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 55897/2009

TRIBUNALE DI MILANO 3 novembre 2017 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 57688/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 4 novembre 2017 – Galioto, Giudice monocratico R.G. 7189/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 5 novembre 2017 (ordinanza) – Vannicelli, Relatore ed estensore R.G. 42004/2017

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 10 novembre 2017 (ordinanza) – Mambriani, Giudice R.G. 23509/2017-1

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 13 novembre 2017 – Perozziello, Presidente R.G. 5931/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 5 dicembre 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 43319/2017

SOMMARIO:

4 maggio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. 32294/2014 - 20 settembre 2017 – Riva Crugnola, Giudice delegato R.G. 30769/2017 - 21 settembre 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 51523/2016 - 28 settembre 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 26124/2016 - 23 ottobre 2017 – Perozziello, Presidente R.G. 55935/2015 - 31 ottobre 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Estensore R.G. 66905/2013 - 3 novembre 2017 – Galioto, Giudice monocratico R.G. 32561/2017 - 3 novembre 2017 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 55897/2009 - 3 novembre 2017 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 57688/2015 - 4 novembre 2017 – Galioto, Giudice monocratico R.G. 7189/2015 - 5 novembre 2017 (ordinanza) – Vannicelli, Relatore ed estensore R.G. 42004/2017 - 10 novembre 2017 (ordinanza) – Mambriani, Giudice R.G. 23509/2017-1 - 13 novembre 2017 – Perozziello, Presidente R.G. 5931/2016 - 5 dicembre 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 43319/2017


4 maggio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. 32294/2014

Società di capitali – Attività di direzione e coordinamento – Responsabilità – Legittimazione passiva della società di gestione del risparmio (Art. 2497 c.c.; art. 36 TUF) La disciplina di cui all’art. 2497 c.c. è suscettibile di trovare applicazione anche nei confronti delle società di gestione del risparmio. Il disposto del comma 1 del­l’art. 2497 c.c. individua, infatti, quali soggetti tipicamente responsabili, sussistendo gli altri presupposti ivi previsti, “le società o gli enti” che esercitano attività di direzione e coordinamento. La responsabilità di cui all’art. 2497 c.c. trova presupposto nell’esercizio concreto ed effettivo dell’attività in questione, risultando, in particolare, irrilevante il fatto che la titolarità sostanziale delle partecipazioni nella società eterodiretta sia in capo a soggetti distinti dalla società di gestione del risparmio, atteso che – ai sensi dell’art. 36 TUF – la capacità di agire con riferimento ai beni inclusi nel fondo e il potere di gestione del fondo stesso sono – al contrario – in capo a quest’ultima. (cl) Società di capitali – Attività di direzione e coordinamento – Responsabilità – Inesistenza dell’obbligo di assistenza finanziaria (Art. 2497 c.c.) In linea generale, la società controllata non ha diritto a reclamare finanziamenti dalla società controllante, la quale, in linea di principio, è libera di determinare le proprie scelte di investimento come meglio ritiene, salve situazioni peculiari ed i limiti eventualmente posti dai principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale che possano rilevare nel caso specifico. In particolare, l’ingresso di nuovo socio nel capitale della società controllante – invece che in quello della società eterodiretta in iniziale stato di crisi – non può – di per sé – risultare evento generativo di responsabilità in capo alla società controllante, dovendosi almeno dimostrare, al fine di superare un primo vaglio di fondatezza, che per il terzo fosse indifferente entrare nel capitale dell’una o dell’altra società e che la società controllante, abusando del proprio potere di coordinamento, abbia strutturato [continua ..]


20 settembre 2017 – Riva Crugnola, Giudice delegato R.G. 30769/2017

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Residualità delle misure cautelari atipiche (Artt. 2476, 3° comma e 2378 c.c.; art. 700 c.p.c.) Le misure cautelari richieste ai sensi dell’art. 700 c.p.c. devono conformarsi al requisito di residualità. Quest’ultimo non è integrato quando la domanda cautelare abbia ad oggetto ordini e inibitorie riguardanti i) l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, la quale può essere promossa senza necessità di specifica delibera assembleare ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c.; ii) la revoca degli amministratori, la quale può essere oggetto di specifico procedimento cautelare su iniziativa del singolo socio ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c.; iii) la revoca della delibera di approvazione del bilancio, la quale può essere impugnata dal socio con richiesta di sospensione ex art. 2378 c.c. . In questi casi, infatti, l’adozione di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. non pare indispensabile ad evitare un pregiudizio irreparabile, dal momento che altri rimedi tipici sono posti a disposizione del socio ricorrente. (cl)


