Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. III – Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Michelangelo Granato, Edoardo Grossule, Carlo Lanfranchi e Piergiuseppe Spolaore)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)

30 dicembre 2016 – Riva Crugnola, Giudice del registro delle imprese

R.V.G. n. 11683/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)

16 gennaio 2017 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore

R.G. n. 56911/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)

18 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Giudice delegato

R.G. n. 66071/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

23 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Vannicelli, Relatore

R.G. n. 61882/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

26 gennaio 2017 – Galioto, Giudice Monocratico

R.G. n. 411/2017

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

30 gennaio 2017 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore

R.G. n. 50730/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

6 febbraio 2017 – Perozziello, Presidente

R.G. n. 50619/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

6 febbraio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore

R.G. n. 21782/2014

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

7 febbraio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore

R.G. n. 63936/2014

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

13 febbraio 2017 – Perozziello, Presidente

R.G. n. 29321/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)

14 febbraio 2017 – Galioto, Giudice Monocratico

R.G. n. 16565/201

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

23 marzo 2017 – Perozziello, Presidente

R.G. n. 73331/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)

29 marzo 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore

R.G. n. 43683/2014

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)

2 maggio 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore

R.G. n. 3649/2017

SOMMARIO:

30 dicembre 2016 – Riva Crugnola, Giudice del registro delle imprese R.V.G. n. 11683/2016 - 16 gennaio 2017 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore R.G. n. 56911/2015 - 18 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Giudice delegato R.G. n. 66071/2016 - 23 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Vannicelli, Relatore R.G. n. 61882/2015 - 26 gennaio 2017 – Galioto, Giudice Monocratico R.G. n. 411/2017 - 30 gennaio 2017 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore R.G. n. 50730/2015 - 6 febbraio 2017 – Perozziello, Presidente R.G. n. 50619/2015 - 6 febbraio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. n. 21782/2014 - 7 febbraio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. n. 63936/2014 - 13 febbraio 2017 – Perozziello, Presidente R.G. n. 29321/2015 - 14 febbraio 2017 – Galioto, Giudice Monocratico R.G. n. 16565/201 - 23 marzo 2017 – Perozziello, Presidente R.G. n. 73331/2015 - 29 marzo 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 43683/2014 - 2 maggio 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 3649/2017


30 dicembre 2016 – Riva Crugnola, Giudice del registro delle imprese R.V.G. n. 11683/2016

Società di capitali – Società per azioni – Nullità della società – Cancellazione dal registro delle imprese (Artt. 2330, 2331, 2332 c.c.) La disciplina ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331 e 2332 c.c. disegna un sistema imperniato (i) sulla efficacia costitutiva della iscrizione quanto all’acquisto della personalità giuridica in capo all’ente, e (ii) sulla contemporanea efficacia sanante della iscrizione rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società, ad eccezione delle sole ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c. Quest’ultima, peraltro, non può dar luogo, di per sé, alla cancellazione della iscrizione dell’ente e, dunque, non ha efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore. Tale sistema risulta, quindi, incompatibile con il rimedio ex art. 2191, c.c. il quale è rimedio previsto, sì, in via generale, per la cancellazione di iscrizioni nel Registro delle imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, ma che non può che recedere a fronte delle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante (tra le quali, oltre a quella in esame, si veda quella, priva di eccezioni, ex art. 2504-quater c.c., in materia di fusione). La cancellazione dell’iscrizione dell’ente nel Registro delle imprese non può essere conseguenza nemmeno della presunta abnormità dell’atto di costituzione. Il ricorso alla categoria della inesistenza, di per sé non considerata dal legislatore e di incerti confini nella elaborazione giurisprudenziale, si risolve in una negazione delle esigenze di certezza dei rapporti e di tutela dei terzi sottese alla disciplina normativa sopra richiamata, esigenze palesemente ricorrenti quando risultino stipulati negozi nel nome della s.p.a. (cl)


16 gennaio 2017 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore R.G. n. 56911/2015

