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Aspetti problematici del diritto di informazione e consultazione del socio estraneo all'amministrazione nella società a responsabilità limitata
Francesco D’Angelo
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Sommario:
1. Il diritto di informazione ex art. 2476, 2° comma, c.c. - 2. La legittimazione all’esercizio del diritto di informazione. - 3. Il diritto di informazione di chi partecipi all’amministrazione. - 4. Il diritto di consultazione. - 5. L’aspetto soggettivo: chi può dirsi “partecipe” della gestione?. - 6. I profili “oggettivi” del diritto di informazione. - 7. I limiti al diritto del socio. - 8. Le clausole statutarie derogatorie. - 9. Due corollari conclusivi. - NOTE
1. Il diritto di informazione ex art. 2476, 2° comma, c.c.
Queste note muovono dalla constatazione dell’accresciuta rilevanza – teorica ed applicativa – del diritto di informazione e di consultazione che oggi il nuovo art. 2476, 2° comma, c.c., attribuisce al socio di s.r.l. che non partecipi all’amministrazione. Come ampiamente è stato affermato in dottrina [1], con la riforma del diritto societario si è assistito infatti ad un considerevole allargamento della sfera dei controlli individuali, dal momento che: a) tali diritti sono stati attribuiti al socio indipendentemente dal fatto che all’interno della società vi sia o meno un organo istituzionalmente deputato a svolgere funzioni di controllo, e così prescindendo dalla presenza del collegio sindacale o del revisore contabile, ed indipendentemente dal fatto che la s.r.l. si ispiri al modello “società di persone” o invece a quello di s.p.a.[2]; b) è stato ampliato l’oggetto dell’ispezione (rectius: della consultazione), non più limitato ai soli «libri sociali», ma esteso ai «documenti relativi all’amministrazione»; c) i precedenti limiti concernenti la “revisione della gestione”, dapprima consentita solo a chi rappresentava almeno un terzo del capitale (art. 2489, 1° comma, c.c.), sono oggi di fatto superati dall’ampia formulazione dell’art. 2476, 2° comma, c.c., che assegna a ciascun socio, [continua ..]
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2. La legittimazione all’esercizio del diritto di informazione.
Per altro verso, la riforma sembra avere (apparentemente) circoscritto la legittimazione all’esercizio del diritto, come detto non più spettante a tutti i soci, bensì soltanto a coloro i quali «non partecipano all’amministrazione» [5]. L’affermazione del diritto di controllo in capo al socio non amministratore dovrebbe così tendere a riequilibrare una situazione di deficit informativo che egli subisce rispetto al socio-amministratore il quale, in virtù del ruolo rivestito, dovrebbe trovarsi in condizione di avere più facilmente accesso alle informazioni rilevanti. D’altronde, contro l’estensione esplicita del diritto anche ai soci “amministratori”, militava forse l’ulteriore considerazione della singolarità di un sistema nel quale un diritto di controllo funzionale all’esperimento dell’azione di responsabilità contro gli amministratori venisse attribuito anche a questi ultimi (ovviamente se al contempo soci). Questo almeno per coloro i quali intendono il diritto di informazione e consultazione come strettamente funzionale all’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità, oggi individualmente consentita dall’art. 2476, 3° comma, c.c. (e sul punto avrò occasione di tornare). Tale ordine di idee, che non desta particolari problemi nei casi in cui si sia in presenza di un amministratore unico o di [continua ..]
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3. Il diritto di informazione di chi partecipi all’amministrazione.
Per quanto riguarda il primo interrogativo, la lettera della legge non sembrerebbe dare adito a dubbi: chi ha ricevuto un’investitura formale certamente partecipa all’amministrazione, indipendentemente dal fatto che i poteri singolarmente delegati siano o meno circoscritti ad una determinata area. Sembrerebbe, in altre parole, da escludersi la possibilità di estendere tale diritto a chi comunque sia stato nominato amministratore. L’avere utilizzato una formula tanto ampia quale è quella della «partecipazione in qualunque modo all’amministrazione», può peraltro condurre a risultati non sempre convincenti, soprattutto in considerazione dell’estrema elasticità che oggi caratterizza le forme di amministrazione che la società a responsabilità limitata può assumere e che spaziano da quelle tipicamente riservate alle società di persone a quelle invece previste per la società per azioni. Il problema si pone in tutti quei casi in cui vi sia una dissociazione fra ruolo di amministratore ed effettivo potere gestorio, come accade non di rado in molte ipotesi di amministrazione pluripersonale. a) Muovendo dalle ipotesi di amministrazione pluripersonale in senso stretto (come è noto oggi consentite anche alla s.r.l. in virtù dell’art. 2475, 2° comma, c.c.), il problema non sembra porsi nei casi in cui sia richiesto il consenso di tutti gli [continua ..]