21 settembre 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 51523/2016

Società di capitali – Commissario giudiziale – Azione sociale di responsabilità – Legittimazione attiva (Art. 240, r.d. n. 267/1942; art. 81 c.p.c.) Il Commissario giudiziale non è soggetto dotato di rappresentanza dell’ente in concordato preventivo, non sostituendosi agli organi sociali ma svolgendo – oltre che un ruolo propulsivo della procedura – un ruolo di mera vigilanza sull’attività del debitore, il quale conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio della impresa. Mancando in capo al Commissario giudiziale la rappresentanza dell’ente in concordato preventivo, il Commissario medesimo risulta, altresì, privo di capacità processuale quanto alla promozione – in nome e nell’interesse della società in concordato preventivo – dell’azione risarcitoria avverso gli amministratori di quest’ultima. La medesima azione non può essere esperita – in nome e nell’interesse dei creditori – nemmeno invocando l’applicazione analogica dell’art. 240 l.f., il quale si riferisce espressamente alla sola costituzione di parte civile del Commissario giudiziale nel processo penale. Coerentemente con la regola generale di cui all’art. 81 c.p.c., il quale disegna la “sostituzione processuale” quale ipotesi eccezionale, la legittimazione attribuita al Commissario giudiziale dalla richiamata disposizione della legge fallimentare va, infatti, qualificata come straordinaria. (cl)


28 settembre 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 26124/2016

Risoluzione bancaria – Cessione d’azienda – Perimetro della cessione – Responsabilità per i debiti relativi all’azienda ceduta (Art. 43, d.lgs. n. 180/2015; art. 2560 c.c.) Nel caso in cui la risoluzione di una banca comporti la cessione dell’azienda bancaria, il perimetro delle attività e passività trasferite è individuato dall’Autorità di risoluzione con proprio provvedimento, cosicché eventuali passività non espressamente escluse con detto provvedimento si intendono trasferite e, quindi, sottoposte alla responsabilità del cessionario. In caso di cessione di azienda bancaria per le finalità della risoluzione, non trova, inoltre, applicazione l’art. 2560 c.c., prevedente che in caso di cessione di azienda commerciale il cessionario risponda dei “debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento” solo “se essi risultano dai libri contabili obbligatori”; ciò in quanto la norma generale di cui all’art. 2560 c.c. è derogata dalla norma speciale prevista dall’art. 43 d.lgs. n. 180/2015, in base alla quale, in caso di cessione dell’azienda bancaria nel contesto della risoluzione, sono traferiti tutti i diritti, le attività e le passività, salva espressa esclusione disposta dall’Autorità di risoluzione. (cl)


23 ottobre 2017 – Perozziello, Presidente R.G. 55935/2015

Società di capitali – Bilancio – Chiarezza – Legittimazione derivativa del socio di società di persone – Esclusione (Artt. 2423 e 2435 c.c.) Ai fini della verifica giudiziale dell’ottemperanza al canone legale di chiarezza possono assumere rilievo i chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori ai soci nel corso della seduta assembleare che precede l’approvazione del bilancio, e questo non perché divengano parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera di approvazione (benché anche il verbale che li incorpora debba essere depositato nel registro delle imprese ex art. 2435 co. 1° c.c.) quanto piuttosto perché possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare, in modo tale che l’originario difetto di chiarezza possa ritenersi rimosso e con esso l’interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione, per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza, avendo l’attore già ottenuto per effetto dei chiarimenti il quantum di chiarezza esigibile per legge. Va quindi anche verificato se un eventuale difetto di chiarezza riscontrabile dal­l’esame dei documenti di bilancio possa ritenersi esser stato colmato in sede di responsi assembleari – ulteriore verifica che va a sua volta calibrata tenendo conto del grado di chiarezza esigibile in forza: a) dell’importanza della appostazione contestata ai fini del risultato dell’esercizio certificato in bilancio e in comparazione con le altre voci; b) della tipologia di operazione contabilizzata nella posta oggetto di censure (ad esempio, percheì compiuta con parte correlata); c) del fatto che comunque l’informazione di bilancio eÌ resa non solo ai soci presenti in assemblea ma alla generalità dei terzi interessati a relazionarsi economicamente con la società di capitali (onde nessun rilievo può avere la scienza privata di alcune circostanze in capo al socio impugnante) nonché infine d) del fondamentale canone di chiusura dettato dall’art. 2423 co. 3° c.c. (mg)


31 ottobre 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Estensore R.G. 66905/2013

