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Gli Orientamenti dell'Osservatorio sul diritto societario del Consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato
Niccolò Abriani, Umberto Tombari
Vengono qui pubblicati i nuovi Orientamenti elaborati dall’Osservatorio sul diritto societario del Consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato (i primi sette sono stati pubblicati in questa Rivista, 2009, 402 ss.).
Frutto di un vivificante dialogo condotto in periodici incontri tra una qualificata rappresentanza del Notariato, non solo toscano, docenti universitari e il Soprintendente dell’Archivio notarile, gli Orientamenti si iscrivono sintonicamente nell’ambito di altri importanti contributi del Notariato italiano all’interpretazione e all’applicazione del nuovo diritto societario: come conferma la presentazione dei primi quattro orientamenti in occasione del convegno milanese della Fondazione del Notariato, insieme ad alcuni importanti Studi elaborati dalla Commissione studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato e alle più recenti Massime del Consiglio notarile di Milano e dei Consigli notarili riuniti del Triveneto.
Rispetto a quegli illustri modelli di riferimento, gli Orientamenti fiorentini si caratterizzano per la particolare attenzione riservata ai problemi interpretativi ed operativi che coinvolgono le piccole e medie imprese, di cui sono testimonianza i contributi in tema di società a responsabilità limitata, di società consortili e di trasformazione progressiva a maggioranza di società di persone; ma anche gli orientamenti relativi a clausole, come quelle limitative del trasferimento delle azioni e sulla nomina degli amministratori, che tipicamente connotano le società azionarie a base ristretta o a partecipazione pubblica.
Una seconda peculiarità è rappresentata dal taglio degli Orientamenti, che mira a coniugare la chiarezza delle conclusioni alle quali si perviene con motivazioni articolate e non meramente assertive, nelle quali si dà conto degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle materie affrontate, anche se non coincidenti, nelle premesse concettuali o negli approdi applicativi, rispetto alle soluzioni recepite nell’orientamento. Lo “stile fiorentino” unisce dunque all’indicazione operativa, enunciata con nitore nel principio e ribadita nelle conclusioni, un pur succinto studio, corredato non soltanto dagli opportuni riferimenti bibliografici, ma anche da argomentazioni ed affermazioni che si potrebbero definire, rispetto alla “massima”, “incidentali”; e che, in taluni casi, lasciano prefigurare ulteriori potenziali sviluppi, ponendo le premesse per eventuali futuri orientamenti.
Un’ulteriore caratteristica, sul piano metodologico, è infine costituita dalla formazione per gradus degli Orientamenti, presentati da ciascun estensore dapprima in forma dialogica nell’ambito dell’Osservatorio e poi in un convegno pubblico (l’ultimo dei quali è stato organizzato dal Consiglio notarile a Firenze il 6 aprile 2011), di fronte ad autorevoli discussants, dei cui preziosi rilievi si è fatto tesoro nella fase di definitiva messa a punto delle motivazioni.
Sono attualmente componenti dell’Osservatorio, oltre agli autori di questa presentazione (che hanno concorso a promuovere l’iniziativa, insieme all’allora presidente del Consiglio notarile fiorentino, Fabrizio Riccardo Frediani), Riccardo Cambi, Patrizio Cappelletti, Francesco Cirianni, Francesco D’Angelo, Raffaello Roberto Lemma, Paola Lucarelli, Marco Maltoni, Pasquale Marino, Riccardo Menchetti, Jacopo Sodi, Lorenzo Stanghellini e Andrea Venturini.
