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La disciplina 'speciale' delle società di calcio professionistico
Ivan Demuro
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Sommario:
1. La disciplina di riferimento - 2. Limiti all'autonomia privata derivanti dalla 'specialità' - 3. L'oggetto sociale - 4. Il controllo della F.I.G.C. - 5. Il controllo giudiziario - 6. Il condizionamento di alcune operazioni societarie - NOTE
1. La disciplina di riferimento
Ai sensi dell’art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) [1] possono stipulare contratti con atleti professionisti solo le società sportive costituite nella forma di società per azioni e società a responsabilità limitata [2]. All’espressa individuazione dei tipi di società utilizzabili per esercitare l’attività sportiva in generale, e calcistica in particolare, a livello professionistico fanno seguito alcune disposizioni che, derogando alla disciplina societaria comune, rendono le società in questione società di diritto speciale [3] ma non, per quanto si dirà in seguito, società «anomale», cioè società caratterizzate dalla mancanza di un elemento che, nella fattispecie generale «società» o nello specifico tipo sociale, è essenziale [4]. Oltre alla disciplina societaria comune e alla legge sopramenzionata le società di calcio professionistico sono soggette alla disciplina regolamentare della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in seguito F.I.G.C.) alla quale necessariamente devono affiliarsi al fine di poter partecipare alle competizioni sportive e quindi, come si vedrà, al fine di poter svolgere l’attività sociale [5]. Proprio quest’ultimo aspetto è di particolare importanza dal momento che [continua ..]
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2. Limiti all'autonomia privata derivanti dalla 'specialità'
Il regime speciale che caratterizza le società in questione determina, tra l’altro, alcuni limiti all’autonomia privata. Uno di questi limiti riguarda la scelta del tipo societario attraverso il quale esercitare l’attività; infatti tale scelta potrà essere effettuata tra la società per azioni e la società a responsabilità limitata. È bene precisare che in questo caso non siamo in presenza di una specialità societaria, ma di un vincolo di forma imposto dal legislatore al fine di sottoporre la gestione delle società di calcio professionistico ad un sistema di controlli, quello delle società di capitali, adeguato all’importanza degli interessi economici e sociali coinvolti [8]. A conferma di ciò, allo scopo di superare le differenze di disciplina in materia di controlli tra società per azioni e società a responsabilità limitata, viene stabilito (art. 10, 1° comma, legge n. 91/1981) che, in deroga all’art. 2477 c.c., il collegio sindacale è sempre obbligatorio anche quando si sceglie la società a responsabilità limitata. La scelta del tipo società a responsabilità limitata non è neanche preclusiva dell’applicazione del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., come avverrebbe secondo il diritto comune [9], dal momento che questo controllo è indistintamente applicabile a [continua ..]
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3. L'oggetto sociale
Le società in questione sono caratterizzare dall’esclusività dell’oggetto sociale, potendo (ex art. 10, 2° comma, legge n. 91/1981) esercitare solamente attività sportive (nel settore calcistico) ed attività ad esse connesse o strumentali. Non pare corretto individuare la ratio di questa esclusività in una scelta legislativa volta a tutelare, come solitamente avviene, una “particolare” attività che, per peculiarità proprie, o meglio per le peculiarità dell’oggetto sociale, preclude l’esercizio di altre attività [13]. L’attività (economica) calcistica infatti oggettivamente non pare presentare delle esigenze particolari di tutela tali da distinguerla da qualsiasi altra ordinaria attività economica che astrattamente potrà essere svolta da una società [14]. Queste esigenze di tutela certamente non possono essere ricercate nella giuridicamente irrilevante passione calcistica degli italiani, che certe volte pare aver indirizzato alcuni provvedimenti legislativi quale il c.d. decreto “salva calcio” o “spalma debiti” (d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27) che aveva inserito delle agevolazioni contabili e fiscali a favore delle società sportive professionistiche che, però, hanno avuto una sostanziale bocciatura da parte della [continua ..]
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4. Il controllo della F.I.G.C.