Società di capitali – Società per azioni – Responsabilità degli amministratori – Inadempimento della società verso un terzo (Artt. 2392, 2393 e 2476 c.c.) È responsabile nei confronti della società l’amministratore alla cui condotta negligente sia direttamente imputabile l’inadempimento della società amministrata alle proprie obbligazioni assunte nei confronti di un terzo, dal quale sia derivato un danno al patrimonio sociale (di entità pari – ai fini della determinazione dell’ob­bligo risarcitorio dell’amministratore convenuto – all’importo che la società è stata tenuta a corrispondere al terzo a titolo di risarcimento del pregiudizio a que­st’ultimo cagionato). (ps)


3 novembre 2017 – Galioto, Giudice monocratico R.G. 32561/2017

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Informazione preventiva ai soci – Liquidazione – Competenze organiche (Artt. 2476, 2479 e 2487 c.c.) Benché il secondo comma dell’articolo 2476 attribuisca ai soci che non partecipano alla gestione un diritto di completa informazione, di gran lunga maggiore di quello dei soci della s.p.a., anche attraverso l’accesso diretto ai documenti sociali, va tuttavia rilevato che le modalità di attuazione di tale diritto non possono spingersi ad intralciare l’attività corrente, neì ad imporre all’organo gestorio (e liquidatorio) una pedante informazione preventiva rispetto ad ogni decisione. Diversamente opinando, verrebbe anche meno la ratio della previsione dell’obbligo ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. di deliberare il piano di liquidazione (che già descrive il perimetro entro il quale il liquidatore deve poi operare in ragionevole autonomia), nonché la distinzione funzionale fra assemblea e liquidatore, posto che la prima finirebbe per recuperare il potere di gestione attraverso una sorta di veto generalizzato. (mg)


3 novembre 2017 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 55897/2009

Azione di responsabilità – Responsabilità solidale tra sindaci e amministratori – Litisconsorzio necessario – Cosa giudicata (Artt. 2392, 2407 e 2909 c.c.; artt. 269, 331 e 334 c.p.c.) Non sussiste vincolo di necessaria pregiudizialità dell’accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società rispetto all’accertamento di una violazione di doveri di controllo spettanti ai sindaci quale fattispecie di vero e proprio “litisconsorzio necessario sostanziale” all’interno del­l’ordinario svolgimento di un giudizio di primo grado in cui manchi il vincolo formale di una unitaria sentenza già pronunciata, fermo restando il carattere indiscutibilmente “pregiudiziale” di un positivo accertamento di una eventuale responsabilità gestoria dei “controllati” che naturalmente dovrà risultare oggetto di specifico accertamento nel giudizio avviato nei confronti dei sindaci, sia pure con eventuale effetto di giudicato limitato alla sola posizione dei soggetti effettivamente evocati in giudizio, dall’attore ovvero dagli stessi convenuti interessati ex art 269 c.p.c. È dunque soltanto l’impugnazione della sentenza che daÌ luogo ad una causa inscindibile: nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilità di uno (degli obbligati in solido) presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all’esito della lite, l’impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità daÌ luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile di riflesso (cfr Cass. 16391/09). (mg) Azione di responsabilità – Responsabilità verso i creditori sociali – Prescrizione – Dies a quo – Insufficienza patrimoniale (Artt. 2394, 2935 e 2946 c.c.) In presenza di perdite di esercizio che maturano man mano in conseguenza di una attività di impresa di carattere continuativo, assumendo a riferimento il progressivo aggravamento della situazione dei conti e dunque la successione di momenti in cui il relativo “danno” sarebbe venuto a concretizzarsi [continua ..]


3 novembre 2017 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 57688/2015

Compravendita di azioni – Responsabilità pre-contrattuale – Buona fede – Offerta subordinata al raggiungimento di un accordo – Fallimento delle trattative (Artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.) Ove un’offerta, pur accettata dalla controparte, preveda che in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le Parti circa il contenuto del contratto entro un dato termine, la proposta di acquisto e l’offerta si intenderanno automaticamente prive di efficacia, con la conseguenza che le Parti non avranno più alcun obbligo in relazione alla sottoscrizione del contratto e, più in generale, acquisto della Partecipazione, e non sia stato raggiunto un accordo nel dato termine, viene meno ogni “obbligo” in ordine alla conclusione dell’operazione – restando invece ovviamente aperto il tema di una eventuale responsabilità risarcitoria conseguente alla asserita violazione del dovere di negoziare in buona fede. Ogni questione al riguardo deve peraltro reputarsi pienamente assorbita in ragione della impossibilitaÌ di ravvisare estremi di mala fede in presenza di permanenti divergenze in ordine a questione di obiettivi rilievo e delicatezza, chiaramente evidenziate nello scambio di corrispondenza intercorso negli ultimi giorni della trattativa in materia (essenzialmente) di ampiezza delle garanzie, pagamento differito di parte del prezzo. (mg)