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Sommario:
Recesso del socio e riduzione del capitale sociale - Riduzione reale del capitale sociale ed assegnazione ai soci di beni in natura - Applicabilitą dell'art. 2374 c.c. alla s.r.l. e autonomia statutaria - Trasformazione progressiva a maggioranza di societą di persone in societą di capitali: regole procedimentali - Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione - Clausole limitative della circolazione delle azioni - Contenuto delle azioni speciali in s.p.a. consortile - Categorie di azioni e nomina degli amministratori - Contributi in denaro a carico dei soci nella societą consortile per azioni - Sulla nomina di una persona giuridica ad am¬ministratore in assenza di previsioni sta-tutarie al riguardo - Liquidazione delle azioni e diritto di opzione in caso di recesso del socio di societą con-sor¬tile per azioni
Recesso del socio e riduzione del capitale sociale
*** Qualora, a seguito di recesso, il rimborso del socio receduto debba essere eseguito, ai sensi degli artt. 2437-quater, sesto comma, c.c. e 2473, quarto comma, c.c., mediante riduzione del capitale sociale, la misura della riduzione imposta dal legislatore in tale occasione è pari al valore nominale della partecipazione del socio receduto che viene annullata e non all’importo che deve essere liquidato al receduto. Qualora, a seguito di tale riduzione, il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale, la società può procedere a tale riduzione purché contestualmente deliberi la trasformazione in un diverso tipo sociale compatibile con la ridotta misura del capitale ovvero proceda alla ricostituzione del capitale alla misura minima richiesta. *** 1) La fattispecie ed il quesito. – Il caso oggetto della massima riguarda l’ipotesi in cui una società di capitali, a seguito del legittimo esercizio del recesso da parte di un socio, si trovi nella necessità di dover procedere alla riduzione del suo capitale sociale per far fronte all’obbligo di rimborsare il receduto. In questa fattispecie il quesito riguarda in particolare la misura della riduzione del capitale che il legislatore impone alla società in alternativa al suo scioglimento e più precisamente se la riduzione sia parametrata alla misura della somma effettivamente dovuta al socio a titolo [continua ..]
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Riduzione reale del capitale sociale ed assegnazione ai soci di beni in natura
*** Nello statuto di una società di capitali, è da ritenere ammissibile la clausola che consenta la riduzione del capitale sociale mediante l’assegnazione di beni in natura. Tale clausola, manente societate, può essere inserita nello statuto a maggioranza. In presenza della suddetta clausola, la delibera di riduzione potrà essere assunta dai soci a maggioranza purché non violi il principio della parità di trattamento tra soci. *** 1) La fattispecie ed il quesito. – Esaminando le norme ante e post riforma in materia di riduzione reale del capitale sociale e la terminologia utilizzata dal legislatore, potrebbe ricavarsi la conclusione che quest’ultimo abbia voluto prevedere come regola quella del rimborso in denaro, indipendentemente dal tipo di conferimento effettuato dal socio. Attraverso le riflessioni del presente lavoro si è cercato di verificare se possa sussistere una ulteriore modalità di riduzione, ovvero se sia possibile eseguire la riduzione mediante l’assegnazione di beni in natura. Le opinioni espresse sono alquanto difformi. 2) La tesi negativa. – In giurisprudenza i provvedimenti di cui si ha notizia sono tutti antecedenti alla riforma. Una precisa presa di posizione in senso negativo è stata adottata dal Tribunale di Rovereto che, in un datato provvedimento, nella [continua ..]
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Applicabilitą dell'art. 2374 c.c. alla s.r.l. e autonomia statutaria
Alla società a responsabilità limitata, in assenza di specifica clausola statutaria, non si ritiene applicabile, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 2374 c.c., in materia di rinvio dell’assemblea. Lo statuto sociale della società a responsabilità limitata è libero di disciplinare l’istituto del rinvio dell’assemblea, anche in maniera difforme alla disciplina dettata dal codice civile per la società per azioni. *** 1) La fattispecie problematica. Il dato normativo e l’inquadramento sistematico. – Si discute in dottrina sull’applicabilità dell’art. 2374 c.c. alla società a responsabilità limitata. La disciplina post riforma della società a responsabilità non prevede più il richiamo alla disposizione sul rinvio dell’assemblea di s.p.a., la quale al primo comma di detto articolo dispone che “i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni”; il secondo comma dispone, poi, che “questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto”. La Relazione di accompagnamento alla Riforma non dà alcuna spiegazione di questo [continua ..]
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Trasformazione progressiva a maggioranza di societą di persone in societą di capitali: regole procedimentali
Si ritiene che la trasformazione progressiva di società di persone in società di capitali a maggioranza (art. 2500-ter c.c.) presupponga un’informativa preventiva rivolta a tutti i soci della società trasformanda. Pertanto: (i) è opportuno che i patti sociali prevedano un iter procedurale idoneo a raggiungere tale scopo, precisandosi che il metodo assembleare è solo una delle possibili soluzioni e che possono essere adottati anche schemi meno rigidi e formali; (ii) nel silenzio dei patti sociali dovranno essere adottate soluzioni che soddisfino tale istanza con modalità e tempi congrui, pur non essendo obbligatorio adottare un procedimento mutuato dal tipo sociale di approdo. *** 1) La fattispecie ed il quesito. – L’art. 2500-ter rende possibile la trasformazione di una società di persone in una società di capitali “con il consenso della maggioranza dei soci secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili”. Tra i vari problemi che la novità normativa pone – si pensi ad esempio a quello tutt’ora dibattuto circa la sua applicabilità alle società esistenti alla data di entrata in vigore della riforma – vi è anche quello relativo al procedimento decisionale da seguire: le società di persone sono tendenzialmente governate dalla regola unanimistica, che non pone alcun problema [continua ..]
