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Gli azionisti e l'assemblea nelle società quotate tra mito e realtà
Giuseppe Guizzi
Sommario:
1. Azionisti e sovranità assembleare: 'come l’araba fenice …' - 2. Il significato dei poteri della minoranza nell'impostazione originaria del t.u.f. e nelle modifiche del 2005-2006 - 3. L'attuazione della direttiva sugli shareholders'rights: la legittimazione al voto secondo la regola della record date come elemento che accentua lo spostamento dei processi decisionali al di fuori dell'assemblea - 4. Segue: le nuove discipline sulla rappresentanza e deleghe di voto come strumento di stabilizzazione del controllo - 5. Segue: le nuove regole sull'informazione pre-assembleare. Verso la configurazione dell'assemblea quale luogo privilegiato di informazione? - 6. Il ruolo dell'assemblea nella nuova disciplina delle operazioni con parti correlate: il limitato significato del meccanismo di whitewash in rapporto ad un preteso recupero della 'sovranità assembleare' - NOTE
1. Azionisti e sovranità assembleare: 'come l’araba fenice …'
Nel celebre secondo terzetto della scena di apertura del Così fan tutte Don Alfonso – “vecchio filosofo” come recita la didascalia che appare sul libretto – osserva che la ricerca della fedeltà nelle donne è come la ricerca dell’“araba fenice/ che vi sia ciascun lo dice/ ove sia nessun lo sa”. Chi parla indubbiamente non è vecchio, e meno che mai può considerarsi filosofo. Ma certo non può fare a meno di esprimere quella stessa punta di cinico disincanto, tipica del memorabile personaggio mozartiano, nel momento in cui è chiamato ad illustrare quale sia, nell’esperienza giuridica italiana, il ruolo dell’assemblea nelle società quotate, e ad esprimere, in una visione di sintesi, quali possano essere le nuove prospettive che vengono dischiuse dalle recenti modifiche introdotte nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 2007/36/CE – novità che spetterà agli amici che parleranno dopo di me in questi due giorni analizzare nel dettaglio. Mi sembra, infatti, che il problema della riattribuzione all’assemblea, e quindi per tal via ai soci, di un ruolo se non sovrano quanto meno centrale nella dialettica interna all’impresa societaria [[1]], e quindi della costruzione di una disciplina strumentale a consentir loro di poter esprimere con pienezza i propri diritti di partecipazione ai processi decisionali [continua ..]
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2. Il significato dei poteri della minoranza nell'impostazione originaria del t.u.f. e nelle modifiche del 2005-2006
Per cercare di comprendere quale sia, o possa essere, il significato delle nuove regole in punto di diritti e prerogative degli azionisti nelle società quotate, credo convenga muovere da una breve riflessione su quello che è il quadro normativo di riferimento su cui esse si sono venute ad innestare. Ebbene, sotto questo profilo non credo si possa ragionevolmente dubitare che i principali interventi del legislatore, a far data dall’entrata in vigore del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria n. 58/1998 – che è il testo normativo in cui nel nostro ordinamento ha incominciato a prendere forma, con una organicità via via crescente, lo statuto normativo della società quotata – sono stati solo apparentemente nel senso di un rafforzamento dell’istanza partecipativa dell’azionista, e di un rafforzamento dei suoi diritti di voice. Rispetto all’impostazione che emergeva dal t.u.f., e non solo nella sua versione originaria, mi sembrano ancora particolarmente attuali le considerazioni svolte ormai quasi dieci anni or sono da Berardino Libonati in un convegno organizzato da Assonime (l’associazione italiana delle società per azioni) e contraddistinto da un titolo – “L’assemblea e gli azionisti” – evocativo proprio del medesimo tipo di problema di cui ci stiamo occupando oggi. Vale a dire la considerazione che tutte le principali disposizioni con [continua ..]
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3. L'attuazione della direttiva sugli shareholders'rights: la legittimazione al voto secondo la regola della record date come elemento che accentua lo spostamento dei processi decisionali al di fuori dell'assemblea
È dunque su questo quadro, così sommariamente delineato, che vengono ad incidere le nuove disposizioni frutto del recepimento della direttiva. Si tratta, allora, di chiedersi in che misura esse possano contribuire a rafforzare l’istanza di una partecipazione effettiva di tutti gli azionisti e a rendere l’assemblea qualcosa di più del vuoto rito di cui si è fin qui fatto cenno. La mia sensazione è che le novità introdotte tradiscano probabilmente l’intento – appunto se l’intento è davvero quello che si è descritto – finendo per collocarsi in una linea che non attenua bensì, sotto certi profili, accentua lo stacco tra l’assemblea come riunione di investitori interessati a concorrere costruttivamente a quel pur limitato ambito di decisioni riservato alla loro competenza, e assemblea come autentico momento di formazione di quelle decisioni. Anche qui il tempo è troppo ridotto per un’analisi di dettaglio, e debbo limitarmi solo ad alcune osservazioni generali. Ma non credo di sbagliare di molto se dico che sono proprio le disposizioni che più innovano rispetto al sistema previgente – vale a dire, per un verso, quelle che indicano le condizioni con cui si legittimano individualmente i soci a partecipare all’assemblea e ad esprimere il diritto di voto e, per altro verso, quelle che riscrivono integralmente l’istituto [continua ..]