4 novembre 2017 – Galioto, Giudice monocratico R.G. 7189/2015

Società di capitali – Società per azioni – Recesso – Durata fino al 2100 – Durata a tempo indeterminato (Art. 2437 c.c.) La durata della società fissata nell’atto costitutivo – fino al 2100 – può essere equiparata alla durata a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2437, 3° comma, c.c. (mg)


5 novembre 2017 (ordinanza) – Vannicelli, Relatore ed estensore R.G. 42004/2017

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Affitto d’azienda – Decisioni dei soci – Modifica sostanziale dell’oggetto sociale (Artt. 2479, 2° comma, n. 5, 2475-bis, 1418, 1° comma, c.c.; 669-terdecies, c.p.c.) L’operazione contrattuale che abbia l’effetto di modificare sostanzialmente l’og­getto sociale è un’operazione riservata alla competenza dei soci ex art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. Pertanto, è nulla l’operazione contrattuale è posta in essere dall’am­ministratore unico e rappresentante legale di una società responsabilità limitata, in assenza dell’approvazione dell’assemblea dei soci. Nel caso di specie l’affitto del ramo d’azienda (alberghiera) aveva comportato la trasformazione dell’atti­vità materiale da operativa in finanziaria, cessando di gestire l’attività economica che ne costituiva di fatto e dalla costituzione l’oggetto sociale preponderante, divenendo sostanzialmente percettrice di un reddito da locazione. Infatti, la norma, che deve essere ritenuta imperativa, stabilisce una regola che struttura tipicamente la disciplina della società a responsabilità limitata e fissa uno dei residui limiti “rigidi” alle competenze degli organi sociali. Pertanto, tale vizio deve sussumersi ex art. 1418, co. 1, c.c. tra le nullità virtuali previste dal diritto dei contratti. (eg)


10 novembre 2017 (ordinanza) – Mambriani, Giudice R.G. 23509/2017-1

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Abuso di minoranza – Onere della prova (Artt. 2479-ter, 1175 e 1375 c.c.) Qualora venga eccepita la natura abusiva dell’esercizio, da parte della minoranza, delle prerogative statutarie riconosciutele, è onere della società dimostrare la strumentalità di siffatto esercizio e, quindi, di provare che la minoranza ha agito allo scopo di ledere diritti o interessi sociali dei soci di maggioranza o della società; rispetto siffatta dimostrazione, ha valore indiziario il perseguimento, da parte dei soci di minoranza, di interessi extrasociali. [Va segnalato che l’ordi­nanza massimata ha riconosciuto, in obiter dictum, la legittimità di una clausola statutaria che, nel prevedere quorum costitutivi rafforzati, attribuisca un diritto di veto alla minoranza, chiarendo, però, al contempo, che la conseguenza di un simile assetto statutario è l’avverarsi di una causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea nel momento in cui la minoranza effettivamente blocchi l’assunzione delle decisioni necessarie per la prosecuzione dell’attività]. È invalida la decisione dei soci assunta con il metodo del consenso espresso in forma scritta qualora sia stato esercitato il diritto, attribuito dallo statuto ai soci, di richiedere che la volontà sociale si formi secondo il metodo assembleare. (ps)


13 novembre 2017 – Perozziello, Presidente R.G. 5931/2016

Società di persone – Responsabilità dell’amministratore – Carenza di legittimazione derivativa del socio di società di persone (Artt. 2260 e 2476 c.c.) Nel sistema delle società personali, l’art. 2260 cpv. c.c. (richiamato “a cascata‟ nella disciplina delle società collettive e delle accomandite semplici) attribuisce l’azione di responsabilità contro l’amministratore che abbia causato danni al patrimonio sociale inadempiendo gli obblighi impostigli dalla legge e dal contratto sociale, alla società “mandante”: e nessuna norma speciale deroga, per le accomandite, a tale principio. In tal senso quindi, la contraria regola contenuta nel terzo comma dell’art. 2476 c.c., e quindi nella sedes materiae delle società di capitali a responsabilità limitata, costituisce disposizione speciale –ad oggi isolata nel sistema del diritto societario italiano – che nulla autorizza a trasferire al caso in esame. (mg)


5 dicembre 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 43319/2017