Come detto la normativa federale è integrativa della disciplina societaria. Si tratta infatti di una disciplina (anche) privatistica che si applica alle società affiliate, cioè facenti parte dell’associazione riconosciuta F.I.G.C. [27]. Lo statuto della F.I.G.C. e le Norme Organizzative Interne della Federazione (in seguito N.O.I.F.) stabiliscono da un lato le finalità, i principi e le regole di funzionamento della federazione, dall’altro una serie di vincoli e di obblighi delle società affiliate destinati a consentire un controllo sulle stesse [28]. Le società sportive, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 91/1981, sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai relativi provvedimenti della F.I.G.C. Tale controllo, destinato a garantire il regolare svolgimento dei campionati, viene esercitato mediante un organismo tecnico, interno alla F.I.G.C., denominato Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistico) che, oltre alle funzioni di controllo da cui derivano pure poteri ispettivi (art. 87 N.O.I.F.) [29], ha anche una funzione consultiva (art. 79 N.O.I.F.). I risultati della verifica sull’equilibrio finanziario sono di particolare impatto sull’attività sociale dal momento che incidono anche nella “campagna acquisti” limitandola, o meglio “consentendola” a determinate [continua ..]
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5. Il controllo giudiziario
La F.I.G.C. come detto, tramite la Co.Vi.So.C., effettua, un penetrante e continuo controllo sulle società affiliate. Le informazioni raccolte a seguito di questo controllo dovrebbero essere il presupposto per l’esercizio del potere di denuncia ex art. 2409 c.c. Dal punto di vista procedurale la denuncia dovrà essere presentata dal presidente della F.I.G.C. su proposta vincolante della Co.Vi.So.C.; lo stesso presidente, però, può sollecitare la Co.Vi.So.C. ad attivarsi al fine di compiere indagini in proposito (artt. 81, 82 N.O.I.F.). Gli interessi tutelati posti alla base del potere di denuncia in capo alla F.I.G.C. dovrebbero essere individuati in una tutela “sportiva” di carattere generale, individuabile nella regolarità del campionato. La presentazione della denuncia da parte della F.I.G.C. presumibilmente avverrà nel momento in cui l’“ordinamento sportivo” non sarà in grado di intervenire e quindi di ottenere gli stessi risultati ottenibili con il procedimento ex art. 2409 c.c. (es. revoca degli amministratori e dei sindaci con conseguente nomina di un amministratore giudiziario). Si tratta di un aspetto di particolare importanza e di stringente attualità, in considerazione di quanto accaduto nel recente passato, che in questa sede non potrà essere trattato. Detto ciò, si tratta di stabilire se i fondati sospetti di «gravi irregolarità nella [continua ..]
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6. Il condizionamento di alcune operazioni societarie
L’affiliazione alla F.I.G.C. determina anche il condizionamento di determinate operazioni societarie, quali la fusione, la scissione e il conferimento dell’azienda sportiva. Si tratta di operazione che dovranno essere preventivamente approvate dalla Federazione. Le ragioni di questa necessaria approvazione sono dovute al fatto che attraverso tali operazioni può determinarsi il trasferimento del titolo sportivo, con conseguente riconoscimento in capo alla “nuova” società della legittimazione a partecipare ad un determinato campionato. Il conseguente trasferimento del titolo sportivo derivante da una delle operazioni in questione giustifica la limitazione soggettiva al loro compimento. Vengono, infatti, individuate soggettivamente le società che potranno porle in essere. Si dovrà trattare di società che devono: (a) essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive, (b) avere, salvo casi eccezionali, la sede sociale nello stesso comune o in comuni confinanti; tali società, inoltre, nelle due stagioni sportive precedenti (c) non devono avere trasferito la sede sociale in altro comune e (d) non devono essere state oggetto di fusioni, scissioni o di conferimenti d’azienda. Per quanto riguarda il conferimento d’azienda [37] c’è un ulteriore vincolo dal momento che il conferimento sarà possibile solo a favore di una società interamente partecipata dalla [continua ..]
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NOTE