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Contratto di società e recesso: breve chicane attorno all'oggetto sociale
Massimo Bianca
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Sommario:
1. Contratto di società e recesso: un equilibrio difficile. - 2. Modifica del contratto sociale e recesso del socio. - 3. Mutamenti dell’oggetto sociale e recesso del socio. - NOTE
1. Contratto di società e recesso: un equilibrio difficile.
Il recesso dai negozi associativi con comunione di scopo 1, pur non incontrando limiti nell’art. 1373, scongiurati dalla durata del vincolo negoziale 2, si distingue dal recesso dai contratti di scambio in ragione della molteplicità d’interessi coinvolti e delle conseguenze che ne derivano per l’organizzazione comune che, specie se non persegua finalità di natura ideale 3, potrebbe essere compromessa dal venir meno della partecipazione dell’associato. A cagione di ciò il recesso da tali negozi è spesso tributario di un’apposita regolazione la cui complessità, crescendo di pari passo con quella delle strutture cui è destinata ad applicarsi, finisce per rendere problematici gli stessi rapporti correnti con l’autonomia privata. I dubbi che ne derivano prescindono dalle finalità perseguite dal negozio associativo, tanto che, ad esempio, è discussa la possibilità di convenire un recesso ad nutum dalle associazioni costituite a tempo determinato 4, ma si fanno di certo ancor più stringenti in relazione ai contratti associativi finalizzati all’esercizio di un’attività imprenditoriale 5, dove le ragioni dell’impresa, la cui sopravvivenza dipende dal permanere dell’organizzazione comune così costituita, potrebbero essere messe a repentaglio dall’abbandono dell’iniziativa da parte di uno o [continua ..]
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2. Modifica del contratto sociale e recesso del socio.
I principi plutocratici governanti le società di capitali fanno sì che, a differenza di quel che accade nelle società di persone, dove ogni modificazione del contratto sociale presuppone di norma, così come nella generalità dei contratti, il consenso di tutte le parti, nella s.p.a. e nella s.r.l. i soci detentori della maggioranza del capitale possano imporre a quelli di minoranza ogni propria decisione, finanche quelle riguardanti la modificazione dell’atto costitutivo. Tale regola, per quanto temperata dalla necessità di far precedere la decisione da un formale confronto dialettico, finisce per riconoscere al socio di maggioranza un così incisivo “potere di modifica del contratto” 14 che questo, per non far venire meno ogni interesse all’investimento da parte dei sottoscrittori di modeste frazioni del capitale sociale, deve trovare bilanciamento nell’attribuzione in loro favore di un contrapposto “potere di recesso” 15. Posto che l’individuazione di un efficiente punto di equilibrio tra gli anzidetti poteri è tanto complessa da non potere essere affidata all’autonomia privata, verosimilmente già dapprincipio alterabile dalle diverse forze espresse in sede di trattativa, è ricorrente l’idea che la legge debba farsi carico di tale compito assicurando ai soci di minoranza uno standard minimo di tutela non suscettibile di [continua ..]
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3. Mutamenti dell’oggetto sociale e recesso del socio.
Stante il tema proposto, è bene iniziare col ricordare che, proprio perché si tratta di clausole generali, sarebbe evidentemente inutile provare a stabilire a priori ed una volta per tutte quando un’attività d’impresa possa rispettivamente dirsi “significativamente” o “sostanzialmente” cambiata e quando siffatti cambiamenti siano tali da comportare l’esercizio di un’attività tanto diversa dalla precedente da alterare “sensibilmente” anche le condizioni economiche e patrimoniali delle società eterodirette. Al contrario, può essere proficuo indagare brevemente se alle diverse scelte lessicali con cui il legislatore ha inteso esprimere le sue opzioni corrispondano poi, dal punto di vista applicativo, delle concrete differenze. A tale proposito è bene rammentare che ciascuno dei tre avverbi appena ricordati ha molteplici significati, non sempre coincidenti. Il primo, “significativamente”, esprime la misura della variazione e cioè, dato un determinato oggetto sociale, che determinato deve per appunto essere per volontà di legge, quale sia l’ampiezza della modificazione in esso intervenuta. Per quanto l’avverbio evochi, nel linguaggio corrente, una valutazione connotata da una certa soggettività – sarebbe infatti facile aggiungere che ciò che ha significato per qualcuno potrebbe non averlo per qualcun altro [continua ..]
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NOTE