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Osservatorio sulla giurisprudenza straniera
A cura di Marco Speranzin
CORTE DI GIUSTIZIA (Grande Sezione), 25 ottobre 2017, C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., in liquidazione(OLG Frankfurt am Main) – 3 gennaio 2017 – 20 W 88/15
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CORTE DI GIUSTIZIA (Grande Sezione), 25 ottobre 2017, C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., in liquidazione
«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Trasformazione transfrontaliera di una società – Trasferimento della sede legale senza trasferimento della sede effettiva – Diniego di cancellazione dal registro delle imprese – Normativa nazionale che subordina la cancellazione dal registro delle imprese allo scioglimento della società in esito ad una procedura di liquidazione – Sfera di applicazione della libertà di stabilimento – Restrizione alla libertà di stabilimento – Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti – Lotta contro le pratiche abusive»
Nella causa C‑106/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal S¹d Najwy¿szy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 22 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2016, nel procedimento promosso da
Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., in liquidazione,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, J. Malenovský e E. Levits, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg [continua ..]
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Sommario:
Da GmbH a S.r.l.: la trasformazione transfrontaliera di società di paesi UE, nota a Corte di Giustizia (UE), 25 ottobre 2017, C-106/16, caso Polbud e OLG Frankfurt am Main, 3 gennaio 2017 - 1. Il caso. - 2. La trasformazione transfrontaliera nella prospettiva comunitaria. - 2.1. La giurisprudenza comunitaria in materia di libertà di stabilimento. - 2.2. Il diritto comunitario derivato. - 3. Le trasformazioni transfrontaliere “in uscita” (“Herausformwechsel”) e “in entrata” (“Hereinformwechsel”) nell’ordinamento tedesco. - 4. Individuazione delle regole procedurali e sostanziali applicabili alla fattispecie. - 5. Il principio della “pubblicità sanante” nel caso di operazioni straordinarie intracomunitarie. Applicabilità. - 6. Conclusioni. - NOTE
Da GmbH a S.r.l.: la trasformazione transfrontaliera di società di paesi UE, nota a Corte di Giustizia (UE), 25 ottobre 2017, C-106/16, caso Polbud e OLG Frankfurt am Main, 3 gennaio 2017
Marta Pin.
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1. Il caso.
La decisione in epigrafe ha ad oggetto la questione relativa all’ammissibilità del trasferimento della sede sociale all’estero con mutamento della legge applicabile di una società tedesca e precisamente di una GmbH in una s.r.l. italiana e si inserisce nel recente orientamento della giurisprudenza tedesca favorevole a tale operazione [1], in contrasto con l’orientamento tradizionale [2]. Tale revirement della giurisprudenza nazionale si fonda, in particolare, sui principi sanciti dalle pronunce della Corte di Giustizia nel caso Cartesio [3], nel caso Vale e di recente nel caso Polbud [4]. Il trasferimento della sede sociale all’estero con mutamento della lex societatis – la cosiddetta trasformazione “transfrontaliera” [5] o “internazionale” [6] – da parte di società comunitarie costituisce, infatti, una modalità attuativa della mobilità delle società all’interno dell’Unione Europea e, in quanto tale, è garantito dal principio della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 49 e 54 TFUE [7]. Nel caso di specie, una società tedesca aveva presentato ricorso a fronte del rifiuto, da parte della competente autorità tedesca, di iscrivere la deliberazione portante il trasferimento della sede sociale a Roma, in Italia, con contestuale trasformazione della società nella corrispondente forma [continua ..]
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2. La trasformazione transfrontaliera nella prospettiva comunitaria.
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2.1. La giurisprudenza comunitaria in materia di libertà di stabilimento.