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Competenza degli amministratori per la determinazione degli effetti della fusione
All’organo amministrativo, in sede di attuazione della fusione e di stipula del relativo atto: a) è sottratta la possibilità di decidere in ordine alla possibile retrodatazione degli effetti contabili (art. 2501ter, nn. 5 e 6); b) è rimessa (nella s.r.l. in assenza di diversa indicazione nel progetto o nella decisione dei soci) una completa autonomia in ordine alla possibile postdatazione di tutti gli effetti (art. 2504-bis, comma 2); c) è rimessa (nella s.r.l. in assenza di diversa indicazione nel progetto o nella decisione dei soci) una completa autonomia in ordine alla possibile retrodatazione degli effetti fiscali (art. 172, comma 9, T.U.I.R.). *** 1) La fattispecie ed il quesito. – Nella prassi operativa delle operazioni di fusione viene frequentemente richiesto di rimettere all’organo amministrativo, o meglio al legale rappresentante delegato alla sottoscrizione dell’atto, la decisione in ordine agli effetti della fusione. Poiché l’efficacia dell’operazione di fusione è in larga parte sottratta alla disponibilità delle società interessate e fissata dalla legge (cfr. art. 2504 bis, 2° comma, c.c.), in questa sede si vuole verificare quando l’organo amministrativo (e non i soci, ossia l’assemblea) possa disciplinarne alcune applicazioni, e precisamente: a) la retrodatazioneex 2501-ter, nn. 5 e 6; b) la postdatazioneex 2504-bis, [continua ..]
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Clausole limitative della circolazione delle azioni
Purché contenuta entro il limite di cinque anni, è legittima una clausola statutaria che preveda qualsiasi forma di limitazione alla circolazione delle azioni, ancorché essa non garantisca al socio la possibilità di liquidare la quota, oppure garantisca tale possibilità ma consentendogli di realizzare per le sue azioni un valore inferiore a quello che deriverebbe dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 2437-ter c.c. Per contro, una clausola che limiti significativamente, o addirittura vieti, l’alienazione delle azioni e la cui efficacia temporale non sia limitata o superi i cinque anni, è efficace solo qualora assicuri al socio la possibilità di realizzare per le sue azioni almeno il valore che deriva dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 2437-ter o, quando essa precluda un progettato trasferimento a terzi, quando assicuri al socio la possibilità di realizzare lo stesso prezzo eventualmente offerto dal terzo, anche se in ipotesi inferiore al valore di cui all’art. 2437-ter. È legittima qualsiasi forma di clausola limitativa del diritto dell’acquirente mortis causa ad ottenere l’iscrizione nel libro dei soci, purché essa preveda espressamente che, in caso di mancata iscrizione, egli ha diritto di realizzare per le sue azioni il valore che deriva dall’applicazione dei criteri di cui all’art. [continua ..]
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Contenuto delle azioni speciali in s.p.a. consortile
In una società consortile per azioni è legittima la creazione di categorie di azioni fornite del diritto ad ottenere prestazioni consortili differenziate in relazione ai servizi offerti dalla società, nonché sottoposte ad una disciplina diversificata con riguardo alla legge di circolazione, allo scioglimento parziale del rapporto sociale, alla tipologia ed alla misura degli obblighi consortili. L’emissione di azioni speciali non deve necessariamente avvenire a favore di particolari categorie di imprenditori selezionati in base a requisiti soggettivi predeterminati statutariamente. *** 1) La fattispecie e la soluzione. – Nella prassi si ravvisa la necessità di diversificare le prestazioni rese ai soci di una società consortile, creando eventualmente altresì regimi differenziati in ordine alla circolazione delle partecipazioni o alle cause di recesso ed esclusione. In tale prospettiva, si ritiene funzionale e legittima, in una società consortile in forma di s.p.a., la creazione di categorie di azioni caratterizzate, sul piano del contenuto, dal diritto ad ottenere prestazioni consortili peculiari e diverse da quelle rese ai possessori di azioni ordinarie o di altra categoria. La possibilità di emettere azioni speciali come sopra connotate non deve ritenersi condizionata alla predeterminazione statutaria di specifici requisiti soggettivi (p.e.: attività esercitata o [continua ..]