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4. Segue: le nuove discipline sulla rappresentanza e deleghe di voto come strumento di stabilizzazione del controllo
Se la regola dell’individuazione dei legittimati al voto sulla base del sistema della record date risulta evidentemente più orientata alle istanze di mobilizzazione dell’investimento – e anzi di ottimale mobilizzazione, perché, se le considerazioni che precedono hanno, come credo, un fondo di verità, esso permette di monetizzare un doppio valore, quello delle azioni come tali, e quello, più specifico, del voto [[19]] nel contesto di una determinata, specifica, assemblea a cui si è ancora legittimati a intervenire – che non funzionale a permettere il superamento della tendenziale apatia dell’azionista, e ad incentivarlo, appunto uti socius, alla partecipazione al processo decisionale, il discorso potrebbe sembrare all’apparenza ben diverso rispetto alle disposizioni con cui si è inteso integralmente riscrivere la disciplina della rappresentanza in assemblea, sia dettando regole ad hoc che attraverso le disposizioni degli artt. 135-novies, decies e undecies t.u.f. [[20]] superano il rigore dei divieti soggettivi e dei limiti quantitativi che anche dopo la riforma organica l’art. 2372 c.c. continuava a prevedere pure per le società quotate (norma ora divenuta definitivamente inapplicabile a queste ultime ai sensi dell’art. 2325-bis, 2° comma), sia rimodellando l’istituto della sollecitazione di deleghe [continua ..]
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5. Segue: le nuove regole sull'informazione pre-assembleare. Verso la configurazione dell'assemblea quale luogo privilegiato di informazione?
Se si condividono le considerazioni sin qui svolte appare, allora, abbastanza evidente che anche il quadro normativo come modificato per effetto del recepimento della direttiva finisce per offrire un apporto molto ridotto alla possibilità di accrescere la propensione alla partecipazione all’assemblea anche di quegli azionisti che sono tendenzialmente apatici, assumendo per essi la partecipazione un significato solo ed esclusivamente finanziario, e soprattutto alla possibilità di incrementare la loro propensione ad esercitare i diritti di voice ai fini di concorrere alle scelte che attengono al “governo” della società. Resta semmai da chiedersi se la direttiva, così come recepita nel nostro ordinamento, non possa piuttosto dischiudere una prospettiva diversa da quella pure ad essa implicitamente sottointesa; vale a dire non già quella, attraverso la rimozione degli ostacoli che possono distogliere l’investitore dall’intervenirvi, di “rivitalizzare” l’assemblea come luogo di formazione delle decisioni, in cui le stesse possano essere assunte in esito a un dibattito effettivo, bensì quella volta ad esaltare l’assemblea come luogo istituzionalmente deputato a garantire ai soci un flusso costante di informazioni non solo sulla consistenza attuale ma anche sul futuribile del loro investimento, e quindi per tal via su quelle che sono le prospettive dell’attività [continua ..]
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6. Il ruolo dell'assemblea nella nuova disciplina delle operazioni con parti correlate: il limitato significato del meccanismo di whitewash in rapporto ad un preteso recupero della 'sovranità assembleare'
Un discorso che si proponga di tratteggiare, seppure in via di inevitabile sintesi, quale spazio vi può essere, oggi, nell’ordinamento italiano per rafforzare la voice degli azionisti in sede di riunione assembleare, e del se possa prospettarsi per quest’ultima una maggiore centralità, non credo che si possa, però, concludere senza accennare brevemente anche a quello che insieme con l’attuazione della direttiva 2007/36/CE ha rappresentato, nell’anno in corso, l’altro grande intervento potenzialmente capace di incidere in maniera sensibile, in parte ridefinendolo, sul ruolo dell’assemblea; vale a dire la promulgazione, da parte dalla Consob, a valle di un lungo e tormentato iter, del regolamento n. 17221, con il quale, dando esecuzione alla delega prevista dall’art. 2391-bis c.c., sono stati dettati i principi cui le società le cui azioni sono negoziate sui mercati regolamentati debbono attenersi nella disciplina delle “operazioni con parti correlate” [[31]]. Gli è che nel contesto di una disciplina pensata per garantire una maggiore trasparenza e soprattutto correttezza nelle decisioni aventi ad oggetto il compimento di operazioni in cui – in ragione della peculiare caratterizzazione soggettiva di colui che risulta controparte della società (le parti correlate di cui si ragiona nel regolamento sono costituite, infatti, da quelle particolari [continua ..]
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NOTE