Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. IV – Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Roma (di a cura di Ignazio Cerasa, Luciano Santone, Daniele Stanzione)


TRIBUNALE DI ROMA, Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese,
1 dicembre 2014 – Cardinali, Giudice del Registro delle Imprese

R.G. 26220/11

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TRIBUNALE DI ROMA, 25 novembre 2014
Mannino, Presidente – Scerrato, Relatore

R.G. 11735/13

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TRIBUNALE DI ROMA, 18 novembre 2014 – Scerrato, Giudice Unico

R.G. 26220/11

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TRIBUNALE DI ROMA, 21 luglio 2014 – Mannino, Presidente – Scerrato, Relatore

R.G. 6669/09

SOMMARIO:

1 dicembre 2014 – Cardinali, Giudice del Registro delle Imprese R.G. 26220/11 - 25 novembre 2014 Mannino, Presidente – Scerrato, Relatore R.G. 11735/13 - 18 novembre 2014 – Scerrato, Giudice Unico R.G. 26220/11 - 21 luglio 2014 – Mannino, Presidente – Scerrato, Relatore R.G. 6669/09


1 dicembre 2014 – Cardinali, Giudice del Registro delle Imprese R.G. 26220/11

Società di capitali – Società a responsabilità limitata semplificata – Socio persona giuridica – Inammissibilità – Non conformità dell’iscrizione a quanto disposto dall’art. 2200 c.c. – Cancellazione d’ufficio (Artt. 2191, 2200 e 2463-bis c.c.) Non può considerarsi costituita secondo il tipo della società a responsabilità semplificata la società – di cui è stata richiesta l’iscrizione – che annoveri fra i propri soci una persona giuridica, posto che l’art. 2463 bis c.c. dispone che la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita solo da persone fisiche. Conseguentemente, l’iscrizione non risulterebbe conforme a quanto disposto dal­l’art. 2200 c.c. e ricorrerebbero, pertanto, i presupposti per la sua cancellazione d’ufficio, non essendo possibile la cancellazione della sola iscrizione del socio persona giuridica che costituirebbe un’inammissibile alterazione del contenuto del­l’atto di cui è stata chiesta l’iscrizione e della volontà in esso manifestata dai soci i quali hanno previsto una differente compagine sociale. (ds)


25 novembre 2014 Mannino, Presidente – Scerrato, Relatore R.G. 11735/13

Società – Società a responsabilità limitata – Delibera assembleare nulla – Nuova delibera in sostituzione – Impugnazione della prima delibera – Inammissibilità (Artt. 2377, 8° comma, 2479-ter, 4° comma, e 2379, 4° comma, c.c.) Ai sensi dell’art. 2377, 8° comma, c.c., applicabile anche alle società a responsabilità limitata ex art. 2479 ter, 4° comma, nonché alle delibere nulle ex art. 2379, 4° comma, c.c., non può essere dichiarata nulla una delibera assembleare se la stessa sia stata sostituita da altra delibera adottata in conformità della legge e dell’atto costitutivo e che espliciti la volontà di sostituzione. Peraltro il giudice è sempre tenuto a controllare la validità della seconda delibera, ai fini della sussistenza dell’effetto sanante, anche in assenza di impugnazione di quest’ultima. Società – Società a responsabilità limitata – Delibera assembleare – Mancata tempestiva convocazione – Nullità (Artt. 2377, 2379 e 2479 c.c.) Deve essere dichiarata la nullità di una delibera assembleare tenuta senza previa tempestiva convocazione dei soci, in quanto tale omissione integra il requisito della assenza assoluta di informazioni. Società – Società a responsabilità limitata – Delibera assembleare – Impugnazione – Deferibilità in arbitrato (Art. 2377 c.c.) Non sono compromettibili in arbitrato societario le impugnazioni di delibere assembleari aventi ad oggetto diritti indisponibili. Rientrano nel divieto le delibere aventi oggetto illecito o impossibile, alle quali sono equiparate, ex art. 2479 ter c.c., quelle adottate in mancanza assoluta di informazione. (ic)


18 novembre 2014 – Scerrato, Giudice Unico R.G. 26220/11

Società – Società per azioni – Revoca amministratore – Azione di risarcimento danni – Competenza del giudice del lavoro – Esclusione (Artt. 2392, 1° comma, 1176, 2° comma, 1223 e 2697 c.c.) Il rapporto che lega l’amministratore alla società, inquadrato come mandato prima della riforma societaria, è oggi collegato alla speciale diligenza del professionista. Si ritiene si tratti di un contratto a se stante, caratterizzato da attività gestionali e strategiche più ampie del mandato, con immedesimazione organica. Rientra nei contratti di prestazione d’opera, con esclusione del rapporto di lavoro subordinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Società – Società per azioni – Revoca amministratore prima della scadenza del mandato – Giusta causa – Difetto – Risarcimento danni (Artt. 1223, 2697 e 2383, 3° comma, c.c.) Costituiscono giusta causa di revoca dell’amministratore prima della scadenza del mandato tutti i fatti, non necessariamente di natura gestoria, che fanno venir meno l’affidamento sulle capacità dell’amministratore o sul rapporto fiduciario. La giusta causa si distingue in soggettiva e in oggettiva. La prima per fatti direttamente imputabili all’amministratore; la seconda per fatti non imputabili ma, comunque, ostativi alla prosecuzione del rapporto. La giusta causa deve essere menzionata dall’assemblea che adotta il provvedimento di revoca; quest’ultima ha effetto immediato e la successiva azione di risarcimento danni non è condizione di validità o di efficacia della delibera. (ic)


21 luglio 2014 – Mannino, Presidente – Scerrato, Relatore R.G. 6669/09