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Categorie di azioni e nomina degli amministratori
È legittima la clausola dello statuto di una s.p.a. che attribuisca ad una o più categorie di azioni il diritto di nominare una componente minoritaria del consiglio di amministrazione o degli organi di controllo; ove una di tali categorie rappresenti almeno la metà del capitale sociale, può esserle riconosciuto il diritto di nominare la maggioranza dei componenti di detti organi. *** 1) Il quesito. – Ci si chiede se lo statuto di una società per azioni possa, ed entro quali limiti, attribuire a determinate categorie azionarie il diritto di nominare alcuni componenti del consiglio di amministrazione o degli organi di controllo. 2) La soluzione. – Si ritiene legittima la creazione di categorie azionarie aventi il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione o degli organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo della gestione). Qualora la categoria rappresenti almeno la metà del capitale sociale, può esserle attribuito il diritto di nominare la maggioranza dei componenti degli organi; alle categorie che rappresentino meno del cinquanta per cento del capitale sociale può invece essere riconosciuto il diritto di nominare una minoranza dei consiglieri o dei sindaci, fermo restando che la nomina della maggioranza di detti organi deve essere rimessa alla deliberazione [continua ..]
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Contributi in denaro a carico dei soci nella societą consortile per azioni
È legittima la clausola dello statuto di una società consortile per azioni che preveda che i soci siano tenuti ad effettuare contributi in denaro in favore della società, in presenza di perdite e nella misura complessiva necessaria a ripianare le stesse, purché la clausola indichi le modalità ed i criteri della determinazione degli apporti. *** 1) Il contributo in denaro come “soluzione tipicamente consortile”. – L’art. 2615-ter, 2° comma, del codice civile dispone che per espressa clausola statutaria i soci di una società consortile possono essere obbligati a versare contributi in denaro. Tale previsione, nell’ambito dell’art. 2615-ter c.c. che ammette il perseguimento dello scopo consortile attraverso l’impiego della forma societaria, ha suggerito implicitamente ad alcuni interpreti una soluzione in via generale al problema della disciplina applicabile ai consorzi in tale forma costituiti. È stato, infatti, da più parti osservato che la deroga esplicita – in quella sede – al principio generale della inammissibilità dell’obbligo di versare denaro ulteriore rispetto al conferimento, conduce ad escludere l’applicazione di norme consortili ad ogni altra diversa ipotesi ed a concludere che le società consortili sono disciplinate dal diritto societario e non dalle norme sul consorzio [1]. Non si può peraltro [continua ..]
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Sulla nomina di una persona giuridica ad am¬ministratore in assenza di previsioni sta-tutarie al riguardo
La nomina di una società alla carica di amministratore di una società di capitali deve ritenersi generalmente ammissibile anche in mancanza di una specifica previsione statutaria. *** 1) La fattispecie e il quesito. – La mancanza di espliciti dati normativi ha da tempo favorito una disputa sull’ammissibilità di un amministratore persona giuridica, facendo in passato prevalere la tesi negativa [1]. Tale posizione, che primariamente accredita un latente sfavore del legislatore, si basa principalmente sulle seguenti argomentazioni: a) le norme di legge in materia di amministrazione sarebbero chiaramente orientate verso una persona fisica (valutazione delle qualità etiche e morali) con prevalente intuitus personae; b) la eventuale nomina di una persona giuridica quale amministratore, rimetterebbe a quest’ultima la facoltà di individuare la persona fisica (suo rappresentante designato all’amministrazione) che materialmente svolgerà la funzione, con ciò privando l’assemblea della società da amministrare del suo inalienabile diritto a nominare il proprio organo amministrativo. 2) Le motivazioni dell’orientamento. – Le precedenti tesi appaiono oggi confutabili [2], sia considerando alcuni dati normativi, sia argomentando diversamente quanto innanzi esposto: a) Dati normativi L’art. 2361 c.c., 2° comma, [continua ..]
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