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4. Il diritto di consultazione.
Analoghe conclusioni debbono essere tratte per quanto riguarda il diritto di consultazione. Vero è che alcune norme in tema di amministrazione sembrano escludere la configurabilità di un tale potere in capo a ciascun singolo amministratore. Il riferimento, ovviamente, è proprio all’amministratore privo di deleghe, al quale nessuna norma sembra attribuire un diritto autonomo di “consultazione” nei termini previsti dall’art. 2476, 2° comma, c.c. Anzi, come abbiamo accennato, in tema di s.p.a. l’art. 2381 c.c. si preoccupa proprio di individuare la sede consiliare come sede unica per l’acquisizione delle informazioni (e di tutte le informazioni idonee a consentire un consapevole adempimento dell’obbligo di «agire informato»). Mi pare tuttavia che tale diritto rappresenti l’altra faccia del diritto all’informazione almeno da due punti di vista, in quanto consente di non dipendere del tutto dall’arbitrio di chi domina le informazioni e di verificare la completezza e veridicità delle informazioni ottenute. Nelle ipotesi poi di amministrazione pluripersonale disgiuntiva, un simile diritto appare altresì strumentale ad un consapevole esercizio del diritto di veto riconosciuto in capo ad ogni amministratore. E se è vero che il diritto di veto ha per oggetto “naturale” ipotesi limitate e caratterizzate dalla presenza singoli atti rilevanti, [continua ..]
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5. L’aspetto soggettivo: chi può dirsi “partecipe” della gestione?.
Passando ora al secondo interrogativo dal quale abbiamo preso le mosse, è da vedere se il diritto di informazione e consultazione spetti ai soli soci che formalmente non rivestono la qualifica di amministratore, o se invece esso debba essere riconosciuto anche a coloro che pure si trovano in una situazione particolare in presenza della quale si possa comunque configurare la ragionevole probabilità che, malgrado la carenza di una qualificazione formale, al socio sia comunque consentito un più agevole accesso alle informazioni, come ad esempio allorquando: i) sussista una clausola statutaria che riserva ai soci particolari diritti concernenti l’amministrazione della società, ai sensi dell’art. 2468, 3° comma, c.c.; ii) vi siano decisioni dei soci assunte ai sensi dell’art. 2479, 1° comma, c.c.; iii) il socio abbia comunque un legame con uno o più amministratori. Va da sé, inoltre, che per «socio che non partecipa all’amministrazione» deve intendersi qualunque socio che non prenda parte al procedimento preordinato all’adozione delle scelte gestionali, indipendentemente dal ruolo formalmente rivestito in società [20]. Quanto alla prima ipotesi problematica, mi pare condivisibile l’opinione di chi distingue a seconda dell’ampiezza della clausola statutaria: ove infatti i “diritti speciali” di cui il socio goda in virtù della [continua ..]
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6. I profili “oggettivi” del diritto di informazione.
Possiamo ora tornare sulla formula utilizzata dall’art. 2476, 2° comma, c.c. per verificare l’ampiezza delle prerogative del socio il quale, come detto, ha diritto (in assenza di clausole statutarie ad hoc): i) di ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali; ii) di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Sulla prima prerogativa, non c’è ragione di abbandonare l’orientamento formatosi nel vigore della precedente normativa: il socio che non partecipa all’amministrazione può chiedere informazioni agli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali, in modo sostanzialmente informale, e dunque senza che vi sia necessità di una sede predeterminata (quale ad esempio una riunione assembleare) [28]. Ciò non toglie che anche le risposte degli amministratori potranno essere sostanzialmente informali e non trasfuse in documenti ufficiali. Certo, gli amministratori tenderanno a lasciare una qualche traccia documentale dell’attività svolta e del fatto di aver dato le richieste notizie [29]. Per altro verso, non si deve ritenere che tale norma possa autorizzare richieste che implichino particolari elaborazioni o attività consistenti in un vero e proprio facere da parte dell’organo amministrativo. Così, in via meramente esemplificativa, non possono ritenersi incluse nel diritto di aver notizie, richieste di [continua ..]