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Consiglio di amministrazione – Revoca delle deleghe – Giusta causa (Artt. 2381, 2383 c.c.) Pur nel silenzio dell'art. 2381 c.c., la revoca della delega all’amministratore delegato decisa dal consiglio di amministrazione nelle società di capitali, deve essere assistita da giusta causa, sussistendo in caso contrario il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti. Infatti, trova applicazione a tale fattispecie in via analogica l’art. 2383, co. 3° c.c. (disciplinante la revoca degli amministratori da parte dell’assemblea), ricorrendone la medesima ratio per la quale, pur nella libertà del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari, in assenza di giusta causa deve parimenti tenersi conto del sacrificio economico e sociale dell’amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la delega comporti un’attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei manager. Si ribadisce dunque la necessità che le ragioni della revoca anche delle sole deleghe, per la stessa identità di ratio siano esplicitate nell’ambito della stessa decisione anche nelle società a responsabilità limitata. (eg)


18 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Giudice delegato R.G. n. 66071/2016

Società di capitali – Società per azioni – Transfert azionario – Reintegrazione in forma specifica (Art. 2022 c.c.) L’illegittima esecuzione del transfert da parte dell’emittente se, di per sé, legittima l’originario intestatario delle azioni a svolgere domanda risarcitoria nei confronti dell’emittente medesimo, non legittima invece l’originario intestatario ad indirizzare la domanda di reintegrazione in forma specifica nei confronti del solo emittente, considerato che tale domanda inerisce anche alla posizione del  nuovo intestatario delle azioni nei cui confronti e in contraddittorio del quale, quindi, anche i provvedimenti cautelari devono essere emessi. (cl)


23 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Vannicelli, Relatore R.G. n. 61882/2015

Società di persone – Società in accomandita semplice – Responsabilità accomandatario – Efficacia della clausola arbitrale dopo la cancellazione della società (Artt. 2318, 2319, 2320 c.c.; 808 c.p.c.)  Il patto processuale di devoluzione in arbitrato permane efficace anche una volta avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese di una società in accomandata semplice ed il conseguente venir meno degli effetti del contratto sociale. Infatti, la convenzione di arbitrato è autonoma rispetto al contratto cui inerisce. Nel caso di specie, dunque, vi rientra l’azione di natura contrattuale di responsabilità contro il socio accomandatario nonché legale rappresentante della società per violazione degli obblighi di rendicontazione e distribuzione degli utili proposta dal socio accomandante. (eg)


26 gennaio 2017 – Galioto, Giudice Monocratico R.G. n. 411/2017

Società quotate – OPA concorrente – Criterio interpretativo della nozione di prevalenza dell’offerta (Artt. 106, 109 T.U.F.; 44 Reg. Em.) Il meccanismo dell’offerta concorrente realizza la gara e il confronto diretto tra più soggetti, ciascuno dei quali ha l’obiettivo dell’acquisizione del controllo di diritto sulla società ‘obiettivo’ oppure, va aggiunto, l’acquisizione di un pacchetto potenzialmente idoneo al raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’as­semblea ordinaria (ad es. nomina degli amministratori); tale meccanismo rappresenta lo strumento volto in massimo grado a realizzare gli obiettivi di sistema, ossia a favorire la contendibilità delle imprese quotate, a cui tende la disciplina delle offerte pubbliche.  Il criterio interpretativo della nozione di prevalenza, che non è dato né dalla legge, né dalla regolamentazione secondaria, va orientato alla luce dell’obiettivo dell’acquisto del controllo di diritto, ovvero dell’acquisizione di una percentuale che l’offerente auspica possa essere sufficiente a raggiungere le maggioranze per l’assemblea ordinaria. (mg) ocietà quotate – OPA concorrente – Migrazione dell’adesione – Inapplicabilità in caso di mancata prevalenza (Artt. 106, 109 T.U.F.; 44 Reg. Em.)  La regola dell’art. 44, comma 7, Reg. Emittenti è volta non tanto a premiare chi ha presentato l’offerta che si possa definire vittoriosa, ma piuttosto a tutelare coloro i quali hanno aderito all’offerta soccombente, e dunque a garantire con assoluta certezza a questi ultimi la possibilità di disinvestire, sebbene tardivamente, e di scongiurare il rischio che, qualora l’offerta perdente dovesse perdere efficacia, essi si trovino ancora in una compagine sociale il cui controllo - o ‘pacchetto significativo’ per le maggioranze dell’assemblea ordinaria – sia nel frattempo mutato. Da ciò deriva che se, all’esito dello svolgimento delle OPA concorrenti, le diverse offerte restano tutte efficaci, la possibilità di ‘migrazione’ ai sensi del ricordato art. 44, comma 7, Reg. Emittenti, non ha ragion d’essere e non sarà applicabile quando nessuna delle offerte possa dirsi prevalente, sicché gli oblati rimangono vincolati alle loro adesioni, [continua ..]


