Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer  )


TRIBUNALE DI MILANO, 9 aprile 2011 – Riva Crugnola Presidente – Dal Moro Relatore
R.G. 6971/07

TRIBUNALE DI MILANO, 4 aprile 2011 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore
R.G. 261148/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 25 marzo 2011 – Riva Crugnola Presidente e Relatore
R.G. 10573/2010

TRIBUNALE DI MILANO, 23 marzo 2011 – Perozziello Presidente – Dal Moro relatore
R.G. 27649/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 8 marzo 2011 – Perozziello Presidente e Relatore
R.G. 58048/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 28 febbraio 2011 – Riva Crugnola Presidente – Fiecconi Relatore
R.G. 57815/2008

TRIBUNALE DI MILANO, 14 febbraio 2011 – Perozziello Presidente – Dal Moro, Relatore
 
R.G. 25340/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 12 febbraio 2011 – Riva Crugnola Presidente – Consolandi Relatore 
R.G. 59574/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 11 febbraio 2011 – Perozziello Presidente – Galioto Relatore
R.G. 64312/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 19 gennaio 2011 – Perozziello Presidente – Galioto Relatore
R.G. 56062/2008

 

 

SOMMARIO:

4 aprile 2011 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore R.G. 261148/2009 - 25 marzo 2011 – Riva Crugnola Presidente e Relatore R.G. 10573/2010 - 23 marzo 2011 – Perozziello Presidente – Dal Moro relatore R.G. 27649/2009 - 8 marzo 2011 – Perozziello Presidente e Relatore R.G. 58048/2009 - 28 febbraio 2011 – Riva Crugnola Presidente – Fiecconi Relatore R.G. 57815/2008 - 14 febbraio 2011 – Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 25340/2009 - 12 febbraio 2011 – Riva Crugnola Presidente – Consolandi Relatore R.G. 59574/2009 - 19 gennaio 2011 – Perozziello Presidente – Galioto Relatore R.G. 56062/2008


4 aprile 2011 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore R.G. 261148/2009

Società a responsabilità limitata – Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio – Distinzione tra cause di nullità e di annullabilità (artt. 2478 bis, 2423 c.c.)   Mentre la violazione dei principi di chiarezza, trasparenza e precisione determina la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio, eventuali lacune ed incompletezze del diritto all’informazione c.d. “complementare”, di cui all’art. 2423, comma 3°, c.c., rappresentano lesioni di grado minore, alle quali non consegue la sanzione della nullità della deliberazione ma quella della sua annullabilità.   Società a responsabilità limitata – Impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio – Estremi della condanna per lite temeraria (artt. 2478 bis, 2423 c.c.; art. 96 c.p.c.)   Sussistono gli estremi della condanna di parte attrice per lite temeraria, allorquando essa abbia impugnato una deliberazione di approvazione del bilancio d’esercizio, deducendo vizi di annullabilità che rientrino nello spettro di attrazione di una clausola compromissoria statutaria e muovendo contestazioni che appaiano palesemente estranee al tema della lesione del diritto all’informazione e dirette, invece, ad evidenziare ipotesi di responsabilità dell’organo gestorio. (av)  


25 marzo 2011 – Riva Crugnola Presidente e Relatore R.G. 10573/2010

Procedimento ex art. 2436, comma 4 c.c. – Clausola di co-vendita mediante trascinamento forzoso dell’altrui partecipazione (c.d. drag along) – Inammissibilità dell’introduzione nello statuto, mediante delibera assembleare adottata a maggioranza, del diritto del socio di maggioranza di forzare la vendita del socio di minoranza (artt. 2355 bis, 2437 sexies, 2436 c.c.)   La clausola di co-vendita, qualora preveda un potere di vendita forzosa delle partecipazioni di minoranza attribuito al socio di maggioranza, non è assimilabile alle clausole che limitano o escludono la circolazione della partecipazione azionaria bensì è omogenea all’istituto delle azioni riscattabili di cui all’art. 2437 sexies c.c., essendo entrambe le fattispecie caratterizzate dalla soggezione di un socio all’altrui potere di determinare la cessazione del rapporto sociale. Ne consegue che: (i) alla clausola di co-vendita mediante trascinamento forzoso dell’altrui partecipazione non può essere applicata la disciplina ex art. 2437, comma 2°, lett. b) c.c., comportante la disponibilità della materia in capo alla maggioranza assembleare; e (ii) l’at­tribuzione al socio di maggioranza di un potere di vendita forzosa delle partecipazioni di minoranza può essere introdotta nello statuto solo con il consenso di tutti i soci (e, in particolare con il consenso del socio “forzabile”), atteso che altrimenti si rimetterebbe ad alcuni membri soltanto della compagine sociale, ed in assenza di una specifica previsione normativa, il potere di determinare la radicale alterazione della stessa struttura del rapporto sociale, comportante la pluralità di apporti per l’esercizio in comune dell’impresa. (mb).