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7. I limiti al diritto del socio.
Uno dei principali problemi fra quelli originati dal nuovo art. 2476, 2° comma, c.c. è ovviamente rappresentato dal bilanciamento degli interessi potenzialmente configgenti che entrano in gioco: quello della società alla riservatezza e quello del socio alla libera consultabilità dei documenti. Ciò in particolare per quanto concerne: i) in primo luogo, il problema della effettiva portata della formula utilizzata dal legislatore e, corrispondentemente, dei poteri e doveri dell’organo amministrativo dinanzi alle richieste del socio, e delle sue eventuali responsabilità; ii)in secondo luogo, il problema (ormai divenuto quasi un “classico”) della ammissibilità di clausole statutarie volte a limitare o disciplinare il diritto di consultazione. In ordine al primo aspetto, occorre verificare se la formula utilizzata dal legislatore voglia realmente far riferimento ad «ogni documento» di qualunque tipo e qualunque funzione esso abbia. Del resto proprio questa è la posizione che ha finora riscosso i maggiori consensi, volta appunto a ritenere che si tratti di un diritto pressoché illimitato [34]. I soli limiti al suo esercizio si rinverrebbero dunque nei consueti e generali principi: i) di buona fede nell’esecuzione dei contratti; ii) di divieto degli atti emulativi. Si tratta però di soluzione che mostra evidenti limiti applicativi in particolare per [continua ..]
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8. Le clausole statutarie derogatorie.
Dopo aver visto il profilo legale, passiamo dunque a quello “statutario”. Qui la prassi, soprattutto all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario, sembra testimoniare una qualche ritrosia (anche notarile) ad ammettere clausole limitative del diritto di informazione e consultazione, quanto meno laddove non sia in giuoco una mera “procedimentalizzazione” [48]. Ed in effetti, come già abbiamo accennato, in dottrina si è fin da subito avvertito il problema della legittimità di clausole statutarie che limitino il diritto del socio, ovvero ne regolamentino l’esercizio. Soprattutto i primi commentatori hanno per lo più manifestato ritrosia rispetto ad una limitazione statutaria di tale diritto, sostanzialmente finendo con il ritenere – in modo più o meno esplicito – la nullità di eventuali clausole statutarie derogatorie rispetto all’art. 2476, 2° comma, c.c.; tali clausole, pertanto, si avrebbero come non apposte, similmente a quel che prima della novella disponeva l’art. 2489, 2° comma, c.c. Tale ricostruzione non sembra però condivisibile. Ed invero, non si rinviene una norma che sanzioni di nullità eventuali patti in deroga all’art. 2476, 2° comma, c.c. e non si rinvengono indicazioni in ordine al presunto “trattamento minimo inderogabile” che questa norma disporrebbe [49]. E [continua ..]
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9. Due corollari conclusivi.
Sulla scorta di quanto sopra, una ulteriore precisazione è da fare con riferimento a due corollari (che però all’atto pratico si rivelano tutt’altro che tali): a) il diritto di fare copia dei libri e dei documenti; b) il diritto di compiere accertamenti “ispettivi”. La risposta da dare ad entrambi i quesiti, a mio parere, è negativa: il socio ha diritto di consultazione, eventualmente di prendere appunti, ma non ha diritto – in difetto di apposita clausola statutaria – di richiedere e pretendere la fotocopia di un libro sociale o di un elenco clienti, o di altri documenti. E questo semplicemente perché un tale diritto non mi pare in alcun modo funzionale al suo controllo (che ben potrà esplicarsi anche senza trattenere fotocopie) [58]. Per contro, la possibilità di avere una fotocopia, in molti casi, può amplificare i possibili danni sopra tratteggiati. Anche in questo caso, comunque, gli amministratori potranno opporre il proprio rifiuto motivato, così come, in altri casi aventi ad oggetto documenti meno “scottanti” ovvero singole deliberazioni assembleari o consiliari, potranno tranquillamente decidere di consentire alla fotocopia. Soggiungo che da nessuna parte è previsto un simile diritto e che, anzi, l’art. 2490 c.c., nel testo anteriore alla riforma del 2003, prevedeva espressamente il diritto del socio di avere a proprie spese estratti del [continua ..]
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