30 gennaio 2017 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore R.G. n. 50730/2015

Società per azioni – Prestito obbligazionario – Rinuncia al credito – Versamento in conto futuro aumento capitale (Artt. 2415, 2446, 2447 c.c.) La rinuncia al credito da rimborso del prestito obbligazionario contestualmente versato “in conto futuro aumento di capitale” rimane valida, seppur avvenuto in presenza di una delibera poi annullata di modifica del prestito obbligazionario con cui si attribuiva agli obbligazionisti il diritto al rimborso anticipato “ove utilizzati per la sottoscrizione e la liberazioni deliberati di aumenti di capitale deliberati dalla società emittente nelle situazioni di cui agli artt. 2446 o 2447 c.c.”. Tra la delibera annullata e la rinuncia del credito per il versamento a fondo perduto del credito obbligazionario non vi è alcun nesso di causalità necessaria. La causa della rinuncia sussiste, infine, anche quando la società emittente sia poi posta in liquidazione. (eg)


6 febbraio 2017 – Perozziello, Presidente R.G. n. 50619/2015

Società a responsabilità limitata – Bilancio di esercizio – Operazioni con parti correlate – Informazione sui rapporti negoziali con il socio di maggioranza – Nullità della delibera di approvazione del bilancio (Artt. 2379, 2423 c.c.) Nella situazione data di grave conflitto tra i soci nonché di aperta controversia insorta tra il socio di maggioranza assoluta e la società, a prescindere nella specie da ogni valutazione in ordine alla effettiva conclusione delle operazioni “a condizioni di mercato” e invece già sulla base dell’espresso disposto di cui all’art. 2423 comma 3° c.c., sarebbe stato in ogni caso dovere elementare dell’organo amministrativo (ovviamente soggetto alle determinazioni del socio di maggioranza assoluta) fornire la più ampia informazione – ai soci e ai terzi – in ordine a rapporti negoziali (conclusi ex novo o comunque ancora in corso di esecuzione) pendenti con il socio di maggioranza assoluta. La delibera di approvazione del bilancio privo di tale informazione è nulla. (mg)


6 febbraio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. n. 21782/2014

Società di persone – Società in accomandita semplice – Causa di scioglimento – Impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale – Insanabile dissidio tra soci (Art. 2272 c.c.) Non ricorre l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale qualora l’insanabile contrasto tra soci, pur paralizzando l’assunzione di decisioni di straordinaria amministrazione, non impedisca la gestione ordinaria della società (nella specie, era stato previsto che per le decisioni di straordinaria amministrazione fosse necessario il consenso di tutti i soci accomandanti). (ps)   Società di persone – Società in accomandita semplice – Causa di scioglimento – Mancata sostituzione del socio accomandatario – Potere del tribunale di nomina del liquidatore – Insussistenza (Artt. 2272, 2275, 2323 c.c.) Una volta accolta la domanda di accertamento dell’avvenuto scioglimento per mancata sostituzione del socio accomandatario venuto meno, il tribunale non può nominare subito il liquidatore, poiché l’art. 2275 c.c. presuppone che la causa di scioglimento sia stata riconosciuta dai soci e che questi ultimi abbiano l’occasione di esercitare il diritto di nomina dei liquidatori. (ps)


7 febbraio 2017 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. n. 63936/2014

Società di capitali – Società per azioni – Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio – Mancata presentazione del progetto di bilancio al collegio sindacale (Artt. 2377, 2429 c.c.) La mancata presentazione del progetto di bilancio al collegio sindacale costituisce un vizio formale del procedimento deliberativo che comporta l’invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio (quand’anche il collegio sindacale si sia dimesso per intero). (ps)