23 marzo 2011 – Perozziello Presidente – Dal Moro relatore R.G. 27649/2009

Condebitori – Solidarietà – Transazione – Oggetto – Limitazione alla quota interna – Vincolo solidale – Scioglimento (art. 1304 c.c.)   Nel disciplinare gli effetti della transazione intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori solidali, il primo comma dell’art. 1304 c.c. si riferisce alla transazione concernente l’intero debito solidale, mentre quando l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla quota interna del debitore solidale stipulante, si riduce l’intero debito dell’importo corrispondente alla quota transatta con il conseguente scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori. (mm) Società di capitali – Cancellazione – Obbligazioni sociali – Successione nel lato passivo – Requisiti (art. 2495 c.c.)   Nelle società di capitali la successione nel lato passivo delle obbligazioni sociali a seguito della cancellazione della società non discende automaticamente dalla mera qualità pregressa di socio, ma si fonda sulla percezione da parte del socio di (quota parte delle) attività destinate alla soddisfazione dei creditori sociali. (mm)    


8 marzo 2011 – Perozziello Presidente e Relatore R.G. 58048/2009

Società di capitali – Liquidatore – Responsabilità – Creditore sociale – Legittimazione attiva – Requisiti per l’azione (artt. 2491, 2495 c.c.)   Il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che quest’ultimo dimostri l’illecita distribuzione ai soci di una massa attiva sufficiente a soddisfare il suo credito oppure la condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.  


28 febbraio 2011 – Riva Crugnola Presidente – Fiecconi Relatore R.G. 57815/2008

Società a responsabilità limitata – Diligenza dell’amministratore – Parametro rilevante – Diligenza professionale (artt. 2392, 2476 c.c.)   La condotta degli amministratori di società a responsabilità limitata, pur in assenza di un espresso riferimento normativo, deve essere valutata ai fini dell’accertamento della responsabilità secondo il medesimo parametro di diligenza professionale previsto per gli amministratori di società per azioni.   Società a responsabilità limitata – Responsabilità sociale dell’amministratore – Autorizzazione assembleare – Esonero da responsabilità (art. 2476 c.c.)   È esente da responsabilità l’amministratore di s.r.l. che, agendo entro i margini di discrezionalità dettati da un atto autorizzativo assembleare, abbia venduto i cespiti sociali ad un prezzo risultato poi di gran lunga inferiore rispetto a quello di mercato. (pfm)


14 febbraio 2011 – Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 25340/2009

Società di capitali – Impugnazione di deliberazione assembleare – Legittimazione passiva della società e intervento dei soci – Ammissibilità dell’intervento autonomo (artt. 2377, 2378, 2379 e 2479 c.c.; art. 105 c.p.c.)   Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare diretto alla declaratoria di nullità o all’annullamento della delibera stessa, parte legittimata passiva è soltanto la società, mentre il socio può chiedere il rigetto dell’impugnativa mediante un intervento adesivo a quello spiegato dalla società; ciò in quanto il socio, essendo vincolato agli effetti della delibera, è portatore di un interesse giuridicamente protetto ad evitare che l’impugnativa sia accolta, ma non ha, di regola, un’autonoma posizione di diritto soggettivo alla conservazione degli effetti della delibera. Nel giudizio di impugnativa di delibera assembleare, il socio può altresì in astratto far valere un proprio autonomo diritto nei confronti di una delle parti in causa mediante un intervento autonomo. L’ammissibilità in concreto dell’intervento autonomo del socio dipende (i) dal contenuto della delibera in concreto impugnata, (ii) dagli effetti che la sentenza di nullità/annul­lamento è idonea a produrre direttamente nella sfera individuale del socio interventore, quale destinatario degli effetti della stessa, e (iii) dalle domande che il socio intende svolgere. (mb)


12 febbraio 2011 – Riva Crugnola Presidente – Consolandi Relatore R.G. 59574/2009

Società di capitali – Impugnazione di deliberazione assembleare di approvazione del bilancio – Compromettibilità in arbitri (artt. 2377, 2379, 2479 ter c.c.; art. 34 d.lgs. 5/2003) L’esistenza di taluni principi inderogabili in materia di bilancio non implica che la impugnativa di qualsivoglia delibera assembleare di approvazione del bilancio, quand’anche il bilancio sia stato redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione, sia esclusa dal novero delle controversie compromettibili in arbitri, atteso che: (i) nel bilancio, come nella sua approvazione, si uniscono aspetti necessitati secondo legge ed aspetti lasciati alla volontà delle parti, quali ad esempio la rapidità degli ammortamenti, gli accantonamenti, la destinazione degli utili e, entro certi limiti, la valutazione degli assets e delle riserve; (ii) l’area dell’in­di­sponibilità è più ristretta di quella degli interessi genericamente superindividuali, sicché non risulta sufficiente, per escludere la compromettibilità in arbitri, riconoscere al bilancio una funzione di tutela della collettività; (iii) anche le delibere che approvino un bilancio contrario al principio di chiarezza e precisione sono passibili di consolidazione o sanatoria decorsi tre anni dall’iscri­zione, sicché se i soci, limitandosi a non agire in giudizio possono ottenere una sorta di definitività del bilancio, non può affermarsi che la materia sia di per sé indisponibile. (mb)


19 gennaio 2011 – Perozziello Presidente – Galioto Relatore R.G. 56062/2008
Fascicolo 1 - 2011