Si è rilevata l’importanza della distinzione tra trasferimento della sede sociale all’estero con mantenimento della propria lex societatis e trasformazione internazionale. Nella prima ipotesi, infatti, assumono un ruolo centrale la dimensione di diritto internazionale privato e il diritto interno; nel secondo caso una rilevanza preminente è assunta dalla portata del principio di libertà di stabilimento come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria. Prima di analizzare le differenze tra le due fattispecie e la diversa portata dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in relazione alle medesime, vengono richiamate brevemente le sentenze della Corte di Giustizia che hanno contribuito a fornire un’interpretazione delle disposizioni in materia di libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e 54 TFUE: si richiamano in particolare il caso Daily Mail, il caso Centros, Überseering, Inspire Art, Sevic, Cartesio e Vale. Da ultimo si segnala la sentenza della Corte di Giustizia nel caso Polbud che ha ampliato ulteriormente la nozione di trasformazione internazionale tutelata dalla libertà di stabilimento: in particolare, nel caso di specie, di cui si dirà meglio nel prosieguo, la Corte di Giustizia ha affrontato la questione sollevata dai giudici tedeschi nella sentenza in epigrafe ovvero se sia necessario anche un insediamento effettivo nello stato membro ospitante. La distinzione sopra operata rileva [continua ..]
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2.2. Il diritto comunitario derivato.
La giurisprudenza comunitaria sopra richiamata afferma l’ammissibilità della trasformazione internazionale tra società comunitarie ma lascia all’interprete il compito di individuare la disciplina applicabile a tale operazione, stante l’assenza di un quadro normativo a livello di diritto comunitario derivato e nazionale. Quanto al diritto comunitario derivato, si segnala in primo luogo il progetto di una quattordicesima direttiva di diritto societario in materia di trasferimenti transfrontalieri della sede di società con mutamento della legge applicabile (trasformazione transfrontaliera), che, nonostante la mancata approvazione, può comunque fornire elementi utili al fine di delineare in via interpretativa la disciplina applicabile a tale operazione [39]. Secondo tale proposta l’effetto tipico della trasformazione transfrontaliera sarebbe quello della continuità della personalità giuridica della società senza preventivo scioglimento. Dal punto di vista procedurale l’operazione dovrebbe essere preceduta dalla predisposizione di un’apposita documentazione informativa consistente nella redazione da parte dell’organo amministrativo di un progetto di trasformazione internazionale (“piano di trasferimento”) e di una relazione illustrativa contenente, tra l’altro, l’indicazione delle conseguenze per gli azionisti, i creditori e i dipendenti. Tali documenti [continua ..]
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3. Le trasformazioni transfrontaliere “in uscita” (“Herausformwechsel”) e “in entrata” (“Hereinformwechsel”) nell’ordinamento tedesco.
Alla luce delle lacune sopra evidenziate del diritto comunitario derivato e del richiamo alla fattispecie della trasformazione internazionale nei soli casi Cartesio e Vale [43], nell’ambito dell’ordinamento tedesco si è rilevato tradizionalmente un orientamento giurisprudenziale sfavorevole a tale tipo di operazioni, dovuto all’applicazione del criterio di collegamento della “sede reale” e ad un’interpretazione rigorosa dell’art. 1, par. 1, n. 4 UmwG, orientamento da cui la giurisprudenza tedesca, con la sentenza in epigrafe, si discosta quanto alle trasformazioni “in uscita” e di recente anche quanto alle trasformazioni “in entrata” con la sentenza del Kammergericht (KG) di Berlino del 21 marzo 2016. Il principale ostacolo normativo all’ammissibilità di tali trasformazioni viene ravvisato nella previsione di cui al § 1, par. 1, numero 4 UmwG che circoscrive il proprio ambito di applicazione soggettivo ai soggetti di diritto aventi la sede sul territorio nazionale (“Rechtsträger mit Sitz im Inland”), in combinato disposto con quanto stabilito dal § 1, par. 2 che vieta l’applicazione analogica delle disposizioni contenute nella succitata legge [44]. Secondo la tesi della “sede reale” le società sono regolate dal diritto dello stato in cui si trova la loro sede amministrativa: l’individuazione della legge applicabile si [continua ..]
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4. Individuazione delle regole procedurali e sostanziali applicabili alla fattispecie.
A seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Cartesio, Vale e Polbud che risolvono la questione dell’ammissibilità della trasformazione transfrontaliera di società comunitarie, problema rilevante diviene quello relativo all’individuazione della disciplina applicabile a tale operazione. Caratteristica comune che connota gli stati membri (ad eccezione della Spagna) è l’assenza di una regolamentazione specifica in materia di trasformazione transfrontaliera. In tale contesto, pertanto, diviene centrale colmare tale lacuna in via interpretativa: l’ammissibilità in astratto non è sufficiente a garantire la libertà di stabilimento delle società comunitarie ed è quindi necessario che a tale operazione si possa dare concreta attuazione. A tal proposito possono prendersi in considerazione la disciplina in materia di fusione transfrontaliera, l’art. 8 del regolamento CE 2157/2001 in materia di SE, nonché la disciplina in materia di trasformazioni interne. Tale quadro normativo di riferimento ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile rileva non solo per l’ordinamento tedesco, come evidenziato nella sentenza in epigrafe, bensì anche per l’ordinamento italiano. Ulteriore questione correlata all’individuazione della disciplina applicabile è quella relativa al coordinamento di due diritti nazionali, quello dello stato di [continua ..]
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5. Il principio della “pubblicità sanante” nel caso di operazioni straordinarie intracomunitarie. Applicabilità.
Il rapporto tra la disciplina dello stato di arrivo e quella dello stato di origine rileva anche ai fini dell’individuazione della data di efficacia dell’operazione e degli effetti dell’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese dello stato di arrivo. Quanto alla data di efficacia l’art. 15, comma 3, d.lgs. 108/2008 è suscettibile di applicazione analogica alla trasformazione transfrontaliera in quanto stabilisce un principio avente carattere generale: la data di efficacia della fusione viene stabilita dalla legge applicabile alla società risultante dalla fusione. Parimenti l’art. 8, 10° comma del Regolamento n. 2157/2001 in materia di SE prevede che il trasferimento della sede e la modifica statutaria che ne consegue producano i propri effetti dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese. Nel caso di trasformazione internazionale si può quindi ritenere che l’operazione produca effetto a decorrere dal momento previsto dalla disciplina dello stato ospitante. Nel caso di specie si affronta poi l’ulteriore questione correlata all’efficacia dell’operazione e relativa alla portata dell’iscrizione nel competente registro delle imprese dello stato di arrivo: ci si chiede se nel caso di trasformazione internazionale possa trovare applicazione il principio della cosiddetta “pubblicità sanante”, in forza del quale l’invalidità dell’operazione [continua ..]
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6. Conclusioni.
Le pronunce della Corte di Giustizia – nel caso Cartesio, Vale e di recente nel caso Polbud – hanno definitivamente risolto la questione relativa all’ammissibilità della trasformazione internazionale tra società comunitarie. L’inquadramento di tali trasformazioni, così come delle fusioni transfrontaliere, tra le “attività economiche” di cui all’art. 43 TCE (ora art. 49 TFUE) comporta che le stesse ricadano nell’alveo di garanzia del principio della libertà di stabilimento e, per tale ragione, che la loro attuazione debba essere necessariamente garantita dagli Stati membri. La questione interpretativa principale concerne proprio l’individuazione delle regole procedurali e sostanziali applicabili affinché le società comunitarie possano porre in essere tale tipo di operazione, stante l’assenza di una disciplina specifica a livello nazionale e a livello di diritto comunitario derivato, diversamente da quanto avvenuto in materia di fusione transfrontaliera a seguito del caso Sevic, con la direttiva CE 2005/56 e con la sua relativa attuazione da parte degli stati membri. Un intervento a livello di diritto comunitario derivato, e, quindi in attuazione dello stesso, a livello nazionale, è quanto mai necessario per porre fine alla situazione di incertezza giuridica determinata dall’assenza di una disciplina positiva in materia di trasformazione internazionale [continua ..]
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NOTE