13 febbraio 2017 – Perozziello, Presidente R.G. n. 29321/2015

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Diritto di ispezione – Limiti all’esercizio del diritto di ispezione – Buona fede (Artt. 1375, 2476 c.c.) In via generale ed astratta legittimo limite all’esercizio dei diritti di controllo spettanti ex art. 2476 c.c. (quali nel caso di specie richiamati in via negoziale) può certamente individuarsi nel generale obbligo di esecuzione in buona fede del contratto, così che sulla base di un simile fondamento possono indiscutibilmente essere precluse iniziative che siano riconoscibili (per il loro obiettivo contenuto ovvero per le modalità concretamente esperite) come propriamente vessatorie e in realtà eccedenti effettive esigenze di controllo sulla gestione sociale – secondo orientamento giurisprudenziale in realtà ampiamente diffuso. (mg)   Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Diritto di ispezione – Limiti all’esercizio del diritto di ispezione – Concorrenza sleale (Art. 2476 c.c.) Fermo l’obbligo per il titolare del diritto di ispezione di un utilizzo delle informazioni acquisite secondo la ratio delle disposizioni legittimanti e la conseguente responsabilità per eventuali violazioni - deve essere senz’altro esclusa la possibilità di imposizione di limiti preventivi in ragione del mero “timore” (giustificato o meno che sia) di un successivo uso “scorretto” di tali informazioni: un mero “pericolo” di tal fatta deve reputarsi invero intrinsecamente correlato all’esercizio del diritto riconosciuto, evidentemente reputato in via generale come destinato (dal legislatore) a cedere rispetto alla complessiva composizione degli interessi in gioco in una s.r.l. – e d’altro canto un tale “pericolo” risulta pienamente attuale e addirittura stringente proprio quando i soci “di maggioranza” assumano anche la posizione di fornitori e concorrenti della società, così da far apparire indiscutibilmente giustificata la pretesa di ammissione al più ampio controllo sia sulle condizioni di approvvigionamento che di vendita dei prodotti. (mg)   Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Diritto di ispezione – Attualità di condotte [continua ..]


14 febbraio 2017 – Galioto, Giudice Monocratico R.G. n. 16565/201

Società di persone – Scioglimento per impossibilità di conseguimento dell’og­getto sociale per dissidio insanabile tra soci – Residualità del rimedio (Artt. 2272, 2285, 2286 c.c.)  Una volta accertata la sussistenza dell’intervenuta causa di scioglimento, la relativa pronuncia resta subordinata all’ulteriore verifica che il rimedio invocato abbia natura “residuale”. Il dissidio insanabile tra soci può assurgere a causa di scioglimento del vincolo sociale ex art. 2272 n. 2) c.c. solo a fronte della impossibilità di esperire nel caso concreto i diversi rimedi del recesso per giusta causa o dell’esclusione del socio inadempiente (ex artt. 2285 e 2286 c.c.), i cui effetti non travolgono l’esistenza stessa del contratto sociale (in questo senso, si veda Cass. n. 18243 del 10.09.2004). (mg)


23 marzo 2017 – Perozziello, Presidente R.G. n. 73331/2015

Società a responsabilità limitata – Delibera che impone la copertura delle perdite e la prestazione di garanzie fidejussorie – Nullità per impossibilità giuridica (Artt. 2379, 2462 c.c.) Vanno pienamente accolti i rilievi proposti in tema di nullità della delibera per “impossibilità giuridica” dell’oggetto delle determinazioni assunte, quali volte ad imporre ai soci una partecipazione paritaria alla copertura delle perdite e alla concessione di garanzie in favore della società in manifesta violazione del principio costitutivo delle società di capitali di limitazione della responsabilità dei soci nella misura del capitale sottoscritto. (mg)


29 marzo 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 43683/2014

Società di capitali – Società per azioni – Azione di regresso della società nei confronti degli amministratori – Prescrizione – Competenza del Tribunale delle imprese (Art. 2949 c.c.)  L’azione di regresso promossa dalla società, quale responsabile in solido, nei confronti di propri cessati amministratori, relativa al pagamento di sanzioni amministrative irrogate a carico di quest’ultimi, rientra tra le materie devolute alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa B, in quanto ricompresa tra i “rapporti societari” di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003. Alla suddetta azione di regresso, oltre al particolare termine prescrizionale di cinque anni di cui all’art. 28 della l. n. 689 del 1981, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., essendo da intendersi i “diritti che derivano dai rapporti sociali” come quei diritti che scaturiscono dalle relazioni sorte fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e con le situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale. (cl)


2 maggio 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 3649/2017