Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di a cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer)


TRIBUNALE DI MILANO, 12 febbraio 2013 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 11303/2010

TRIBUNALE DI MILANO, 7 gennaio 2013 – Riva Crugnola, Giudice del Registro delle imprese R.G. 28/2012

TRIBUNALE DI MILANO, 20 dicembre 2012 – Perozziello Presidente – Galioto Relatore  R.G. 86495/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 13 dicembre 2012 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. 24391/2011

TRIBUNALE DI MILANO, 29 novembre 2012 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 20021/2011

TRIBUNALE DI MILANO, 28 novembre 2012 – Perozziello, Presidente; Consolandi, Relatore R.G. 44226/2010

 

SOMMARIO:

12 febbraio 2013 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 11303/2010 - 7 gennaio 2013 – Riva Crugnola, Giudice del Registro delle imprese R.G. 28/2012 - 20 dicembre 2012 – Perozziello Presidente – Galioto Relatore R.G. 86495/2009 - 13 dicembre 2012 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. 24391/2011 - 29 novembre 2012 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 20021/2011 - 28 novembre 2012 – Perozziello, Presidente; Consolandi, Relatore R.G. 44226/2010


12 febbraio 2013 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 11303/2010

Società di capitali – Irregolarità del bilancio – Onere della prova – Rilievo della consu­lenza tecnica (Artt. 2423 ss. c.c.) Se è vero che l’imprenditore è tenuto a dar conto attraverso le proprie scritture contabili del­l’attività svolta e dei risultati conseguiti, è altrettanto vero che chi voglia sollevare conte­stazioni al riguardo non può esimersi da un esame adeguato e completo delle stesse e fornire concreti elementi probatori a sostegno del sospetto di falsità di un dato contabile, non potendo rimettere alla CTU la ricerca ed acquisizione dei dati utili (nella specie l’attore si limitava ad evidenziare la non verosimiglianza di un’annotazione contabile, quale rimanenza di bilancio, di un numero pieno pari a euro 500.000, senza offrire alcuna ricostruzione delle scritture della società convenuta) (pfm).


7 gennaio 2013 – Riva Crugnola, Giudice del Registro delle imprese R.G. 28/2012

Trasferimento della sede sociale all’estero – Cancellazione dal Registro delle imprese – Presupposti (Art. 2369; 2188 ss. c.c.; art. 25 l. n. 218/1995) La deliberazione di trasferimento della sede sociale all’estero non comporta, di per sé, lo scio­glimento dell’ente per l’ordinamento italiano, ma la sola modificazione dell’atto costitutivo, con necessità di iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese, cui può seguire la cancellazione della società dal medesimo Registro, solo laddove l’ente documenti di aver com­pletato le procedure per la sua iscrizione nel paese prescelto per la nuova sede. La predetta cancellazione, viceversa, non può essere eseguita qualora l’ente non dimostri la eseguita iscrizione nel Paese di arrivo, essendo inammissibile – secondo i principi generali in materia – la scomparsa di una società dal Registro italiano in difetto di una compiuta liquidazione o in difetto di una corrispondente efficace iscrizione all’estero. Trasferimento della sede sociale all’estero – Cancellazione dell’iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese – Ammissibilità (Art. 2191 c.c.)  Applicando i riguardati principi, deve ritenersi, allora, ammissibile la cancellazione dell’iscrizione relativa alla cancellazione dal Registro delle imprese per trasferimento della sede sociale al­l’estero, laddove la documentazione già allegata alla richiesta di cancellazione non risulti, in realtà, idonea a rappresentare l’effettiva, avvenuta iscrizione della società in uno Stato estero (av).


20 dicembre 2012 – Perozziello Presidente – Galioto Relatore R.G. 86495/2009

Società per azioni – Amministratori – Responsabilità verso i creditori – Prescrizione – Decorrenza (Artt. 2394 e 2494 c.c.; art. 146 l. fall.) L’azione di responsabilità proposta dai creditori sociali ovvero, in caso di fallimento della so­cietà, dal curatore del fallimento, nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una socie­tà di capitali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e può anche essere anteriore alla data dell’apertura della procedura concorsuale. Società per azioni – Amministratori – Responsabilità verso i creditori – Insufficienza pa­trimoniale – Onere della prova – Assoluzione – Procedimento di liquidazione – Insuffi­cienza (Artt. 2394 e 2494 c.c.) L’onere di provare che l’insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta co­noscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull’amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione e non può essere assolto mediante la generica deduzione, non con­fortata da utili elementi di fatto, secondo cui l’insufficienza patrimoniale si sarebbe manife­stata già al momento della messa in liquidazione della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mediante la perdita integrale del capitale sociale neppure implica la con­seguente perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale (mm).


13 dicembre 2012 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. 24391/2011

Società a responsabilità limitata – Invalidità delle decisioni dei soci – Vizio di assenza assoluta di informazione (Art. 2479 ter c.c.) La norma di cui all’art. 2479 ter, co. 3 c.c. – che prevede l’impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle decisioni dei soci di s.r.l. “prese in assoluta mancanza di informazione – si differenzia da quella parallela in materia di s.p.a. – contenuta nel primo comma dell’art. 2379 c.c. e prevedente l’impugnabilità nel termine di tre anni delle deliberazioni “nei casi di mancata convocazione dell’assemblea” – unicamente in quanto la prima norma si riferisce non soltanto a deliberazioni assembleari, ma anche a decisioni dei soci adottate per iscritto secondo le modalità di cui all’art. 2479, co. 3 c.c., per le quali ultime non potrebbe rilevare la “mancanza di convocazione” ma soltanto la più generica “mancanza di informazione”. Ne consegue che, nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l., la assoluta mancanza di informazione va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le s.p.a., relativo alla completa mancanza di convocazione, e pertanto non merita accoglimento l’interpretazione in base alla quale, nelle sole s.r.l., la nullità della deliberazione assembleare può essere esclusa qualora il socio, pur non convocato da alcun organo sociale, sia comunque venuto a conoscenza della data e degli argomenti dell’assemblea (mb).


29 novembre 2012 – Perozziello, Presidente relatore R.G. 20021/2011

Società di capitali – Delibera assembleare – Impugnazione – Legittimazione attiva – Singolo membro del consiglio di amministrazione – Non sussistenza (Art. 2377 c.c.) Il singolo amministratore di s.p.a. non è legittimato ad esperire individualmente azione di annullabilità di una delibera assembleare, atteso che la legittimazione prevista dall’art. 2377 spetta all’intero organo di amministrazione e non ai suoi singoli membri. Società di capitali – Delibera assembleare – Impugnazione – Soglia del 5% – Azioni detenute tramite società fiduciaria – Non rilevanza (Art. 2377 c.c.) Nel computo delle azioni di un socio necessarie al raggiungimento della soglia prevista dal­l’art. 2377 per l’impugnazione di una delibera assembleare non possono essere conteggiate le azioni detenute tramite società fiduciaria. Costituisce infatti presupposto per la legittimazione all’impugnazione il possesso e non già la proprietà delle azioni, con espressione che pare corretto intendere in senso letterale come condizione di disponibilità qualificata delle azioni atta a consentire l’esercizio dei relativi diritti: disponibilità che in caso di intestazione fiduciaria, spetta al fiduciario e non al fiduciante (pfm).


28 novembre 2012 – Perozziello, Presidente; Consolandi, Relatore R.G. 44226/2010